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Art. 731 c.c. Suddivisione tra stirpi
In vigore
Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.
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In sintesi
Commento all'art. 731 c.c. — Suddivisione tra stirpi
L'art. 731 c.c. è una norma di rinvio di apparente semplicità ma di grande utilità sistematica: stabilisce che tutte le norme sulla divisione dell'intero asse ereditario (artt. 713-730 c.c.) si applicano alle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe. Si evita così un vuoto normativo e si garantisce coerenza tra il piano della divisione globale e quello delle ripartizioni interne. La disposizione si comprende appieno solo se si tiene presente che il fenomeno successorio italiano combina il principio della successione per capi (quote uguali tra chiamati allo stesso titolo) con quello della successione per stirpi (la stirpe come unità subentrante al posto del de cuius o del chiamato non accettante).
Successione per stirpi e suddivisione: il quadro generale
Il concetto di stirpe è centrale nella successione per rappresentazione (art. 467 c.c.) e nella successione legittima (artt. 565 ss. c.c.). Quando un soggetto chiamato all'eredità non può o non vuole accettare, e ha discendenti, questi subentrano in suo luogo formando una stirpe. Tra stirpi diverse la successione opera per stirpi (cioè la quota spetta alla stirpe nel suo insieme, art. 469 c.c.), mentre all'interno di ciascuna stirpe la quota si ripartisce tra i suoi componenti per capi. La rappresentazione opera in linea retta discendente (figli, nipoti, pronipoti del de cuius) e in linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e sorelle del defunto (art. 468 c.c.); non opera invece a favore di ascendenti o del coniuge superstite.
Stirpe e capostipite
La stirpe ha sempre un capostipite: il chiamato all'eredità che, premorto, rinunciante, indegno o incapace, non ha potuto succedere. Per effetto della rappresentazione, i discendenti del capostipite subentrano nella sua posizione collettivamente. Se Filippo è figlio premorto di Tizio e ha lasciato tre figli, la stirpe di Filippo riceve la quota che sarebbe spettata a Filippo (un terzo, se Tizio aveva tre figli), e tale quota si suddivide tra i tre figli di Filippo. L'art. 731 c.c. interviene proprio per disciplinare questa suddivisione interna alla stirpe.
L'oggetto del rinvio
L'art. 731 c.c. rende applicabili alla suddivisione interna alla stirpe tutti i meccanismi della divisione principale: la stima dei beni (art. 726 c.c.), la formazione delle masse e delle porzioni (artt. 727-728 c.c.), il sorteggio nelle quote uguali (art. 729 c.c.), l'eventuale deferimento al notaio (art. 730 c.c.), l'annullamento e la rescissione per lesione oltre il quarto (artt. 761, 763 c.c.), la garanzia per evizione tra coeredi (art. 758 c.c.). Si applicano altresì le regole sulla collazione (artt. 737 ss. c.c.) tra i membri della stirpe che sono tutti discendenti del de cuius e che, in quanto rappresentanti, sono tenuti alla collazione di quanto ricevuto dal capostipite (art. 740 c.c.).
Prelazione e retratto nella suddivisione
Particolarmente rilevante è l'applicazione del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. anche tra i componenti di una stessa stirpe. Se uno dei rappresentanti vuole vendere la propria quota a un estraneo, gli altri membri della stirpe (e gli altri coeredi della divisione principale) possono esercitare il diritto di prelazione e, in mancanza di denuntiatio, il retratto successorio. La giurisprudenza ha chiarito che la prelazione è esercitabile da tutti i coeredi della divisione principale, non solo dai membri della stirpe interessata, perché il sistema mira a tenere unita la comunione ereditaria complessiva. Pari rilevanza ha l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 c.c.): se nella suddivisione un membro della stirpe riceve una porzione di valore inferiore di oltre un quarto rispetto alla quota cui ha diritto, può chiedere la rescissione della suddivisione.
Suddivisione e rappresentazione in più gradi
L'art. 731 c.c. opera anche quando la stirpe è composta da soggetti di gradi diversi. Esempio: se Filippo (figlio premorto del de cuius) aveva due figli, di cui uno anch'egli premorto con tre figli suoi, la stirpe di Filippo è composta da un figlio sopravvissuto e dai tre nipoti del figlio premorto. La quota di Filippo (un terzo dell'eredità del nonno) si suddivide internamente tra i quattro membri della stirpe secondo il principio della rappresentazione in più gradi: metà al figlio sopravvissuto, l'altra metà ai tre nipoti (un sesto della quota della stirpe ciascuno). La suddivisione segue le regole degli artt. 713 ss. c.c. richiamati dall'art. 731 c.c.
Coordinamento con la legittima e l'azione di riduzione
La suddivisione interna alla stirpe non interferisce con le tutele dei legittimari (artt. 536 ss. c.c.): i membri della stirpe che sono legittimari conservano il diritto alla quota di riserva e, ove lesi, possono agire con l'azione di riduzione. L'art. 731 c.c. opera sul piano dell'esecuzione della divisione, non sulla quantificazione delle quote ereditarie, che resta governata dalle norme sulla vocazione legittima o testamentaria. Va però ricordato che il rappresentante, in quanto subentrante nella posizione del capostipite, è anche legittimario in luogo di questi (art. 537 c.c.): i nipoti che rappresentano il figlio premorto del de cuius hanno autonomamente diritto alla quota di riserva spettante al capostipite, suddivisibile internamente con le stesse regole.
La rinuncia del rappresentante e i suoi effetti sulla suddivisione
Se uno dei membri della stirpe rinuncia alla propria quota (art. 519 c.c.), si producono effetti diversi a seconda della situazione. Se la rinuncia avviene prima dell'apertura della successione del capostipite (situazione rara ma teoricamente possibile), il rappresentante non subentra nella stirpe; se avviene dopo l'apertura della successione del de cuius e l'accettazione della quota della stirpe, la quota rinunciata accresce gli altri membri della stirpe ai sensi dell'art. 522 c.c., a meno che non operi a sua volta la rappresentazione (se il rinunciante ha discendenti). La suddivisione interna alla stirpe deve tenere conto di questi accrescimenti ai fini della corretta formazione delle porzioni.
Suddivisione e successione testamentaria
La rappresentazione opera anche in caso di successione testamentaria (art. 467 c.c.) quando l'erede o legatario istituito non può o non vuole accettare. In tal caso, la suddivisione interna alla stirpe che subentra al chiamato testamentario premorto segue, per il rinvio dell'art. 731 c.c., le norme sulla divisione dell'asse. È rilevante segnalare che il testatore può anche escludere espressamente la rappresentazione (con clausola apposita), nel qual caso non si forma stirpe e la quota del chiamato premorto si devolve secondo le regole dell'accrescimento (artt. 674 ss. c.c.) o della sostituzione (artt. 688 ss. c.c.).
Suddivisione e debiti ereditari
I debiti ereditari si dividono tra i coeredi in proporzione delle rispettive quote ai sensi dell'art. 752 c.c. Nella stirpe, il debito complessivo che grava sulla quota della stirpe stessa si suddivide internamente tra i suoi membri in proporzione delle quote individuali (di norma uguali, salvo rappresentazione in più gradi). Il creditore ereditario può agire contro ciascun coerede (e nella stirpe, contro ciascun membro) per la quota a lui spettante, secondo il principio della pluralità di obbligazioni divise nella successione. La regola è coordinata con la disciplina dell'accettazione con beneficio di inventario (artt. 484 ss. c.c.) che limita la responsabilità del coerede al valore dei beni ereditari ricevuti.
Caso pratico: la successione di Tizio
Tizio muore lasciando il figlio Caio (vivente) e i nipoti Sempronio e Mevia, figli del premorto figlio Filippo. L'asse ereditario è di 900.000 euro. Caio succede iure proprio per metà (450.000 euro); Sempronio e Mevia succedono per rappresentazione di Filippo, formando insieme una stirpe che si ripartisce l'altra metà (450.000 euro complessivi, 225.000 ciascuno). La divisione tra Caio e la stirpe (Sempronio + Mevia) avviene secondo le norme generali. La successiva suddivisione tra Sempronio e Mevia della quota loro spettante segue, in virtù dell'art. 731 c.c., le medesime regole: stima dei beni assegnati alla stirpe, formazione di porzioni equivalenti (225.000 euro ciascuna), eventuale sorteggio se le porzioni sono di valore identico, possibile deferimento al notaio. Se Sempronio decidesse poi di vendere la propria quota a un terzo estraneo, Mevia potrebbe esercitare la prelazione ex art. 732 c.c. al pari di Caio, perché la suddivisione interna alla stirpe è regolata dalle stesse norme della divisione principale. Variante con collazione: se Sempronio in vita aveva ricevuto da Tizio una donazione di 50.000 euro, deve conferirla (o imputarla alla sua porzione) in sede di suddivisione interna alla stirpe ai sensi dell'art. 740 c.c., perché chi succede per rappresentazione subentra anche negli obblighi di collazione del capostipite.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'suddivisione tra stirpi' ai sensi dell'art. 731 c.c.?
Si intende la ripartizione interna della quota spettante a una stirpe tra i suoi componenti, tipicamente quando più discendenti subentrano per rappresentazione (art. 467 c.c.) al chiamato premorto, rinunciante o incapace.
Quali norme si applicano alla suddivisione interna alla stirpe?
Tutte le norme sulla divisione dell'intero asse (artt. 713-730 c.c.): stima, formazione delle porzioni, sorteggio, deferimento al notaio, garanzia tra coeredi, rescissione per lesione e collazione. L'art. 731 c.c. effettua un rinvio integrale.
Il diritto di prelazione ex art. 732 c.c. vale anche tra membri della stessa stirpe?
Sì, in virtù del rinvio operato dall'art. 731 c.c. Tutti i coeredi (compresi i membri della stirpe e quelli della divisione principale) possono esercitare la prelazione se uno di essi intende vendere la propria quota a un estraneo.
La collazione si applica nelle suddivisioni interne alla stirpe?
Sì, se i membri della stirpe sono tutti discendenti del de cuius e hanno ricevuto donazioni in vita, sono tenuti a collazione (artt. 737 ss. c.c.) nei confronti degli altri membri della stirpe nell'ambito della suddivisione.
L'art. 731 c.c. incide sulla quantificazione delle quote ereditarie?
No, l'art. 731 c.c. regola solo le modalità esecutive della suddivisione. La quantificazione delle quote spettanti alla stirpe e ai suoi componenti deriva dalle norme sulla successione legittima o testamentaria e dalla disciplina della rappresentazione (artt. 467-469 c.c.).