← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 522 c.c. Devoluzione nelle successioni legittime

In vigore

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Nella successione legittima la quota del rinunziante si accresce a coloro che avrebbero concorso con lui.
  • Sono fatti salvi il diritto di rappresentazione (art. 467 c.c.) e la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 571 c.c. sui fratelli.
  • Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro a cui spetterebbe in sua mancanza (chiamati ulteriori).
  • L'accrescimento avviene automaticamente, senza necessità di accettazione separata della quota rinunziata.
  • Il meccanismo dell'art. 522 c.c. è coerente con la finzione di non chiamata stabilita dall'art. 521 c.c.

Devoluzione legittima e accrescimento

L'art. 522 c.c. regola la devoluzione della quota del rinunziante nelle successioni legittime (artt. 565 ss. c.c.). Il principio cardine è quello dell'accrescimento: la parte di colui che rinunzia si accresce automaticamente a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante. Si tratta di un effetto necessario, che opera ipso iure senza bisogno di apposita accettazione della quota incrementata da parte degli altri coeredi (a differenza dell'accrescimento testamentario ex art. 674 c.c.).

Le due eccezioni: rappresentazione e fratelli

Il principio dell'accrescimento incontra due eccezioni espresse. La prima è il diritto di rappresentazione ex art. 467 c.c.: se il rinunziante ha discendenti (figli e nipoti in linea retta) o fratelli con loro discendenti (limitatamente all'eredità di altro fratello), questi subentrano nella sua quota. La rappresentazione prevale sull'accrescimento: ad esempio, se Tizio muore lasciando i due figli Caio e Sempronio e Caio rinunzia avendo a sua volta due figli, questi ultimi prendono la quota di Caio per rappresentazione, e non vi è accrescimento a favore di Sempronio.

L'eccezione dell'art. 571 c.c.

La seconda eccezione richiama l'ultimo comma dell'art. 571 c.c., in tema di successione legittima dei fratelli. La disposizione tiene conto della peculiare disciplina dei fratelli unilaterali (germani solo per parte di padre o di madre), che concorrono per la metà rispetto ai fratelli germani. L'accrescimento in tale contesto opera con i correttivi previsti dalla regola della differenziazione delle quote.

Rinunziante solo: devoluzione ai chiamati ulteriori

Il secondo comma disciplina l'ipotesi in cui il rinunziante sia solo, cioè unico chiamato della propria categoria. In questo caso non vi è alcuno con cui possa operare l'accrescimento, e l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso in cui il rinunziante mancasse: si applica l'ordine successorio dell'art. 565 c.c. (coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti fino al 6° grado, Stato). La regola sviluppa coerentemente la retroattività dell'art. 521 c.c.: poiché il rinunziante è come mai chiamato, la successione si apre ai chiamati subordinati come se egli non fosse mai esistito.

Coordinamento sistematico

L'art. 522 c.c. va letto insieme all'art. 523 c.c. che disciplina la devoluzione nelle successioni testamentarie, e all'art. 467 c.c. sulla rappresentazione. Nel concorso tra successione legittima e testamentaria (testamento con porzione legittima e devoluzione ab intestato per il residuo), si applicheranno le rispettive regole in base alla fonte di vocazione del rinunziante.

Caso pratico

Tizio muore senza testamento lasciando il coniuge Caia e tre figli (Mevio, Sempronio, Tizietta). Sempronio rinunzia. Avendo Sempronio due figli (Filano e Filana), questi subentrano per rappresentazione ex art. 467 c.c. e ricevono la quota che sarebbe spettata al padre. Se Sempronio fosse stato privo di discendenti, la sua quota si sarebbe accresciuta agli altri due fratelli e al coniuge nelle rispettive proporzioni di legge.

Domande frequenti

Cosa succede alla quota del rinunziante nella successione legittima?

Si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e l'eccezione dell'ultimo comma dell'art. 571 c.c. sui fratelli.

L'accrescimento opera automaticamente?

Sì, l'accrescimento legittimo opera ipso iure, senza necessità di una nuova accettazione da parte degli altri coeredi. È un effetto automatico della rinunzia di uno dei chiamati.

Se il rinunziante ha figli, la sua quota va agli altri coeredi?

No. Il diritto di rappresentazione ex art. 467 c.c. prevale sull'accrescimento: i discendenti del rinunziante subentrano nella sua quota, escludendo l'accrescimento agli altri.

Cosa succede se il rinunziante è l'unico chiamato?

L'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso in cui il rinunziante mancasse, secondo l'ordine successorio legale dell'art. 565 c.c., applicando la retroattività dell'art. 521 c.c.

L'accrescimento opera anche tra fratelli germani e unilaterali?

Sì, ma con i correttivi previsti dall'ultimo comma dell'art. 571 c.c., per il quale i fratelli unilaterali ricevono la metà della quota dei fratelli germani.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.