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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 373 c.c. Titoli al portatore

In vigore

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

In sintesi

  • Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in titoli nominativi.
  • In alternativa, il giudice tutelare può disporre il deposito dei titoli in cauta custodia.
  • La conversione assicura la tracciabilità e protegge il minore da furti o appropriazioni indebite.
  • La norma si coordina con le regole sull'investimento dei capitali (art. 372 c.c.) e sull'inventario (art. 362 c.c.).
  • L'omissione del tutore costituisce inadempimento sanzionabile in sede di rendiconto ex art. 380 c.c.

Ratio della disposizione: dalla circolazione anonima alla tracciabilità

L'art. 373 c.c. ha una funzione prudenziale e antifraudolenta. I titoli al portatore, caratterizzati dal trasferimento mediante semplice consegna, espongono il minore a rischi gravissimi: smarrimento, furto, sottrazione fraudolenta da parte dello stesso tutore o di terzi. La conversione in titoli nominativi (o, in alternativa, il deposito in cauta custodia) garantisce la tracciabilità della titolarità e ostacola la disponibilità abusiva del titolo, in coerenza con il principio cardine della tutela: la conservazione del patrimonio del pupillo.

Conversione nominativa: significato giuridico e procedura

La nominatività implica che il titolo possa essere fatto valere solo dal soggetto indicato nel titolo stesso e nei registri dell'emittente. Per le azioni di società per azioni la nominatività è già regola generale (R.D.L. 1148/1941, oggi superato dal sistema della dematerializzazione). Per titoli obbligazionari o di Stato eventualmente ancora al portatore, la conversione passa attraverso l'intermediario depositario, su istanza del tutore previamente autorizzato dal giudice tutelare.

L'alternativa della cauta custodia

La norma consente al giudice tutelare di optare per il deposito in cauta custodia presso istituti bancari. La cauta custodia è un contratto di deposito tipizzato che impone all'istituto la conservazione e la restituzione dei titoli, con specifico vincolo a tutela del minore. La scelta tra conversione e cauta custodia spetta al giudice tutelare in base alla natura dei titoli, ai costi della conversione e all'urgenza della messa in sicurezza.

Coordinamento con la dematerializzazione

La dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari (D.Lgs. 213/1998 e D.Lgs. 58/1998, TUF) ha enormemente ridotto la presenza di titoli al portatore cartacei nel patrimonio dei privati. L'art. 373 c.c. mantiene tuttavia rilievo per: (i) titoli al portatore ancora cartacei residui (es. obbligazioni emesse prima del 1998 non convertite); (ii) titoli di credito diversi (cambiali, assegni, titoli rappresentativi di merci); (iii) buoni postali al portatore eventualmente presenti in successioni risalenti.

Profili di responsabilità del tutore

Il tutore che ometta la conversione o la cauta custodia risponde dei danni in via solidale con i coautori dell'eventuale appropriazione. La verifica avviene in sede di rendiconto annuale (art. 380 c.c.). Caso pratico: Tizio, tutore di Caio minorenne, trova nella cassetta di sicurezza ereditaria buoni al portatore per 50.000 euro. Deve chiedere al giudice tutelare la conversione in nominativi o, se l'emittente non lo consente, il deposito in cauta custodia presso banca. L'omissione e il successivo furto comporterebbero responsabilità diretta di Tizio.

Domande frequenti

Cosa sono i titoli al portatore e perché vanno convertiti?

Sono titoli che si trasferiscono con la semplice consegna, esponendo il minore a rischi di smarrimento o furto. La conversione in nominativi garantisce la tracciabilità della titolarità e protegge il patrimonio del pupillo.

Cos'è la cauta custodia?

È un deposito presso istituti bancari con specifico vincolo di conservazione e restituzione dei titoli a tutela del minore. È l'alternativa alla conversione, scelta dal giudice tutelare in base ai costi e alle circostanze.

L'art. 373 c.c. è ancora attuale dopo la dematerializzazione?

Sì, mantiene rilievo per titoli cartacei residui (obbligazioni anteriori al 1998, buoni postali, titoli di credito come cambiali e assegni) presenti nel patrimonio del minore.

Chi decide tra conversione nominativa e cauta custodia?

La scelta spetta al giudice tutelare, che valuta natura dei titoli, costi della conversione, urgenza della messa in sicurezza e interesse complessivo del minore.

Cosa rischia il tutore che ometta la conversione?

Risponde personalmente dei danni derivanti da eventuale sottrazione o smarrimento. La responsabilità emerge in sede di rendiconto annuale ex art. 380 c.c. ed è solidale con eventuali coautori dell'appropriazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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