- La Consob può revocare l’autorizzazione del mercato regolamentato in quattro ipotesi: false dichiarazioni iniziali, venir meno delle condizioni di autorizzazione, gravi e sistematiche violazioni del TUF, cessazione dell’attività o rinuncia.
- In caso di gravi irregolarità, può adottare provvedimenti straordinari (es. commissario straordinario) a tutela del mercato.
- In caso di crisi del gestore, la Consob può disporre lo scioglimento degli organi e la liquidazione coatta, garantendo la continuità dei servizi.
Art. 64 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Revoca dell’autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi del gestore del mercato regolamentato)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. La Consob può revocare l’autorizzazione del mercato regolamentato quando: a) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) non sono più soddisfatte le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; c) sono state violate in modo grave e sistematico le disposizioni del presente titolo relative al mercato regolamentato o al gestore del mercato; d) abbia cessato di funzionare da più di sei mesi o rinunci espressamente all’autorizzazione.
2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del mercato regolamentato ovvero nell’amministrazione del gestore del mercato regolamentato e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo del gestore del mercato. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Consob, sino alla ricostituzione degli organi. L’indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico del gestore del mercato regolamentato. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 72, a eccezione dei commi 2, 2-bis e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alla Consob in luogo della Banca d’Italia, ai partecipanti in luogo dei depositanti e al gestore del mercato regolamentato in luogo delle banche.
3. La procedura indicata al comma 2 può determinare la revoca dell’autorizzazione prevista dal comma
1. 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione del mercato, gli amministratori del gestore del mercato o il commissario nominato ai sensi del comma 2 convocano l’assemblea per modificare l’oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria del gestore del mercato. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l’assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Consob, può disporre lo scioglimento del gestore del mercato regolamentato nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, di cui al libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile , a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altro gestore, previo consenso di quest’ultimo. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare .
6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l’ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere.)) ((73))
La revoca dell’autorizzazione
L’art. 64-quinquies TUF disciplina i casi in cui la Consob può revocare l’autorizzazione concessa ai sensi dell’art. 64-quater. La revoca è un provvedimento estremo con effetti dirompenti sul mercato, poiché comporta la cessazione del mercato regolamentato come infrastruttura ufficiale. Per questo, il legislatore ha tipizzato le ipotesi di revoca, limitandola a casi di particolare gravità: (i) ottenimento fraudolento dell’autorizzazione, (ii) perdita dei requisiti autorizzativi, (iii) gravi e sistematiche violazioni del TUF, (iv) abbandono dell’attività o rinuncia formale.
Provvedimenti straordinari a tutela del mercato
Il comma 2 introduce uno strumento intermedio tra la vigilanza ordinaria e la revoca: in caso di gravi irregolarità nella gestione del mercato o del gestore, la Consob può adottare provvedimenti straordinari a tutela del mercato e degli investitori. Si tratta di misure come la nomina di un commissario straordinario con poteri di gestione temporanea, la sospensione dei diritti di voto degli azionisti irregolari o l’imposizione di specifiche condotte correttive.
Gestione della crisi del gestore
Il comma 3 disciplina lo scenario più estremo: la crisi irreversibile del gestore del mercato regolamentato. In tal caso, la Consob può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo e la messa in liquidazione coatta del gestore, assicurando la continuità dei servizi essenziali di mercato durante il processo. Questo regime speciale si distingue dalla normale procedura concorsuale per la preminenza degli interessi pubblici connessi alla continuità del mercato.
Coordinamento con la disciplina europea
Le ipotesi di revoca dell’art. 64-quinquies TUF sono coerenti con quelle previste dalla direttiva MiFID II (art. 44), che impone agli Stati membri di dotarsi di meccanismi per revocare l’autorizzazione nei casi di abuso o di perdita dei requisiti. La norma italiana ne costituisce l’attuazione, aggiungendo le procedure specifiche per la gestione della crisi tipiche dell’ordinamento nazionale.
Domande frequenti
In quali casi la Consob può revocare l’autorizzazione di un mercato regolamentato?
La revoca è possibile in quattro casi: autorizzazione ottenuta con false dichiarazioni, venir meno delle condizioni di autorizzazione, gravi e sistematiche violazioni del TUF da parte del mercato o del gestore, cessazione dell’attività per più di sei mesi o rinuncia espressa.
Cosa succede agli investitori e agli ordini in corso se un mercato regolamentato viene revocato?
La Consob adotta provvedimenti per garantire la continuità dei servizi durante la transizione. Gli ordini in esecuzione vengono gestiti secondo le regole del mercato e le disposizioni Consob. Gli strumenti finanziari ammessi possono essere trasferiti su altri mercati o sospesi.
La Consob può nominare un commissario straordinario per gestire un mercato in crisi?
Sì. In caso di gravi irregolarità, il comma 2 consente alla Consob di adottare provvedimenti straordinari a tutela del mercato, che possono includere la nomina di un commissario con poteri di gestione temporanea, in sostituzione o affiancamento agli organi ordinari.