In sintesi
- La Consob effettua il controllo sulle informazioni comunicate al pubblico dagli emittenti quotati, compresa la rendicontazione di sostenibilità (ESG).
- Le modalità e i termini del controllo sono stabiliti dalla Consob con regolamento, tenendo conto dei principi internazionali di vigilanza.
- Il controllo si estende ai documenti contabili e alle informazioni comunicate ai sensi di legge, incluse quelle ESG.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 118 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico)
In vigore dal 01/07/1998
1. La CONSOB stabilisce con regolamento , tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull’informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, ivi inclusa la rendicontazione di sostenibilità disciplinata dal decreto legislativo adottato in attuazione dell’ articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , dagli emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine . (123) ((127))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il controllo Consob sull’informazione societaria degli emittenti quotati
L’art. 118-bis TUF attribuisce alla Consob la funzione di controllo sulle informazioni comunicate al pubblico dagli emittenti quotati ai sensi di legge, inclusi i documenti contabili. Si tratta di una funzione di supervisione ex post (a differenza del controllo ex ante sul prospetto): la Consob non approva preventivamente i bilanci o i comunicati, ma verifica a posteriori che le informazioni pubblicate siano complete, accurate e conformi alle disposizioni applicabili.
L’inclusione della rendicontazione di sostenibilità
La norma menziona esplicitamente la rendicontazione di sostenibilità come oggetto del controllo Consob. Questa inclusione riflette l’evoluzione normativa europea: la direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, 2022/2464/UE) ha esteso gli obblighi di reporting non finanziario a un numero crescente di società quotate e non, richiedendo la pubblicazione di informazioni standardizzate su temi ambientali (E), sociali (S) e di governance (G). La supervisione Consob garantisce l’affidabilità di queste informazioni ESG, che sono diventate sempre più rilevanti per le decisioni degli investitori.
Le modalità del controllo
La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini del controllo, tenendo conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull’informazione societaria (in particolare degli standard ESMA e dell’IASB). Il controllo può essere svolto su campioni di emittenti selezionati per risk assessment, su segnalazioni ricevute (da investitori, revisori o autorità), o su comunicazioni specifiche che presentano elementi di rischio. In caso di irregolarità, la Consob può richiedere integrazioni o rettifiche, e applicare le sanzioni previste dalla Parte V TUF.
Domande frequenti
La Consob controlla anche la veridicità dei bilanci delle società quotate?
Sì. L’art. 118-bis TUF attribuisce alla Consob la funzione di controllo sulle informazioni comunicate al pubblico, compresi i documenti contabili. Il controllo avviene ex post e può riguardare sia i bilanci sia le comunicazioni price-sensitive.
La Consob verifica anche i report di sostenibilità (ESG) delle società quotate?
Sì. L’art. 118-bis menziona esplicitamente la rendicontazione di sostenibilità come oggetto del controllo Consob. Con l’entrata in vigore della direttiva CSRD, la verifica dei dati ESG pubblicati dagli emittenti quotati rientra nelle funzioni istituzionali della Consob.
Se la Consob rileva un’irregolarità nel bilancio di un emittente quotato, cosa può fare?
La Consob può richiedere integrazioni e rettifiche delle informazioni pubblicate, e applicare le sanzioni amministrative previste dalla Parte V TUF. Nei casi più gravi (es. bilancio falso), può anche effettuare segnalazioni all’autorità giudiziaria.