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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 458 c.c. Divieto di patti successori

In vigore

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, (1)è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

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In sintesi

  • Divieto assoluto: sono nulle le convenzioni con cui si dispone della propria successione futura (patti istitutivi) o si acquistano/rinunciano diritti su successioni altrui non ancora aperte (patti dispositivi e rinunciativi).
  • Eccezione — patto di famiglia: gli artt. 768-bis ss. c.c. ammettono il trasferimento d'azienda o partecipazioni societarie in vita con liquidazione anticipata dei legittimari.
  • Ratio: il divieto tutela la libertà testamentaria del de cuius e previene accordi speculativi sulla morte altrui.
  • Sanzione: nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, insanabile.

È nulla qualsiasi convenzione con cui si dispone anticipatamente della propria successione o si acquistano/rinunciano diritti su successioni altrui non ancora aperte, salvo il patto di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c.

Ratio del divieto

Il divieto di patti successori è uno dei principi cardine del diritto successorio italiano. La sua ratio è triplice. In primo luogo, tutela la libertà testamentaria del de cuius: se fosse possibile vincolare in anticipo la propria successione, il futuro ereditando perderebbe la possibilità di revocare o modificare le proprie disposizioni fino alla morte. In secondo luogo, tutela la libertà del chiamato: nessuno deve sentirsi vincolato, prima dell'apertura della successione, ad accettare o rinunciare a un'eredità futura. In terzo luogo, previene accordi speculativi sulla morte altrui (i c.d. pacta corvina): sarebbe contrario alla morale comune stipulare contratti il cui oggetto è la speranza di arricchirsi grazie alla morte di qualcuno.

Le tre categorie di patti vietati

La norma vieta tre tipologie di patti: (1) i patti istitutivi, con cui il futuro de cuius dispone in vita della propria successione (es. contratto con cui Tizio promette di lasciare la casa a Caio alla sua morte: questo patto è nullo, perché solo il testamento — atto unilaterale revocabile — può disporre della successione); (2) i patti dispositivi, con cui un potenziale erede cede o trasferisce a terzi i diritti che potrebbero spettargli su una successione non ancora aperta (es. Caio vende a Sempronio la sua «quota» dell'eredità del padre ancora vivo: nullo, perché non ha ancora nulla da vendere); (3) i patti rinunciativi, con cui un potenziale erede rinuncia anticipatamente ai propri diritti su una successione non aperta (es. il figlio che firma una dichiarazione di rinuncia all'eredità del padre vivente: nulla, perché la rinuncia può avvenire solo dopo l'apertura della successione, ex art. 519 c.c.).

Il patto di famiglia come eccezione

La legge 14 febbraio 2006 n. 55 ha introdotto nel codice civile gli artt. 768-bis ss., che disciplinano il patto di famiglia: un contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda (o le partecipazioni societarie) a uno o più discendenti, con liquidazione anticipata della quota di legittima agli altri potenziali legittimari. Il patto di famiglia è l'unica eccezione legislativa espressa al divieto dell'art. 458: consente di pianificare il passaggio generazionale dell'impresa in vita, evitando il rischio di una divisione ereditaria destabilizzante.

Sanzione e confini applicativi

La violazione del divieto comporta la nullità assoluta dell'atto: rilevabile d'ufficio dal giudice, non sanabile per convalida, imprescrittibile nell'azione dichiarativa. Va distinta dal testamento (atto unilaterale revocabile, sempre ammesso) e dalla donazione di beni presenti (art. 769 c.c., ammessa nei limiti della collazione e della riduzione). La giurisprudenza ha chiarito che sono nulli i patti successori «mascherati» da altri negozi (donazioni con riserva di usufrutto e clausole di reversibilità, contratti vitalizi simulati, ecc.) quando il reale intento è quello di vincolare la successione futura.

Connessioni con altre norme

L'art. 458 va letto con l'art. 457 (fonti della delazione), l'art. 519 (rinuncia all'eredità dopo apertura), gli artt. 768-bis ss. (patto di famiglia) e l'art. 769 (donazione di beni presenti, lecita).

Domande frequenti

Posso firmare un contratto con cui prometto di lasciare un bene a qualcuno alla mia morte?

No. Questa è la tipica forma di patto successorio istitutivo, vietato dall'art. 458 c.c. e sanzionato con nullità assoluta. L'unico strumento per disporre della successione è il testamento, che è revocabile fino alla morte. Se vuoi trasferire un bene ora, puoi farlo con una donazione.

Mio padre è ancora vivo: posso cedere a mio fratello la mia parte di futura eredità?

No. Si tratterebbe di un patto successorio dispositivo, nullo ex art. 458 c.c. Non puoi cedere diritti su un'eredità non ancora aperta, perché non ne sei ancora titolare. Potrai cedere la tua quota solo dopo aver accettato l'eredità, una volta aperta la successione.

Se rinuncio ora all'eredità di mio genitore ancora vivo, la rinuncia è valida?

No. La rinuncia preventiva è un patto successorio rinunciativo, vietato e nullo. La rinuncia all'eredità è possibile solo dopo l'apertura della successione (art. 519 c.c.) e deve essere fatta con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale.

Cos'è il patto di famiglia e perché è un'eccezione al divieto?

Il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) è l'unica eccezione espressa: consente all'imprenditore di trasferire in vita l'azienda o le partecipazioni a un discendente, liquidando anticipatamente la quota di legittima degli altri. È ammesso perché risponde a esigenze di continuità aziendale ed è accompagnato da garanzie per i legittimari.

Qual è la differenza tra patto successorio e donazione?

La donazione (art. 769 c.c.) trasferisce beni presenti ed esistenti, ed è valida. Il patto successorio dispone di beni futuri o di diritti su successioni non ancora aperte, ed è nullo. Una donazione con riserva di usufrutto di beni esistenti è lecita; una promessa di lasciare qualcosa alla morte è nulla.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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