In sintesi
- I limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni in derivati su merci devono essere trasparenti, non discriminatori, e specificare come si applicano ai diversi soggetti.
- Il gestore della sede di negoziazione informa dettagliatamente la Consob circa i controlli applicati, secondo le modalità e i termini stabiliti con regolamento Consob.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 68 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Caratteristiche dei limiti e dei controlli sulla gestione delle posizioni e obblighi di informazione)
In vigore dal 01/07/1998
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1. I limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni sono trasparenti e non discriminatori, specificano come si applicano alle persone e tengono conto della natura e della composizione dei membri e partecipanti al mercato e dell’utilizzo che essi fanno dei contratti presentati alla negoziazione.
2. Il gestore della sede di negoziazione informa dettagliatamente la Consob circa i controlli sulla gestione delle posizioni, secondo le modalità e i termini da quest’ultima stabiliti con regolamento.)) ((73))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Principi di trasparenza e non discriminazione
L’art. 68-ter TUF fissa i principi che devono caratterizzare i limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni in derivati su merci: trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. La trasparenza impone che i limiti e i criteri di controllo siano pubblicamente noti e chiari, in modo che i partecipanti al mercato possano pianificare le proprie strategie di investimento e copertura. La non discriminazione garantisce che nessun operatore possa godere di un trattamento favorevole rispetto ad altri in condizioni analoghe.
Personalizzazione in base ai partecipanti
Il comma 1 richiede che i limiti e i controlli tengano conto della natura e della composizione dei membri e partecipanti al mercato e dell’utilizzo che essi fanno dei contratti. Questo significa che i limiti non devono essere uniformi per tutti, ma calibrati tenendo conto delle differenze strutturali tra operatori: un produttore agricolo ha esigenze di copertura diverse da un fondo speculativo, e le regole devono rifletterlo senza però creare discriminazioni ingiustificate.
Obblighi informativi del gestore verso la Consob
Il comma 2 impone al gestore di informare «dettagliatamente» la Consob circa i controlli sulla gestione delle posizioni, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Consob con regolamento. Questo flusso informativo consente alla Consob di svolgere la propria vigilanza sui mercati dei derivati su merci in modo efficace, avendo piena consapevolezza dei meccanismi di controllo applicati dai gestori.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
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Leggi il documento su www.consob.itDomande frequenti
I limiti di posizione possono essere diversi per un produttore agricolo e per un hedge fund?
Sì. L’art. 68-ter prevede che i limiti tengano conto della natura dei partecipanti e dell’utilizzo dei contratti. Un produttore che copre i rischi del proprio raccolto può beneficiare dell’esenzione hedging; un fondo speculativo è soggetto ai limiti pieni senza esenzioni.
I limiti di posizione sono pubblici?
Sì. Il principio di trasparenza richiede che i limiti di posizione e i criteri di controllo siano pubblicamente accessibili. Il gestore della sede di negoziazione pubblica le informazioni sui limiti applicabili nel proprio regolamento o in apposita documentazione normativa.
Con quale frequenza il gestore informa la Consob sui controlli delle posizioni?
La frequenza è determinata dalla Consob con proprio regolamento. In generale, i gestori trasmettono dati periodici (tipicamente settimanali o mensili) sullo stato dei controlli e segnalano tempestivamente le situazioni anomale che richiedono intervento immediato.