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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Altre disposizioni applicabili
In vigore dal 01/07/1998
1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, ((Capi I, I-bis, II e III)) e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 4 del presente decreto. ((132))
2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA.
Vedi anche
→TUF art. 46-ter - Art. 46 ter TUF - FIA UE che investono in crediti in Italia→TUF art. 47 - Art. 47 TUF - Incarico di depositario→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 39 quater TUF – (Oggetto dell’investimento e struttura dei FIA italiani)→Art. 39 ter TUF – (Oggetto dell’investimento degli OICVM italiani)→Art. 39 bis TUF – (Oggetto dell’investimento degli Oicr)→Art. 39 TUF – Struttura degli Oicr italiani→Art. 38 bis TUF – (Società di partenariato in gestione esterna)→Art. 38 TUF – Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno→Art. 37 TUF – Regolamento del fondo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 46-quater del Testo Unico della Finanza affronta un fenomeno relativamente recente e di crescente rilievo: l'erogazione diretta di crediti da parte dei fondi di investimento alternativi (FIA), il cosiddetto direct lending. La norma risponde a un'esigenza di coerenza del sistema: se un fondo concede credito, l'attività deve essere accompagnata dalle stesse tutele che presidiano l'analoga attività svolta dalle banche, evitando che la diversa veste del soggetto erogante si traduca in una minore protezione della clientela.
Il fenomeno del direct lending dei FIA
Tradizionalmente l'erogazione del credito e' attività tipica delle banche e degli intermediari finanziari. L'evoluzione dei mercati ha aperto questo spazio anche ai fondi di investimento alternativi, che possono concedere finanziamenti a valere sul proprio patrimonio. Si tratta di un canale di finanziamento dell'economia ulteriore rispetto a quello bancario, ma che, proprio perché incide sui rapporti con i clienti finanziati, richiede un quadro di regole a tutela di questi ultimi.
L'ambito di applicazione: crediti erogati in Italia da FIA italiani e UE
La norma individua con precisione il proprio ambito: i crediti erogati in Italia da FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio. Il criterio territoriale e quello soggettivo concorrono a delimitare la fattispecie. ciò assicura che l'attività di direct lending svolta sul territorio nazionale sia soggetta a un regime uniforme di tutele, indipendentemente dal fatto che il fondo sia italiano o stabilito in un altro Stato dell'Unione.
Il rinvio alle norme del TUB sulla trasparenza
Il cuore della disposizione e' il rinvio alle norme del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti. Si tratta del corpo di regole che, nel settore bancario, impone obblighi di informazione, chiarezza delle condizioni economiche, forma scritta dei contratti e tutela del cliente. Estendendo tali regole ai crediti dei FIA, la norma garantisce che il cliente finanziato da un fondo benefici delle stesse protezioni di cui godrebbe se finanziato da una banca.
Il richiamo alle sanzioni amministrative
Il rinvio non si limita alle regole di condotta, ma comprende anche le disposizioni del TUB sulle sanzioni amministrative. La tutela, in altre parole, non e' solo precettiva ma anche dotata di un apparato sanzionatorio: la violazione degli obblighi di trasparenza espone alle sanzioni previste dal sistema bancario. ciò conferisce effettivita' alla disciplina, perché agli obblighi corrisponde un presidio sanzionatorio coerente con quello applicabile alle banche.
Il gestore del FIA come soggetto responsabile
La norma individua con chiarezza il soggetto tenuto al rispetto degli obblighi: il gestore del FIA. E' il gestore, e non il fondo in quanto patrimonio, a dover assicurare l'osservanza delle regole di trasparenza e a rispondere delle eventuali violazioni. La scelta e' coerente con la struttura del FIA, nel quale il gestore e' il soggetto che opera concretamente, assume le decisioni e cura i rapporti con la clientela finanziata.
Collocazione sistematica e coordinamento con il TUB
L'art. 46-quater costituisce un ponte tra la disciplina del TUF, propria dei fondi e degli intermediari del risparmio, e quella del TUB, propria dell'attività creditizia. Il rinvio al Titolo VI del TUB (trasparenza) e al Titolo VIII (sanzioni) realizza un'integrazione tra i due testi unici, assicurando che l'attività creditizia, da chiunque svolta, sia governata da principi omogenei. La disposizione fa salvo quanto previsto da altre norme del TUF in materia, in un'ottica di coordinamento sistematico.
Indicazioni pratiche
Per i gestori di FIA che operano nel direct lending, la norma impone di adeguare la propria operativita' agli standard di trasparenza tipici del settore bancario: predisposizione di documentazione contrattuale conforme, informativa chiara sulle condizioni economiche, rispetto degli obblighi verso la clientela. Per i clienti finanziati, e' la garanzia di poter contare sulle stesse tutele applicabili ai rapporti bancari, con il relativo presidio sanzionatorio in caso di violazione.
L'integrazione tra TUF e TUB
Uno degli aspetti più significativi della norma e' la tecnica del rinvio a un diverso testo unico. La disciplina dei crediti erogati dai FIA viene attratta, quanto alla trasparenza e alle sanzioni, nell'orbita del Testo Unico Bancario, pur restando il soggetto erogante governato dal TUF. Questa integrazione tra i due corpi normativi realizza un principio di neutralita' della tutela: ciò che conta non e' la veste giuridica del soggetto che eroga il credito, ma la natura creditizia dell'attività, che giustifica l'applicazione delle medesime regole protettive ovunque tale attività si svolga.
La trasparenza come tutela del cliente finanziato
Le regole di trasparenza richiamate dalla norma costituiscono il nucleo della protezione del cliente: chiarezza delle condizioni economiche, obblighi di informazione precontrattuale, forma dei contratti, comunicazioni periodiche. Estendere tali regole ai crediti dei FIA significa assicurare che il cliente finanziato da un fondo disponga degli stessi strumenti conoscitivi e delle stesse garanzie di chi e' finanziato da una banca. La tutela non si esaurisce nella fase di conclusione del contratto, ma accompagna l'intero rapporto, in coerenza con la logica protettiva della disciplina bancaria della trasparenza.
Il presidio sanzionatorio e la sua effettivita'
Il rinvio alle sanzioni amministrative del TUB conferisce effettivita' alla disciplina. Senza un apparato sanzionatorio, le regole di trasparenza rischierebbero di restare mere prescrizioni di principio. Il richiamo alle sanzioni del settore bancario assicura invece che la violazione degli obblighi da parte del gestore del FIA sia presidiata da conseguenze concrete, omogenee a quelle applicabili alle banche. Si realizza così un equilibrio tra estensione delle tutele sostanziali ed estensione dei relativi rimedi, evitando asimmetrie tra canali di erogazione del credito.
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Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 46-quater TUF?
Le regole applicabili ai crediti erogati in Italia da FIA italiani e UE a valere sul proprio patrimonio, estendendo a tali crediti le tutele previste per la clientela bancaria.
Quali norme si applicano ai crediti erogati dai FIA?
Le disposizioni del TUB sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, oltre a quelle sulle sanzioni amministrative in materia.
Chi e' responsabile del rispetto di questi obblighi?
Il gestore del FIA, che deve assicurare l'osservanza delle regole di trasparenza ed eventualmente risponde delle violazioni.
Perche' ai FIA si applicano le regole delle banche?
Per coerenza del sistema: se un fondo eroga credito, il cliente deve godere delle stesse tutele previste per chi e' finanziato da una banca, a prescindere dalla veste del soggetto erogante.
La disciplina riguarda anche i FIA di altri Stati UE?
Si'. La norma si applica ai crediti erogati in Italia sia da FIA italiani sia da FIA UE, a valere sul proprio patrimonio.
Fonti consultate: 2 fontei verificate