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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 743 c.c. Società contratta con l’erede

In vigore

Società contratta con l'erede Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'art. 743 c.c. esclude dalla collazione i vantaggi conseguiti dall'erede per effetto di società contratta con il defunto, purché stipulata senza frode.
  • Requisito formale: le condizioni del rapporto sociale devono risultare da atto di data certa, opponibile ai coeredi.
  • I profitti societari non sono donazione indiretta: derivano da rapporto oneroso regolato da causa contrattuale autonoma.
  • Se invece la società è simulata o fraudolenta, l'attribuzione patrimoniale si riqualifica come donazione e ritorna soggetta a collazione.
  • Il coerede convenuto in collazione deve provare la data certa e la genuinità del contratto sociale.

Funzione della norma

L'art. 743 c.c. tutela la coesistenza tra rapporti commerciali genuini intercorsi in vita tra il de cuius e i propri eredi e disciplina della collazione, evitando che l'apporto economico derivante da un legittimo contratto di società venga riqualificato come liberalità collazionabile. La norma si colloca nella sezione II del capo IV del libro II, dedicata alle disposizioni che limitano l'ambito oggettivo della collazione, e si coordina con gli artt. 737-738 c.c. (oggetto della collazione e dispensa) e con l'art. 742 c.c. (spese non collazionabili). La ratio risiede nel principio per cui solo le attribuzioni a titolo di liberalità (donazione diretta o indiretta) rilevano ai fini della parità tra coeredi: ciò che il futuro erede ha ricevuto come corrispettivo di una prestazione contrattuale resta estraneo alla collazione.

I presupposti dell'esclusione

Tre sono i presupposti cumulativi richiesti dalla norma. Primo, deve esistere un contratto di società validamente stipulato tra il defunto e uno o più dei suoi eredi (art. 2247 c.c.). La nozione di società va intesa in senso ampio: qualunque tipo societario previsto dal codice (società di persone — s.s., s.n.c., s.a.s.; società di capitali — s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.; società cooperative) è idoneo. Secondo, il contratto deve essere stato concluso senza frode: il rapporto sociale deve essere effettivo, non simulato, non finalizzato a mascherare una liberalità sotto le forme di un'operazione commerciale. Terzo, le condizioni dell'apporto, della partecipazione agli utili e della ripartizione del patrimonio sociale devono risultare da atto di data certa (artt. 2702 e 2704 c.c.: scrittura privata autenticata, registrazione, atto pubblico, data desumibile da fatto idoneo).

La data certa come presidio probatorio

Il requisito della data certa assolve a una funzione probatoria essenziale: protegge i coeredi non beneficiati dal rischio di accordi simulati e datati retroattivamente per sottrarre patrimonio alla collazione. La data certa può risultare da registrazione fiscale (DPR 131/1986), autentica notarile, deposito presso pubbliche amministrazioni, pubblicazione su giornali, o da qualunque fatto che renda la data inequivocabile (art. 2704 c.c.). In assenza di data certa, il contratto sociale non è opponibile ai coeredi e i profitti percepiti dall'erede sono presunti collazionabili come liberalità.

Caso pratico

Tizio nel 2010 costituisce con il figlio Caio una società a responsabilità limitata, con atto pubblico notarile, conferendovi un capitale di 200.000 euro a fronte di un apporto di 50.000 euro di Caio. Le quote sono ripartite in proporzione: 80% Tizio, 20% Caio. La società opera nel settore della distribuzione commerciale e produce utili regolarmente distribuiti. Tizio muore nel 2024 e si apre la successione tra Caio e l'altra figlia Sempronia. Sempronia chiede che Caio conferisca alla massa gli utili percepiti negli anni dalla società. Caio si oppone richiamando l'art. 743 c.c. Il giudice verificherà: (a) effettività del rapporto societario (operatività reale, distribuzione di utili, governance attiva); (b) congruità delle condizioni rispetto agli apporti (assenza di evidente sproporzione che mascheri donazione indiretta); (c) data certa dell'atto costitutivo (atto pubblico = data certa per definizione). Se i presupposti sono integrati, gli utili percepiti da Caio non sono collazionabili. Se invece emerge che il rapporto era simulato (società di facciata, utili distribuiti in modo sproporzionato), la collazione opera sulla differenza eccedente la causa onerosa.

Coordinamento con la donazione indiretta

La giurisprudenza ha più volte affermato che l'esclusione dell'art. 743 c.c. non può servire a coprire donazioni indirette. Quando l'operazione societaria nasconde, sotto la veste contrattuale, un'attribuzione patrimoniale gratuita (ad esempio: cessione di quote a prezzo irrisorio, distribuzione di utili in misura non proporzionata all'apporto), il giudice riqualifica l'atto come donazione indiretta soggetta a collazione ai sensi dell'art. 737 c.c. La valutazione è eminentemente fattuale: si confrontano apporti, partecipazione effettiva alla gestione, ripartizione degli utili e dei rischi, congruità delle condizioni rispetto al mercato.

Profili processuali

L'azione di collazione segue il giudizio di divisione (artt. 713 ss. c.c. e artt. 784 ss. c.p.c.) o può essere proposta autonomamente. La controversia sull'applicabilità dell'art. 743 c.c. si risolve in una quaestio facti: l'onere di provare l'esistenza, l'effettività e la data certa del contratto sociale grava sul coerede che invoca l'esclusione; l'onere di provare la simulazione o la frode grava sul coerede che intende la collazione. La prova può essere fornita con ogni mezzo, compreso quello presuntivo (art. 2729 c.c.).

Domande frequenti

Gli utili percepiti da un erede per una società con il defunto sono soggetti a collazione?

No, se la società è stata contratta senza frode e le condizioni risultano da atto di data certa. L'art. 743 c.c. esclude espressamente dalla collazione quanto conseguito per effetto del rapporto sociale, perché si tratta di attribuzione onerosa e non liberale.

Cosa significa 'atto di data certa' ai fini dell'art. 743 c.c.?

È un atto la cui data sia opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2704 c.c.: scrittura privata autenticata, atto pubblico, scrittura registrata fiscalmente, o qualunque altro fatto che renda la data inequivocabile e anteriore alla morte del defunto.

Vale solo per le società di persone o anche per quelle di capitali?

Vale per qualunque tipo societario previsto dal codice civile: società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.), società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.) e società cooperative. La norma non distingue per forma.

Se la società è simulata, l'art. 743 c.c. si applica?

No. La norma richiede espressamente l'assenza di frode. Se il rapporto sociale è simulato o fittizio, l'attribuzione viene riqualificata come donazione indiretta ai sensi dell'art. 737 c.c. e diventa soggetta a collazione.

Chi deve provare la genuinità del rapporto societario?

L'onere della prova grava sul coerede che invoca l'esclusione dalla collazione ex art. 743 c.c.: dovrà dimostrare l'effettività del rapporto, la congruità delle condizioni e la data certa dell'atto costitutivo.

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