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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 677 c.c. Mancanza di accrescimento

In vigore

Se non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato. Gli eredi legittimi e l’onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere.

In sintesi

  • Quando l'accrescimento non opera, la quota dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi del testatore.
  • La porzione del legatario mancante resta a profitto dell'onerato, di regola l'erede gravato del legato.
  • Eredi legittimi e onerato subentrano negli obblighi dell'erede o legatario mancante, esclusi quelli personali.
  • La disciplina si applica anche in caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (art. 648 c.c.).
  • Si attiva la successione legittima per la porzione vacante, ferma l'unitarietà del fenomeno successorio.

Il presupposto: mancanza di accrescimento

L'art. 677 c.c. interviene quando l'accrescimento, disciplinato dagli artt. 674-676 c.c., non può operare. Ciò accade tipicamente quando le quote sono state determinate in modo diverso e disuguale, quando il testatore ha manifestato una volontà contraria all'accrescimento, oppure quando manca l'unicità di vocazione richiesta dalla legge. In questi casi la porzione dell'erede o legatario mancante deve essere comunque destinata, e il legislatore individua due distinti meccanismi di devoluzione.

Devoluzione agli eredi legittimi

Per la quota dell'erede mancante opera la chiamata legittima: la porzione si devolve agli eredi che la legge designa in mancanza di disposizione testamentaria (artt. 565 ss. c.c.). Si attiva così, limitatamente alla quota vacante, la successione ab intestato, dando luogo al fenomeno della coesistenza tra successione testamentaria e legittima ammessa dall'art. 457 c.c. È una soluzione che riflette il principio per cui, quando la volontà del testatore non può attuarsi né direttamente né tramite gli istituti suppletivi, soccorre la legge.

Devoluzione all'onerato per il legato

Diversa è la sorte della porzione del legatario mancante: essa rimane all'onerato, ossia al soggetto (erede o altro legatario) tenuto all'esecuzione del legato. La ratio è intuitiva: il legato grava sul patrimonio dell'onerato; se non può essere acquisito dal legatario designato e non opera l'accrescimento tra collegatari, la prestazione resta nel patrimonio dell'onerato, che si trova liberato dall'obbligo di adempiere.

Subentro negli obblighi

Come per l'art. 676 c.c., anche qui vige il principio della continuità passiva: eredi legittimi e onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o legatario mancante. Si conferma l'esclusione degli obblighi di carattere personale, infungibili e legati alle qualità del designato originario.

Risoluzione per inadempimento dell'onere

Il terzo comma estende la disciplina alle ipotesi di risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento dell'onere ex art. 648 c.c. Quando il giudice pronunzia la risoluzione per mancato adempimento del modus, la porzione dell'erede o legatario travolto dalla risoluzione segue le stesse regole della mancanza: si devolve agli eredi legittimi o resta all'onerato, secondo che si tratti di quota ereditaria o legato.

Caso pratico

Tizio istituisce eredi Caio per 2/3 e Sempronio per 1/3, escludendo espressamente l'accrescimento. Sempronio premuore senza rappresentanti. Per l'art. 677 c.c. la quota di 1/3 si devolve agli eredi legittimi di Tizio (coniuge, figli, ecc.), non si accresce a Caio. Se invece Tizio avesse legato un quadro a Mevio, gravando l'erede Caio, e Mevio premuore, il quadro rimane a Caio, che è liberato dall'obbligo di consegna.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 677 c.c. invece dell'accrescimento?

Si applica ogni volta che l'accrescimento non può operare: quote disuguali e determinate senza volontà testamentaria di accrescimento, esclusione espressa dell'accrescimento da parte del testatore, assenza dei presupposti dell'art. 674 c.c. In questi casi la quota dell'erede mancante va agli eredi legittimi.

A chi va la porzione del legatario premorto se non vi è accrescimento?

La porzione resta a profitto dell'onerato, cioè dell'erede o del soggetto gravato dell'obbligo di adempiere il legato, che viene liberato dalla prestazione cui era tenuto verso il legatario mancante.

Si attiva la successione legittima per la sola quota vacante?

Sì, si crea un fenomeno di coesistenza tra successione testamentaria e legittima ammesso dall'art. 457 c.c. Il testamento continua a regolare le quote validamente devolute, mentre la legge interviene a coprire la porzione che non ha trovato destinatario.

Gli eredi legittimi devono accettare l'eredità per la quota devoluta ex art. 677 c.c.?

Sì, vale la regola generale dell'art. 459 c.c.: l'acquisto dell'eredità richiede accettazione, espressa o tacita. Gli eredi legittimi chiamati alla quota vacante devono compiere un atto di accettazione per acquisirla.

L'art. 677 c.c. si applica anche se la disposizione viene risolta per inadempimento dell'onere?

Sì, il terzo comma estende espressamente la disciplina all'ipotesi di risoluzione ex art. 648 c.c. La quota dell'erede o legatario travolto dalla risoluzione segue le stesse regole: devoluzione agli eredi legittimi o all'onerato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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