← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 363 c.c. Formazione dell’inventario

In vigore

L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l’intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia. Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede euro 7,75. L’inventario è depositato presso il tribunale. Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

In sintesi

  • L'inventario del patrimonio del minore si forma col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio delegato dal giudice tutelare.
  • Devono intervenire il protutore e, se possibile, il minore che abbia compiuto sedici anni, con due testimoni preferibilmente parenti o amici.
  • Il giudice tutelare può consentire l'inventario senza ministero di cancelliere o notaio per patrimoni di valore presunto modesto.
  • L'inventario è depositato presso il tribunale; nel verbale di deposito tutore e protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.
  • L'omissione o ritardo nella formazione espone il tutore a responsabilità ex art. 382 c.c. e a possibile rimozione.

Funzione e ratio dell'inventario

L'art. 363 c.c. apre la disciplina dell'inventario tutelare, atto fondamentale che fotografa la consistenza del patrimonio del minore al momento di assunzione delle funzioni da parte del tutore. La sua funzione è duplice: da un lato fissa il punto di partenza dell'amministrazione, costituendo base per il futuro rendiconto (art. 386 c.c.); dall'altro tutela il minore contro confusioni patrimoniali, distrazioni od omissioni, garantendo trasparenza all'intero ufficio tutelare. L'inventario non è mero adempimento formale: è documento giuridicamente vincolante, dal quale derivano effetti probatori e responsabilità.

Soggetti necessari

La norma elenca con precisione i soggetti che devono partecipare. Il cancelliere del tribunale o un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare assicurano la fede pubblica dell'atto. Il protutore, organo di controllo sull'attività del tutore (art. 360 c.c.), deve essere presente a garanzia della correttezza. È prevista anche la partecipazione del minore ultrasedicenne, ove possibile, in attuazione del principio di ascolto e di progressiva capacità di autodeterminazione. Infine, due testimoni, preferibilmente parenti o amici della famiglia, corroborano la genuinità dell'atto.

Inventario senza ministero pubblico

Il secondo periodo del primo comma consente al giudice tutelare di autorizzare la formazione dell'inventario senza ministero di cancelliere o notaio, qualora il valore presumibile del patrimonio non ecceda la soglia (oggi simbolica) di euro 7,75. La previsione, di derivazione storica, è oggi applicata estensivamente nei casi di patrimoni di modesta entità, dove il giudice tutelare conduce direttamente l'attività documentale. Anche in questa ipotesi semplificata permangono garanzie sostanziali (intervento del protutore, dichiarazione giurata) e il valore probatorio dell'atto.

Deposito e giuramento

L'inventario, una volta completato, è depositato presso il tribunale. Nel verbale di deposito tutore e protutore rendono dichiarazione giurata di sincerità: si tratta di adempimento sostanziale che rafforza la responsabilità di entrambi, esponendoli, in caso di falsità, alle sanzioni penali per falsa attestazione e a quelle civili per danno arrecato al minore. Il giuramento non è formula vuota ma atto qualificante che assume rilevanza centrale ai fini della successiva rendicontazione.

Caso pratico

Tizio è nominato tutore del nipote minore Caio, rimasto orfano. Il giudice tutelare delega un notaio per la formazione dell'inventario. Tizio comunica al notaio i beni: l'appartamento di via Roma, un conto corrente, titoli al portatore, un'azienda agricola del defunto padre di Caio. Il notaio convoca il protutore Sempronio e due testimoni (zii materni), oltre a Caio sedicenne. Si redige l'inventario per ciascuna categoria; l'azienda agricola viene inventariata separatamente ex art. 365 c.c. e riepilogata in quello generale. L'atto è depositato in tribunale: nel verbale di deposito Tizio e Sempronio giurano la sincerità.

Domande frequenti

Chi deve partecipare obbligatoriamente alla formazione dell'inventario tutelare?

Devono intervenire il cancelliere del tribunale o un notaio delegato dal giudice tutelare, il protutore e due testimoni (preferibilmente parenti o amici di famiglia). Se possibile partecipa anche il minore ultrasedicenne.

L'inventario può essere fatto senza notaio o cancelliere?

Sì, l'art. 363 c.c. consente al giudice tutelare di autorizzare la formazione dell'inventario senza ministero di cancelliere o notaio quando il valore presunto del patrimonio non eccede una soglia di modesta entità (oggi simbolica).

Dove viene depositato l'inventario una volta formato?

L'inventario è depositato presso il tribunale. Nel verbale di deposito il tutore e il protutore dichiarano con giuramento la sincerità del contenuto dell'inventario.

Cosa succede se il tutore non forma l'inventario o lo redige in modo infedele?

L'omissione o l'infedeltà espongono il tutore a responsabilità per i danni arrecati al minore (art. 382 c.c.), a possibile rimozione dall'ufficio (art. 384 c.c.) e a sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci rese sotto giuramento.

Il minore ultrasedicenne deve partecipare alla formazione dell'inventario?

La sua partecipazione è prevista «se possibile»: si tratta di una facoltà subordinata alle circostanze concrete, in attuazione del principio di ascolto del minore e della sua progressiva capacità di autodeterminazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.