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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 26 Quater Rev. Leg. – Provvedimenti della Consob sull’attivita’ di attestazione

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4-bis, 9bis, comma 8-bis, 10, commi 13-bis e 13-ter, 10bis, comma 1-bis, 10-ter, comma 11-bis, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6-bis, 7-bis e 8, 10-sexies, 11, commi 1-bis e 2-bis, 14-bis, 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto e delle relative norme di attuazione, nonchè la violazione delle disposizioni di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, può applicare le seguenti sanzioni: a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale e del responsabile della sostenibilità. Per la violazione dei divieti di cui all’articolo 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila; b) la revoca di uno o più incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio; c) il divieto al revisore di sostenibilità o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni; d) la sospensione dell’attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale o del responsabile della sostenibilità ai quali sono ascrivibili le irregolarità.

2. La Consob comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai fini della loro annotazione sul Registro.

3. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può: a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

4. Per l’inosservanza entro il termine stabilito dell’ordine di cui al comma 3, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

5. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l’emissione di una relazione di attestazione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 14-bis, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 14-bis.

6. La Consob, quando accerta la violazione dell’articolo 9-bis, comma 8-quater, può comminare al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale le sanzioni di cui ai commi 1, lettera a), 3 e 4.

7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l’indipendenza e per la qualità dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità della società di revisione; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione.

8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter, e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.

9. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall’esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.

10. La Consob, quando accerta l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 14-bis, comma 5, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità, la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall’esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.

11. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione sia imputabile ai soci, ai componenti dell’organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettera d).

12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l’articolo 195 del TUF.

13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.

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Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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