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Art. 480 c.c. Prescrizione
In vigore
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa (1). Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
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In sintesi
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione; per le successioni testamentarie il termine decorre dalla pubblicazione del testamento. Scaduto il termine, il chiamato perde definitivamente il diritto e l'eredità si devolve agli altri aventi diritto.
Ratio della norma
L'articolo 480 c.c. risponde a un'esigenza fondamentale di certezza nei traffici giuridici: non è tollerabile che lo stato dei patrimoni resti indefinitamente incerto a causa dell'inerzia del chiamato. Il termine decennale di prescrizione — coerente con quello ordinario ex art. 2946 c.c. — bilancia due interessi: da un lato, la garanzia al chiamato di un tempo sufficiente per decidere; dall'altro, la necessità di certezza per i creditori, i coeredi e i terzi che trattano con l'asse ereditario. La norma non prevede un termine più breve per sollecitazione dell'interessato (quello è rimesso all'art. 481 c.c.).
Decorrenza del termine
Per le successioni legittime, il termine decorre dall'apertura della successione, cioè dal momento della morte del de cuius (art. 456 c.c.), indipendentemente da quando il chiamato abbia avuto conoscenza della chiamata. Per le successioni testamentarie, il termine decorre invece dalla data di pubblicazione del testamento (art. 620 c.c. e d.lgs. 23 luglio 1999 n. 273): la ratio è che prima della pubblicazione il chiamato non può avere conoscenza legale della propria qualità di erede. Il dies a quo è obiettivo: non rileva la conoscenza effettiva del chiamato, salvo i casi di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. (es. relazione di parentela con il de cuius, incapacità del chiamato). Nel meccanismo dello ius transmissionis (art. 479 c.c.), il termine decorrente per gli eredi del chiamato deceduto si calcola sempre dall'apertura della successione originaria, non dall'apertura della successione del chiamato.
Sospensione e interruzione
La prescrizione del diritto di accettare segue le regole generali: può essere sospesa nelle ipotesi di cui agli artt. 2941-2942 c.c. (es. tra coniugi durante il matrimonio, nei confronti di minori, ecc.) e interrotta nelle ipotesi di cui agli artt. 2943-2945 c.c. (domanda giudiziale, riconoscimento del diritto). Un atto di accettazione parziale interrompe la prescrizione per l'intero diritto. La dichiarazione di accettazione presentata al cancelliere del tribunale, anche se nulla per vizi di forma, può interrompere la prescrizione se vi è la manifestazione inequivoca della volontà di accettare.
Conseguenze della prescrizione
Scaduto il termine decennale, il chiamato perde definitivamente il diritto di accettare: l'eredità si devolve agli altri chiamati secondo l'ordine della successione legittima o le disposizioni testamentarie. Se tutti i chiamati hanno perso il diritto o rinunciato, l'eredità è dichiarata vacante e devoluta allo Stato (art. 586 c.c.).
Connessioni con altre norme
L'art. 480 va letto con l'art. 479 c.c. (trasmissione del diritto), l'art. 481 c.c. (termine giudiziale per accettare), l'art. 456 c.c. (apertura della successione), l'art. 586 c.c. (eredità vacante) e gli artt. 2941-2945 c.c. (sospensione e interruzione della prescrizione).
Domande frequenti
Entro quanti anni bisogna accettare un'eredità?
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione (morte del defunto). Per le successioni testamentarie, il termine decorre dalla pubblicazione del testamento. Scaduto il termine, il diritto è perso definitivamente.
Se non sapevo di essere stato nominato erede in un testamento, il termine corre ugualmente?
Per le successioni testamentarie il termine decorre dalla pubblicazione del testamento, non dalla conoscenza soggettiva del chiamato. Se il testamento è stato pubblicato da anni ma il chiamato non ne era a conoscenza, il termine può risultare già scaduto, salvo cause di sospensione previste dalla legge.
Il termine decennale può essere interrotto o sospeso?
Sì. La prescrizione del diritto di accettare segue le regole generali: è sospesa nei casi di cui agli artt. 2941-2942 c.c. (ad esempio nei confronti di minori o interdetti) e interrotta nelle ipotesi di cui agli artt. 2943-2945 c.c. (domanda giudiziale, riconoscimento del diritto).
Cosa succede all'eredità se nessuno accetta entro i 10 anni?
Se tutti i chiamati rinunciano o lasciano prescrivere il diritto di accettare, l'eredità è dichiarata vacante e devoluta allo Stato (art. 586 c.c.), il quale la acquista ipso iure senza necessità di accettazione formale.
Nel caso di ius transmissionis, da quando decorre il termine per gli eredi del chiamato defunto?
Sempre dall'apertura della successione originaria (morte del de cuius), non dall'apertura della successione del chiamato deceduto. Gli eredi del chiamato non beneficiano di un nuovo termine integrale, ma subentrando nel diritto trasmesso, sono vincolati al termine originario.