In sintesi
- L'articolo disciplinava il reclamo-mediazione tributaria obbligatorio per controversie fino a 50.000 euro.
- È stato abrogato dal D.Lgs. 30.12.2023 n. 220 con effetto dal 4 gennaio 2024.
- Per gli atti notificati fino al 3 gennaio 2024 continua a valere la disciplina previgente: reclamo obbligatorio a pena di improcedibilità.
- Per gli atti notificati dal 4 gennaio 2024 il ricorso si propone direttamente in corte tributaria senza fase di mediazione.
- La cancellazione dell'istituto si è inserita nella riforma fiscale 2023 (L. 111/2023) per accelerare il contenzioso.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 17 Bis Cont. Trib. – [Il reclamo e la mediazione]
[Il reclamo e la mediazione]
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L'articolo 17-bis disciplinava il reclamo-mediazione tributaria: era una condizione di procedibilità per le controversie di valore fino a 50.000 euro che imponeva, prima del ricorso vero e proprio, una fase di confronto fra contribuente e ufficio. La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 30.12.2023 n. 220, in attuazione della delega di riforma fiscale (L. 9.08.2023 n. 111).
Cosa prevedeva il reclamo-mediazione
Per le controversie sotto i 50.000 euro, il ricorso notificato si trasformava automaticamente in reclamo con proposta di mediazione. L'ufficio aveva 90 giorni per accogliere, rigettare o formulare una propria proposta; nel frattempo il ricorso restava "sospeso". Se l'ufficio accoglieva o si raggiungeva un accordo, le sanzioni venivano ridotte al 35% del minimo. Solo dopo i 90 giorni scattava il termine di costituzione in giudizio (30 giorni) davanti alla CTP/corte tributaria.
Perché è stato abrogato
L'istituto, nato nel 2011 con l'art. 39 D.L. 98/2011, doveva ridurre il contenzioso ma di fatto si era trasformato in un passaggio formale che allungava i tempi senza produrre conciliazioni reali. La maggior parte dei reclami veniva semplicemente rigettata, costringendo il contribuente a un'attesa di 90 giorni inutile. La riforma fiscale 2023 ha eliminato il filtro, riconducendo la deflazione del contenzioso ad altri istituti: definizione agevolata, autotutela obbligatoria (art. 10-quater Statuto), conciliazione giudiziale.
Regime transitorio
Il regime transitorio è di fondamentale importanza: per gli atti notificati fino al 3 gennaio 2024 resta applicabile il reclamo-mediazione. In pratica, se un cliente ha ricevuto un avviso di accertamento o una cartella nel dicembre 2023, deve ancora oggi seguire la procedura del reclamo (la pena: improcedibilità del ricorso). Dal 4 gennaio 2024 in poi, invece, il ricorso si propone direttamente con costituzione in giudizio nei 30 giorni successivi alla notifica.
Strumenti alternativi oggi
Per evitare il contenzioso restano: (1) l'autotutela obbligatoria ex art. 10-quater Statuto del contribuente nei casi di evidente illegittimità (errore sulla persona, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti); (2) l'accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) che resta lo strumento principe di definizione concordata pre-ricorso; (3) la conciliazione giudiziale in pendenza di ricorso (artt. 48 e 48-bis D.Lgs. 546/1992); (4) le definizioni agevolate periodiche (rottamazioni cartelle, definizione liti pendenti).
Implicazioni pratiche
Per il professionista, l'abrogazione semplifica la gestione del ricorso: niente più "attesa dei 90 giorni", niente più dubbi sul calcolo del termine di costituzione. La sospensione automatica della riscossione di 90 giorni connessa al reclamo è venuta meno; per ottenere la sospensione esecutiva oggi serve l'istanza cautelare ex art. 47.
Domande frequenti
Devo ancora fare il reclamo-mediazione per impugnare un atto?
No, l'art. 17-bis è abrogato dal 4 gennaio 2024 (D.Lgs. 220/2023). Per gli atti notificati dal 4 gennaio 2024 in poi, il ricorso si propone direttamente in corte tributaria con costituzione nei 30 giorni successivi alla notifica. Solo per gli atti notificati entro il 3 gennaio 2024 resta obbligatorio il reclamo, a pena di improcedibilità.
Quali strumenti deflattivi posso usare oggi prima del ricorso?
Restano: l'accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) per chiudere con sanzioni al 1/3 del minimo; l'autotutela obbligatoria (art. 10-quater Statuto) nei casi di evidente illegittimità (errore di persona, doppia imposizione, pagamenti non considerati); la definizione agevolata se prevista da norme speciali. In pendenza di ricorso resta la conciliazione giudiziale.
Cosa cambia per la sospensione della riscossione?
Prima del 2024 il reclamo sospendeva automaticamente la riscossione per 90 giorni. Ora questa sospensione non esiste più: per evitare il pagamento durante il ricorso bisogna proporre istanza cautelare di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, dimostrando il danno grave e irreparabile (fumus boni iuris + periculum in mora).
Avevo presentato reclamo nel dicembre 2023, come prosegue?
Continua secondo le vecchie regole: l'ufficio ha 90 giorni dal ricevimento per pronunciarsi. Se non risponde o rigetta, dovrai costituirti in giudizio nei 30 giorni successivi al termine. Se vi è proposta di mediazione, puoi accettarla con sanzioni al 35% del minimo. Il regime transitorio del D.Lgs. 220/2023 tutela espressamente le posizioni pendenti.
Posso chiedere uno sconto sulle sanzioni senza il reclamo?
Sì: nell'accertamento con adesione le sanzioni si applicano in misura ridotta al 1/3 del minimo edittale. Nella conciliazione giudiziale di primo grado le sanzioni sono ridotte al 40% del minimo; in secondo grado al 50%; in Cassazione al 60%. È un sistema che premia la definizione anticipata e graduato in base alla fase processuale.