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Art. 678 c.c. Accrescimento nel legato di usufrutto
In vigore
Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto. Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà. SEZIONE V – Della revocazione delle disposizioni testamentarie
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Specialità della norma
L'art. 678 c.c. detta una disciplina derogatoria rispetto ai principi generali sull'accrescimento. Nell'usufrutto legato a più persone congiuntamente, il diritto di accrescimento può operare anche dopo che gli usufruttuari hanno conseguito il possesso del bene: la mancanza successiva di uno di essi (tipicamente per morte, essendo l'usufrutto diritto vitalizio) determina l'accrescimento della sua quota agli altri contitolari, anziché il consolidamento parziale con la proprietà.
Il problema sottostante
L'usufrutto si estingue con la morte del titolare (art. 979 c.c.). Se Tizio lega l'usufrutto del fondo X a Caio, Mevio e Sempronio congiuntamente, alla morte di uno di essi si pongono due opzioni: la quota di usufrutto del defunto si consolida con la nuda proprietà (favorendo il proprietario), oppure si accresce agli altri usufruttuari (prolungando il pieno godimento del bene a loro favore). L'art. 678 c.c. opta per la seconda soluzione, sempre che dal testamento risulti la volontà di costituire un usufrutto congiuntivo.
Presupposto: volontà di accrescimento
L'accrescimento opera quando dal testamento emerga la volontà di legare l'usufrutto in modo solidale, con reciproco diritto di accrescimento. Si tratta di un'interpretazione della disposizione testamentaria che la giurisprudenza valuta caso per caso: indicatori sono la formulazione congiuntiva («lego l'usufrutto a Caio, Mevio e Sempronio» senza divisione di quote), l'assenza di determinazione delle parti, la presenza di clausole che esprimano la volontà di mantenere unito il godimento.
L'effetto in mancanza di accrescimento
Se invece non vi è diritto di accrescimento, perché il testatore ha attribuito quote distinte o ha espressamente escluso la solidarietà, la porzione di usufrutto dell'usufruttuario mancante si consolida con la proprietà. Il nudo proprietario riacquista pro quota la piena disponibilità del bene, mentre gli altri usufruttuari mantengono soltanto la loro quota originaria di godimento. È l'applicazione del principio generale dell'art. 1014 c.c. sull'estinzione dell'usufrutto per consolidazione.
Caso pratico
Tizio nel testamento dispone: «lego l'usufrutto della villa di Sanremo a Caio, Mevio e Sempronio», istituendo erede della nuda proprietà la figlia Caia. Alla morte di Tizio i tre acquistano l'usufrutto congiuntivo. Anni dopo, Mevio muore: per l'art. 678 c.c. la sua quota si accresce a Caio e Sempronio, che proseguiranno nell'usufrutto sull'intero. Solo quando muore l'ultimo usufruttuario superstite, il bene si consolida pienamente in capo a Caia. Se invece Tizio avesse scritto «lego l'usufrutto per un terzo ciascuno a Caio, Mevio e Sempronio», alla morte di Mevio il suo terzo di usufrutto si consoliderebbe con la nuda proprietà di Caia.
Rapporto con l'usufrutto successivo
L'art. 678 c.c. non va confuso con l'usufrutto successivo, vietato dall'art. 698 c.c. salvo limitate eccezioni. Nell'usufrutto congiuntivo i co-usufruttuari acquistano contestualmente il diritto e l'accrescimento è effetto interno al fascio di posizioni soggettive originarie; nell'usufrutto successivo, vietato, si vorrebbe far subentrare un soggetto al posto di un altro alla cessazione del diritto del primo.
Domande frequenti
Quando opera l'accrescimento nell'usufrutto legato a più persone?
Quando dal testamento risulti la volontà di costituire un usufrutto congiuntivo, con reciproco diritto di accrescimento. In tal caso la mancanza di un usufruttuario, anche dopo il conseguimento del possesso, fa accrescere la sua quota agli altri usufruttuari superstiti.
Cosa significa che l'accrescimento opera anche dopo il conseguimento del possesso?
È una deroga al principio generale per cui l'accrescimento presuppone la mancanza del coerede prima dell'apertura o dell'accettazione. Nell'usufrutto, essendo diritto vitalizio, l'accrescimento può attivarsi anche per morte di un usufruttuario sopravvenuta dopo anni di pieno godimento.
Cosa succede se non c'è diritto di accrescimento?
La porzione dell'usufruttuario mancante si consolida con la nuda proprietà. Il proprietario riacquista pro quota la piena disponibilità del bene, mentre gli altri usufruttuari mantengono soltanto le rispettive quote originarie di godimento.
Come si distingue un usufrutto congiuntivo da uno per quote determinate?
Indicatori del legato congiuntivo sono l'assenza di determinazione delle parti, la formulazione collettiva ('lego l'usufrutto a Caio, Mevio e Sempronio'), l'assenza di clausole di esclusione. Quote determinate o espressioni come 'per un terzo ciascuno' indicano usufrutto diviso senza accrescimento.
L'art. 678 c.c. ammette una forma di usufrutto successivo?
No, va distinto dall'usufrutto successivo vietato dall'art. 698 c.c. Nell'usufrutto congiuntivo i co-usufruttuari acquistano contestualmente; l'accrescimento è effetto interno al fascio originario, non subentro di un nuovo soggetto.