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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 768 c.c. Alienazione della porzione ereditaria

In vigore

Alienazione della porzione ereditaria Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l’alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza cessata. Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota. CAPO V-BIS – Del patto di famiglia

In sintesi

  • L'art. 768 c.c. limita l'impugnabilità della divisione per dolo o violenza in caso di successiva alienazione della porzione ereditaria.
  • Il coerede che ha alienato la sua porzione dopo aver scoperto il dolo o cessata la violenza non può più impugnare la divisione.
  • L'alienazione successiva configura una sorta di convalida implicita del consenso prestato alla divisione.
  • Resta salvo il diritto di impugnazione se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo rispetto alla quota.
  • La norma è preordinata alla certezza dei rapporti ereditari e tutela la posizione dei terzi acquirenti.

L'art. 768 c.c. e il limite all'impugnazione della divisione per vizi del consenso

L'art. 768 c.c. completa la disciplina della rescissione e dell'impugnazione della divisione ereditaria (artt. 761-768 c.c.) introducendo una specifica preclusione legata al comportamento successivo del coerede: l'alienazione della porzione ereditaria, in determinate condizioni, fa perdere il diritto di impugnare la divisione per dolo o violenza.

La norma si fonda su un'esigenza pratica fondamentale del diritto successorio: garantire la certezza dei rapporti scaturenti dalla divisione e tutelare i terzi che acquistano in buona fede i beni assegnati ai coeredi. Senza una tale preclusione, il terzo acquirente vivrebbe sempre nell'incertezza che il proprio dante causa potesse rimettere in discussione la divisione e, di conseguenza, l'efficacia dell'acquisto.

La logica della convalida implicita

Il meccanismo previsto dall'art. 768 c.c. è strutturalmente analogo alla convalida del contratto annullabile (art. 1444 c.c.): chi, pur sapendo del vizio del consenso, dispone della propria posizione contrattuale come se il vizio non esistesse, perde il diritto di farlo valere. Nel caso della divisione, il coerede che, scoperto il dolo o cessata la violenza, vende la propria porzione (o parte di essa) manifesta una volontà incompatibile con la pretesa di impugnare la divisione.

La ratio è quindi quella di tutelare un comportamento concludente: l'atto di alienazione presuppone l'accettazione del bene così come è stato assegnato, e ciò comporta una rinuncia tacita all'impugnazione per i vizi originari del consenso. Il coerede che vuole impugnare la divisione deve quindi astenersi dal disporre della propria porzione fino al passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di annullamento.

Le condizioni di operatività della preclusione

La preclusione non opera automaticamente: la norma richiede che l'alienazione sia successiva alla scoperta del dolo o alla cessazione della violenza. Se il coerede aliena prima di aver scoperto il dolo, ovvero mentre la violenza è ancora in atto, l'alienazione non costituisce convalida e l'impugnazione resta proponibile.

Il dolo deve essere quello rilevante ai sensi dell'art. 1439 c.c., ossia raggiri tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato. La violenza deve essere quella di cui all'art. 1435 c.c., con i caratteri della gravità, dell'attualità e dell'idoneità a determinare un timore tale da indurre alla manifestazione del consenso.

La scoperta del dolo o la cessazione della violenza sono fatti che devono essere oggetto di rigorosa prova nel giudizio di impugnazione, tanto più che si pongono come presupposti per applicare la preclusione dell'art. 768 c.c.

L'eccezione: alienazioni di limitato rilievo

Il secondo comma dell'art. 768 c.c. introduce un'importante eccezione: il coerede non perde il diritto di impugnare se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo rispetto alla quota. La norma riconosce che certe alienazioni non possono ragionevolmente essere interpretate come convalida.

Gli oggetti di facile deterioramento sono quelli che, conservati, perderebbero rapidamente valore o utilità: derrate alimentari, prodotti agricoli, beni soggetti a obsolescenza tecnica. La loro vendita risponde a un'esigenza economica oggettiva, non a una scelta di accettazione della divisione.

Gli oggetti di valore minimo rispetto alla quota sono quelli la cui alienazione non incide significativamente sull'assetto patrimoniale del coerede: piccoli oggetti, beni di scarso rilievo economico relativo. La proporzione tra il valore del bene alienato e quello della quota complessiva è criterio di apprezzamento rimesso al giudice nel caso concreto.

Coordinamento con le altre cause di impugnazione

L'art. 768 c.c. riguarda esclusivamente l'impugnazione per dolo o violenza, non già la rescissione per lesione. Quest'ultima, disciplinata dall'art. 763 c.c., segue regole diverse e non è preclusa dall'alienazione della porzione, salvo le specifiche cause di esclusione previste dagli artt. 761 e 762 c.c. La distinzione è importante: l'azione di rescissione per lesione non implica un vizio del consenso ma un'iniquità oggettiva della divisione.

Per quanto riguarda l'errore, esso non è espressamente menzionato nell'art. 768 c.c. La dottrina prevalente ritiene che, in materia di divisione, l'errore non sia di per sé causa di annullamento autonomo, ma confluisca nella disciplina della rescissione per lesione quando incida sul valore delle quote. Diversamente, se l'errore concerne aspetti diversi dal valore (es. errore sul titolo di partecipazione alla divisione), trovano applicazione le regole generali sui vizi del consenso (artt. 1427 ss. c.c.).

Domande frequenti

Quando il coerede perde il diritto di impugnare la divisione per dolo o violenza?

Quando aliena la propria porzione ereditaria (o parte di essa) dopo aver scoperto il dolo o dopo che è cessata la violenza. L'alienazione successiva costituisce convalida implicita.

Cosa succede se la vendita riguarda beni di facile deterioramento?

Il coerede non perde il diritto di impugnare. La norma riconosce che la vendita di beni deperibili risponde a esigenze economiche oggettive e non equivale a un'accettazione della divisione.

L'art. 768 c.c. si applica anche alla rescissione per lesione?

No, la norma riguarda solo l'impugnazione per dolo o violenza. La rescissione per lesione (art. 763 c.c.) segue regole diverse e non è preclusa dalla mera alienazione della porzione.

Cosa si intende per oggetti di valore minimo rispetto alla quota?

Sono beni la cui alienazione non incide significativamente sull'assetto patrimoniale del coerede. Il rapporto tra valore del bene venduto e valore complessivo della quota è valutato dal giudice nel caso concreto.

Quale ratio sta alla base dell'art. 768 c.c.?

Garantire la certezza dei rapporti ereditari e tutelare i terzi acquirenti in buona fede. Chi vende dopo aver scoperto il vizio manifesta una volontà incompatibile con l'impugnazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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