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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 114 duodecies T.U.B. – Conti di pagamento e forme di tutela

In vigore dal 13/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

“1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.

1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1 a 6, tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi quelli registrati in conti di pagamento di cui al comma 1 e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento, secondo quanto previsto al comma 2.

2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalita’ stabilite dalla Banca d’Italia, in attivita’ che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell’istituto di pagamento o nell’interesse degli stessi, ne’ quelle dei creditori dell’eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute dagli utenti di servizi di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’istituto di pagamento.

3. Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.”

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In sintesi

  • Gli istituti di pagamento registrano in bilancio, in poste del passivo, le somme della clientela detenute in conti di pagamento, separandole dal proprio patrimonio.
  • Gli IP che prestano servizi PSD2 di tipo PISP/AISP devono tutelare tutti i fondi ricevuti, inclusi quelli transitanti da altri prestatori di servizi di pagamento.
  • Le somme della clientela costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti: i creditori dell'IP non possono agire su tale patrimonio, né è ammessa compensazione.
  • I titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari ai fini della liquidazione coatta amministrativa.
  • Le azioni dei singoli clienti sono ammesse solo nel limite di quanto registrato nei conti di pagamento.

Art. 114-duodecies TUB, Conti di pagamento e forme di tutela dei fondi

Inquadramento normativo

L'art. 114-duodecies TUB, introdotto in attuazione della PSD e modificato dal D.Lgs. 218/2017 (recepimento PSD2), disciplina le modalità di tutela dei fondi detenuti dagli istituti di pagamento per conto della propria clientela. La norma traduce in diritto interno il principio di safeguarding sancito dall'art. 10 della Dir. 2015/2366/UE (PSD2), divenuto uno dei cardini della regolazione dei servizi di pagamento europei.

Separazione patrimoniale e contabilizzazione

Il comma 1 impone agli IP di registrare in poste del passivo le somme della clientela detenute in conti di pagamento, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia. Questa rilevazione contabile non è meramente formale: è il presupposto per l'identificazione e la separazione del patrimonio della clientela da quello dell'IP in caso di crisi.

Il comma 1-bis, introdotto con il recepimento PSD2, estende l'obbligo di tutela a tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento da parte degli IP che prestano i servizi elencati nell'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), nn. 1-6, TUB (servizi di pagamento in senso stretto, inclusi i servizi di disposizione di ordini e di informazione sui conti). La tutela si applica anche ai fondi registrati in conti di pagamento e a quelli transitanti tramite altri prestatori di servizi di pagamento nell'ambito dell'esecuzione di operazioni.

Patrimonio distinto e protezione dai creditori

Il comma 2 è la norma chiave: le somme della clientela devono essere investite in attività che costituiscono patrimonio distinto da quello dell'IP. Le conseguenze di tale separazione sono:

  • I creditori dell'IP non possono esercitare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio distinto, né a titolo personale né nell'interesse collettivo.
  • I creditori del depositario (soggetto terzo presso cui le somme sono eventualmente depositate) non possono agire su tali somme: è esclusa la compensazione legale, giudiziale e convenzionale.
  • I creditori dei singoli clienti possono agire sul patrimonio distinto solo nel limite di quanto registrato in capo al proprio debitore ai sensi del comma 1.

Questa struttura realizza una tutela multilivello analoga a quella prevista per gli IMEL dall'art. 114-sexies TUB e allineata al modello del Reg. UE 575/2013 CRR per gli enti creditizi, pur con le necessarie differenze legate alla natura non bancaria degli IP.

Tutela in sede di liquidazione coatta amministrativa

Il comma 3 equipara i titolari di conti di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Questa equiparazione assicura che, in caso di insolvenza dell'IP, i fondi della clientela siano restituiti prioritariamente e separatamente dalla massa fallimentare, con un trattamento privilegiato rispetto ai creditori chirografari.

Modalità di tutela ammesse (rinvio alla Banca d'Italia)

La Banca d'Italia ha disciplinato le concrete modalità di tutela nelle proprie Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento (aggiornate nel 2021), ammettendo:

  • Il deposito in conto separato presso una banca o un ente creditizio;
  • L'investimento in strumenti finanziari sicuri, liquidi e a basso rischio (titoli di Stato, OICR monetari);
  • La polizza assicurativa o garanzia equivalente.

Le modalità scelte devono garantire che i fondi siano immediatamente disponibili e separati in caso di crisi.

Differenze rispetto agli IMEL

La disciplina dell'art. 114-duodecies è strutturalmente analoga a quella dell'art. 114-sexies TUB per gli IMEL (istituti di moneta elettronica). La principale differenza è che per gli IMEL il regime di tutela riguarda i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica emessa, mentre per gli IP riguarda i fondi detenuti in attesa dell'esecuzione di operazioni di pagamento disposte dalla clientela.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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