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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 414 c.c. – Persone che possono essere interdette
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 413 - Art. 413 Codice Civile: Revoca dell’amministrazione di sostegno→Cod. civ. art. 415 - Articolo 415 Codice Civile: Persone che possono essere inabilitat…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 412 Codice Civile: Atti compiuti dal beneficiario o dall’am→Art. 416 Codice Civile: Interdizione e inabilitazione nell’ultim→Art. 411 Codice Civile: Norme applicabili all’amministrazione di→Art. 417 Codice Civile: Istanza d’interdizione o di inabilitazione→Art. 410 Codice Civile: Doveri dell’amministratore di sostegno→Art. 418 Codice Civile: Poteri dell’autorità giudiziaria→Art. 409 Codice Civile: Effetti dell’amministrazione di sostegno
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'interdizione giudiziale nel sistema di protezione
L'art. 414 c.c. definisce i presupposti dell'interdizione giudiziale, che e' la misura più incisiva di protezione delle persone prive di autonomia decisionale. L'interdetto perde integralmente la capacità di agire: non può compiere atti giuridici personali, né di ordinaria né di straordinaria amministrazione, e viene rappresentato dal tutore (art. 424 c.c.). La portata della sanzione spiega il rigore dei presupposti e la posizione residuale che la misura ha assunto dopo l'introduzione dell'amministrazione di sostegno con la L. 6/2004.
Soggetti: maggiore di età e minore emancipato
La norma individua due categorie soggettive. Il maggiore di età, naturalmente, dotato di piena capacità di agire ai sensi dell'art. 2 c.c. Il minore emancipato, cioè il sedicenne autorizzato a contrarre matrimonio (art. 84 c.c.) che ha acquisito una capacità di agire limitata (art. 390 c.c.): se versa in condizione di abituale infermita' di mente, può essere interdetto in via anticipata. La giurisprudenza estende la disposizione anche al minore non emancipato nell'anno antecedente la maggiore età (art. 416 c.c.), per assicurare continuità protettiva al compimento dei diciotto anni.
Il presupposto dell'abituale infermita' di mente
Il presupposto medico-giuridico e' l'abituale infermita' di mente. Tre i requisiti: (i) infermita' mentale, intesa come patologia psichica diagnosticata (demenza, psicosi grave, ritardo mentale severo, ecc.); (ii) abitualita', ossia stabilità e persistenza della condizione, non episodicita' (un episodio di delirio acuto non basta); (iii) incapacita' di provvedere ai propri interessi, cioè impossibilita' di curare la propria sfera personale e patrimoniale con la normale diligenza. I tre requisiti devono coesistere e essere accertati con perizia tecnica nell'ambito del giudizio (art. 419 c.c.).
Il criterio della necessità: residualita' dell'interdizione
Il legislatore ha mantenuto l'interdizione, ma ne ha drasticamente ristretto l'applicazione con la clausola quando ciò e' necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Dopo la L. 6/2004, la giurisprudenza ha chiarito che l'interdizione e' misura residuale: si pronuncia solo quando la protezione non può essere garantita con strumenti meno invasivi (amministrazione di sostegno o inabilitazione). La Corte costituzionale (sent. 440/2005) ha confermato questa lettura, valorizzando il principio di proporzionalita' della misura.
Capacità di agire e atti dell'interdetto
Pronunciata l'interdizione, la persona perde la capacità di agire: i suoi atti sono annullabili ex art. 427 c.c. La protezione e' affidata al tutore, che agisce in rappresentanza, con autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti straordinari (artt. 374-375 c.c.). L'interdetto conserva la capacità di intendere su questioni personalissime (testimoniare se idoneo, manifestare opinioni), ma non può compiere atti dispositivi.
Caso pratico
Tizio, settantenne affetto da Alzheimer in fase avanzata diagnosticata da anni, non riconosce più i familiari, non gestisce alcuna risorsa, e' bisognoso di assistenza continua. Caio, figlio, presenta ricorso al tribunale ai sensi dell'art. 414 c.c. e dell'art. 417 c.c. Il giudice valuta se sia sufficiente un'amministrazione di sostegno ampia (con sostituzione totale per atti complessi) o se occorra l'interdizione. Stante l'incapacita' totale e prolungata, e l'esigenza di tutela rafforzata anche verso terzi, il tribunale dichiara l'interdizione e nomina Caio tutore.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 440/2005
La Corte ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sull'amministrazione di sostegno introdotta dalla L. 6/2004, chiarendo che essa si distingue da interdizione e inabilitazione perché incide nella minore misura possibile sulla capacità di agire del beneficiario. L'interdizione ex art. 414 c.c. assume così carattere residuale e va disposta solo quando una amministrazione di sostegno ampia risulti inadeguata.
Domande frequenti
Chi può essere interdetto?
Ai sensi dell'art. 414 c.c. il maggiore di età e il minore emancipato che si trovino in condizioni di abituale infermita' di mente, la quale li renda incapaci di provvedere ai propri interessi. La misura e' pronunciata quando necessaria per assicurare adeguata protezione.
Quali sono le conseguenze dell'interdizione?
L'interdetto perde integralmente la capacità di agire. I suoi atti sono annullabili ex art. 427 c.c. La rappresentanza e' affidata al tutore, che agisce previa autorizzazione del giudice tutelare per gli atti straordinari.
Che differenza c'e' tra interdizione e amministrazione di sostegno?
L'interdizione comporta perdita totale della capacità di agire ed e' misura residuale. L'amministrazione di sostegno conserva al beneficiario la capacità di agire per gli atti non specificamente attribuiti all'ADS, ed e' la misura preferenziale dopo la L. 6/2004.
L'episodio di delirio acuto basta per l'interdizione?
No. L'art. 414 c.c. richiede l'abitualita' dell'infermita': la condizione deve essere stabile e persistente, non episodica. Un episodio acuto non integra il presupposto, salvo che si inserisca in una patologia cronica già accertata.
Chi presenta la domanda di interdizione?
Ai sensi dell'art. 417 c.c. sono legittimati: il coniuge, il convivente stabile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore o curatore (in caso di amministrazione preesistente) e il pubblico ministero.