Art. 114.9 T.U.B. – Operativita’ transfrontaliera.
In vigore dal 14/08/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1
“1. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono svolgere l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza negli altri Stati dell’Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia e delle disposizioni del presente capo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in vigore nello Stato dell’Unione europea in cui e’ prestata l’attivita’.
2. I gestori di crediti dell’Unione europea possono svolgere le attivita’ per le quali sono autorizzati nello Stato di origine nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, nei limiti e alle condizioni previste, in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, per l’esercizio di dette attivita’ da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani. L’avvio dell’operativita’ e’ preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorita’ competente dello Stato di origine del gestore di crediti in sofferenza.
3. I gestori di crediti dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi del comma 2 possono detenere fondi dei debitori a condizione che siano a cio’ autorizzati nello Stato di origine e nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 114.7. Essi possono rinegoziare termini e condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che cio’ non costituisca attivita’ di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106.
4. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono stabilire succursali o svolgere l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d’Italia.”
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In sintesi
Art. 114.9 TUB — Operatività transfrontaliera dei gestori NPL
L'articolo 114.9 del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 in recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167, disciplina il passaporto europeo per i gestori di crediti in sofferenza, consentendo la libera prestazione di servizi NPL su base transfrontaliera nell'Unione europea e prevedendo un regime specifico per l'operatività verso i Paesi terzi.Il contesto: il mercato europeo dei crediti deteriorati
Il mercato dei crediti deteriorati nell'Unione europea è tradizionalmente frammentato lungo linee nazionali: gli operatori specializzati, spesso con sede nei principali hub finanziari europei (Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi), si trovano a gestire portafogli NPL originati in diverse giurisdizioni. La Direttiva 2021/2167 ha creato un quadro armonizzato che consente ai gestori autorizzati in uno Stato membro di operare in tutta l'UE senza dover ottenere una nuova autorizzazione locale, replicando il meccanismo del passaporto unico già noto per le banche e gli intermediari finanziari.Gestori italiani nell'UE (outbound)
Il comma 1 prevede che i gestori NPL italiani possano svolgere attività di gestione dei crediti in sofferenza in altri Stati membri dell'UE, anche senza stabilire succursali, previa osservanza delle procedure fissate dalla Banca d'Italia e nei limiti consentiti dalle disposizioni nazionali di attuazione della Direttiva 2021/2167 nello Stato ospitante. Il riferimento alle norme dello Stato ospitante è importante: sebbene il passaporto consenta la libera prestazione, ciascun Paese può avere previsto condizioni aggiuntive nelle proprie norme di recepimento, e il gestore italiano deve rispettarle.Gestori UE in Italia (inbound)
Il comma 2 regolamenta l'ingresso in Italia dei gestori NPL autorizzati in altri Stati membri. Essi possono operare nel territorio italiano, anche senza succursale, ma l'avvio dell'operatività deve essere preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine. Questo meccanismo di notifica preventiva — distinto dalla richiesta di autorizzazione — è coerente con il modello del passaporto europeo: l'operatore straniero non deve chiedere un'autorizzazione ex novo in Italia, ma la Banca d'Italia deve essere informata per poter esercitare le proprie funzioni di vigilanza.Detenzione di fondi e rinegoziazione dei contratti
Il comma 3 affronta due profili operativi di rilievo per i gestori UE che operano in Italia:Operatività verso Paesi terzi
Il comma 4 prevede un regime più restrittivo per l'espansione dei gestori NPL italiani verso gli Stati terzi (extra-UE): in questo caso è richiesta una preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, sia per l'apertura di succursali sia per la libera prestazione di servizi senza succursale. L'asimmetria rispetto al regime UE è giustificata dall'assenza di un quadro armonizzato con i Paesi terzi e dalla necessità di valutare caso per caso i rischi associati all'operatività in giurisdizioni con regimi di vigilanza diversi.Raccordo sistematico
L'art. 114.9 TUB si inserisce nel sistema del Capo V-bis del TUB, che nel suo insieme ha recepito la Direttiva (UE) 2021/2167. Il coordinamento con l'art. 106 TUB è essenziale per delimitare le attività consentite ai gestori NPL rispetto a quelle riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'albo. Analogamente, il richiamo all'art. 114.7 TUB per la detenzione dei fondi crea un collegamento tra la disciplina transfrontaliera e le garanzie patrimoniali previste per l'operatività domestica, assicurando standard uniformi di protezione dei debitori italiani indipendentemente dall'origine del gestore.