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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 349 c.c. Giuramento del tutore

In vigore

Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

In sintesi

  • L'art. 349 c.c. impone al tutore di prestare giuramento davanti al giudice tutelare prima di assumere l'ufficio.
  • Il giuramento ha contenuto determinato per legge: il tutore si impegna ad esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.
  • Si tratta di un atto formale che segna il momento di effettiva assunzione dei poteri e doveri di tutela.
  • La mancata prestazione del giuramento impedisce al tutore di compiere atti nell'interesse del minore o dell'interdetto.
  • La norma si applica anche al protutore e, per rinvio, al curatore degli inabilitati.
Il giuramento come atto costitutivo dell'ufficio tutelare
L'art. 349 c.c. prevede che il tutore, prima di assumere l'ufficio, presti giuramento davanti al giudice tutelare di esercitarlo «con fedeltà e diligenza». Si tratta di un atto solenne che nella tradizione civilistica italiana segna il confine tra la nomina (che avviene con decreto del giudice tutelare ex art. 346 c.c.) e l'effettiva presa in carico delle funzioni tutelari. Finché il giuramento non è prestato, il tutore nominato non può validamente esercitare i poteri di rappresentanza del tutelato né amministrare il suo patrimonio. Gli atti compiuti prima del giuramento sarebbero tendenzialmente inefficaci, salvo ratifica o riconducibilità alla gestione d'affari altrui (art. 2028 c.c.).
Forma e modalità del giuramento
Il giuramento si presta oralmente davanti al giudice tutelare, nella sede del tribunale o del giudice onorario competente. Viene verbalizzato nel registro delle tutele. La formula legale è predeterminata: «Giuro di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza». Non è richiesta una forma scritta autonoma; la verbalizzazione nel registro tutele è sufficiente a documentare l'avvenuta prestazione.
Ambito soggettivo: tutore, protutore, curatore
L'obbligo di giuramento riguarda direttamente il tutore. Per il protutore (figura nominata ex art. 360 c.c. con funzione di vigilanza e sostituzione in caso di conflitto d'interessi) si applica la medesima disciplina per analogia. Nei confronti del curatore dell'inabilitato, l'art. 424 c.c. rinvia alle norme sulla tutela in quanto compatibili, con conseguente applicazione dell'art. 349 anche in questo ambito.
Tutela del minore e dell'interdetto
La ratio del giuramento non è meramente simbolica. Ha una funzione di responsabilizzazione del tutore: con quell'atto egli si vincola pubblicamente, davanti a un'autorità giudiziaria, a esercitare l'ufficio in modo diligente e fedele. La fedeltà richiama il dovere di agire nell'esclusivo interesse del tutelato; la diligenza rinvia allo standard del buon padre di famiglia (oggi «persona ragionevolmente prudente» secondo la riforma del diritto privato) nell'amministrazione del patrimonio.
Conseguenze della violazione dei doveri giurati
Il tutore che viola i doveri di fedeltà e diligenza può essere rimosso dall'ufficio (art. 384 c.c.) e risponde civilmente dei danni cagionati al tutelato. In casi gravi — ad esempio appropriazione indebita dei beni del tutelato — possono configurarsi responsabilità penali. Il giudice tutelare esercita una vigilanza continua sull'operato del tutore (art. 337 c.c.) e può in qualsiasi momento richiedere rendiconti e chiarimenti.
Prospettiva pratica
Chiunque venga nominato tutore di un minore orfano o di un adulto interdetto deve recarsi dal giudice tutelare entro i tempi indicati nel decreto di nomina per prestare il giuramento. Solo dopo questo atto potrà aprire conti correnti nell'interesse del tutelato, riscuoterne pensioni, stipulare contratti in suo nome o compiere atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione (vendita di immobili, accettazione di eredità) servirà comunque l'autorizzazione del giudice tutelare.

Domande frequenti

Il tutore nominato può iniziare subito ad agire nell'interesse del minore?

No. Deve prima prestare giuramento davanti al giudice tutelare ex art. 349 c.c. Solo dopo quel momento può esercitare i poteri di rappresentanza e amministrazione del tutelato.

In cosa consiste il giuramento del tutore?

Il tutore giura di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. La formula è prestata oralmente davanti al giudice tutelare e verbalizzata nel registro delle tutele.

L'obbligo di giuramento vale anche per il curatore dell'inabilitato?

Sì. L'art. 424 c.c. rinvia alle norme sulla tutela in quanto compatibili, quindi anche il curatore deve prestare giuramento prima di assumere le sue funzioni.

Cosa rischia il tutore che non esercita l'ufficio con fedeltà e diligenza?

Può essere rimosso dall'ufficio (art. 384 c.c.) e risponde civilmente dei danni al tutelato. In caso di appropriazione di beni, possono configurarsi anche responsabilità penali.

Quali atti può compiere il tutore senza autorizzazione del giudice tutelare?

Solo gli atti di ordinaria amministrazione (riscuotere pensioni, pagare spese correnti, gestire il conto corrente). Per gli atti straordinari (vendita immobili, eredità) serve sempre l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 374 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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