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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 332 c.c. Reintegrazione nella potestà

In vigore

Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale (1) il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

In sintesi

  • Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto.
  • Presupposto è la cessazione delle ragioni che hanno giustificato la decadenza ex art. 330 c.c.
  • Occorre che sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
  • La reintegrazione è atto di giurisdizione volontaria, modificabile in ogni tempo nell'interesse del minore.
  • Disciplina aggiornata dal D.Lgs. 154/2013: sostituita la «potestà» con la «responsabilità genitoriale».

Funzione e collocazione sistematica

L'art. 332 c.c., nella formulazione riformata dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, disciplina la reintegrazione nella responsabilità genitoriale del genitore che ne sia stato dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 330 c.c. La norma chiude il sistema dei rimedi che a partire dall'art. 330 c.c. presidiano l'interesse del minore: decadenza, allontanamento, condotta pregiudizievole, rimozione dall'amministrazione, e infine reintegrazione.

Il principio ispiratore è che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non è una sanzione perpetua: ha funzione protettiva e non punitiva, e deve cessare quando vengono meno le ragioni che l'hanno giustificata. La norma realizza il principio costituzionale di preminente interesse del minore (art. 30 Cost.) e il principio di favor familiae che impronta l'intera disciplina.

Presupposti per la reintegrazione

Due sono i requisiti cumulativi:

Cessazione delle ragioni della decadenza: occorre che le condotte o le circostanze che avevano portato alla pronuncia ex art. 330 c.c. siano superate. Non basta un mutamento formale: serve una modifica sostanziale e duratura della situazione del genitore (recupero da dipendenze, conclusione di percorsi terapeutici, allontanamento da contesti criminali, ecc.).

Esclusione di ogni pericolo per il figlio: il giudice deve compiere una valutazione prognostica sul futuro rapporto. La norma usa l'espressione «escluso ogni pericolo di pregiudizio», che impone uno standard rigoroso: non basta una ragionevole probabilità di buon esito, occorre l'assenza di rischio concreto.

Procedimento e competenza

La domanda di reintegrazione è proposta al Tribunale per i minorenni, competente in materia ex art. 38 disp. att. c.c. Si tratta di procedimento di volontaria giurisdizione, caratterizzato da informalità istruttoria e ampi poteri officiosi del giudice. Sono sentiti il genitore istante, l'altro genitore, il pubblico ministero e, se opportuno, il minore (ascolto ex art. 336-bis c.c.).

Il giudice può disporre indagini sociali e psicologiche, coinvolgere i servizi territoriali e disporre periodi di osservazione. Il provvedimento è modificabile in ogni tempo se mutano le circostanze, secondo la regola generale della rebus sic stantibus propria della giurisdizione minorile.

Effetti della reintegrazione

La reintegrazione ripristina la pienezza della responsabilità genitoriale: il genitore riacquista il potere-dovere di cura, mantenimento, istruzione ed educazione (art. 147 c.c.), la rappresentanza legale (art. 320 c.c.) e l'usufrutto legale sui beni del figlio (art. 324 c.c.), se non altrimenti escluso. La reintegrazione può anche essere parziale, limitata a singoli ambiti (decisioni scolastiche, sanitarie, ecc.).

Rapporto con l'affidamento e la collocazione

La reintegrazione non comporta automaticamente il rientro del figlio nella casa familiare. Se il minore è in affidamento eterofamiliare o presso strutture, la sua collocazione segue una valutazione autonoma, sempre orientata al best interest of the child. Il giudice può graduare il rientro attraverso visite progressive e percorsi di riavvicinamento monitorati.

Domande frequenti

Quando un genitore può essere reintegrato nella responsabilità genitoriale?

Quando sono cessate le ragioni che avevano portato alla decadenza ex art. 330 c.c. ed è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. La valutazione è del Tribunale per i minorenni.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale è definitiva?

No. L'art. 332 c.c. consente la reintegrazione quando vengono meno le cause della decadenza. La misura ha natura protettiva e non sanzionatoria, modificabile in ogni tempo nell'interesse del minore.

Quale tribunale decide sulla reintegrazione?

Il Tribunale per i minorenni, competente per la materia ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. Il procedimento è di volontaria giurisdizione, con ampi poteri istruttori officiosi.

Il figlio deve essere ascoltato nel procedimento di reintegrazione?

Sì, ai sensi dell'art. 336-bis c.c. il minore che abbia compiuto 12 anni (o anche di età inferiore se capace di discernimento) deve essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano, salvo che l'ascolto sia in contrasto con il suo interesse.

La reintegrazione comporta automaticamente il rientro del figlio in casa?

No. Il ripristino della responsabilità genitoriale e la collocazione del minore sono valutazioni distinte: il rientro avviene in modo graduale, attraverso visite e percorsi di riavvicinamento monitorati dal giudice e dai servizi sociali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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