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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 680 c.c. Revocazione espressa

In vigore

La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

In sintesi

  • La revocazione espressa del testamento può avvenire solo con un nuovo testamento o con atto notarile in presenza di due testimoni.
  • Il testatore deve dichiarare personalmente la volontà di revocare, in tutto o in parte, le disposizioni anteriori.
  • La norma sancisce il principio di simmetria formale: la revoca esige forma equivalente al testamento.
  • L'atto notarile di revoca è alternativo al nuovo testamento e svolge funzione esclusivamente abrogativa.
  • La forma è prescritta ad substantiam: il difetto comporta nullità della revocazione.

Le forme tassative della revocazione espressa

L'art. 680 c.c. disciplina la revocazione espressa, quella in cui il testatore manifesta in modo diretto e inequivoco la volontà di privare di efficacia disposizioni testamentarie precedenti. La norma è rigorosa: ammette solo due forme, tassativamente indicate. La revoca espressa è quindi un atto solenne, soggetto a un formalismo non meno stringente di quello che assiste la confezione del testamento.

Prima forma: il nuovo testamento

Il nuovo testamento, olografo, pubblico o segreto, può contenere una clausola espressa di revoca. È la forma più comune e pratica: il testatore, redigendo nuove disposizioni, dichiara «revoco ogni precedente testamento». Il nuovo atto deve avere validità formale autonoma: un testamento olografo invalido per difetto di sottoscrizione non revoca, ma può tutt'al più rilevare ai fini della prova di volontà ai sensi dell'art. 684 c.c. La revoca contenuta nel nuovo testamento si distingue dalla revoca tacita per incompatibilità ex art. 682 c.c., che opera anche in assenza di dichiarazione espressa.

Seconda forma: atto notarile con due testimoni

L'alternativa è un atto pubblico ricevuto da notaio in presenza di due testimoni. È un atto specifico, dal contenuto esclusivamente abrogativo: il testatore comparisce davanti al notaio, dichiara personalmente di revocare il testamento, il notaio redige l'atto e lo sottoscrive insieme ai due testimoni e al disponente. La presenza dei testimoni richiama lo schema del testamento pubblico (art. 603 c.c.) e garantisce la solennità dell'atto. Questa forma è utile quando il testatore vuole limitarsi a revocare senza redigere nuove disposizioni.

Personalità dell'atto

La norma sottolinea che il testatore deve dichiarare personalmente la volontà di revocare. Si esclude la rappresentanza: il difensore, il procuratore speciale, il familiare non possono revocare in nome del testatore. È applicazione del carattere personalissimo del testamento e della revocazione (art. 587 c.c.). Anche nel caso dell'atto notarile, il testatore deve comparire fisicamente e dichiarare di persona; non è ammessa procura.

Revoca totale o parziale

La revoca può essere totale o parziale. La revoca totale travolge l'intero testamento anteriore; la revoca parziale colpisce solo le disposizioni indicate. L'individuazione delle disposizioni revocate deve essere chiara: una formulazione ambigua espone al rischio di interpretazione restrittiva da parte del giudice, che tende a salvare le disposizioni testamentarie esistenti in caso di dubbio.

Caso pratico

Tizio ha redatto nel 2018 un testamento olografo istituendo erede l'amico Caio. Nel 2024, in seguito a riconciliazione familiare, decide di revocare. Due strade: 1) redige un nuovo testamento olografo in cui scrive: «revoco il testamento del 15 marzo 2018 e istituisco erede mio figlio Sempronio»; 2) si reca dal notaio Mevio e, alla presenza di due testimoni, dichiara di revocare il testamento del 2018 senza fare nuove disposizioni. In entrambi i casi la revoca è valida; nel secondo caso, in mancanza di nuovo testamento, si aprirà la successione legittima alla morte di Tizio.

Conseguenze del difetto di forma

La forma è prescritta ad substantiam: una scrittura privata non testamentaria, una dichiarazione orale, un atto notarile senza testimoni sono inidonei a produrre la revocazione espressa. In tali casi il testamento anteriore conserva pieno vigore, salvi eventuali altri meccanismi revocativi (revoca tacita, distruzione dell'olografo ex art. 684 c.c., sopravvenienza di figli ex art. 687 c.c.).

Domande frequenti

Quali sono le forme ammesse per la revocazione espressa del testamento?

Solo due: un nuovo testamento (olografo, pubblico o segreto) contenente la dichiarazione di revoca, oppure un atto ricevuto da notaio alla presenza di due testimoni, in cui il testatore dichiara personalmente di revocare. Non sono ammesse altre forme.

Il testatore può farsi rappresentare nella revocazione?

No, la revoca è atto personalissimo. Il testatore deve dichiarare personalmente la volontà di revocare; non è ammessa procura speciale né rappresentanza. Anche nell'atto notarile, la comparizione personale è imprescindibile.

L'atto notarile di revoca deve contenere nuove disposizioni testamentarie?

No, l'atto notarile può limitarsi a contenere la sola dichiarazione di revoca, senza alcuna disposizione sostitutiva. Se non vi sono nuovi testamenti, alla morte del testatore si aprirà la successione legittima (artt. 565 ss. c.c.) sulle disposizioni revocate.

Una scrittura privata può revocare un testamento?

No, la forma prescritta dall'art. 680 c.c. è ad substantiam. Una scrittura privata non testamentaria, una dichiarazione verbale o una lettera non producono effetti revocativi. In caso di olografo, eventuali atti possono al più rilevare ai fini dell'art. 684 c.c. (distruzione).

La revoca espressa può essere parziale?

Sì, la norma ammette espressamente la revoca totale o parziale. Il testatore può revocare solo alcune disposizioni del testamento precedente, lasciando in vigore le altre. L'individuazione delle disposizioni revocate deve essere chiara e univoca per evitare contenzioso interpretativo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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