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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Ai crediti erogati in Italia da FIA italiani e FIA UE si applicano le norme bancarie sulla trasparenza contrattuale (Titolo VI TUB: condizioni contrattuali, credito ai consumatori, portabilità, ecc.) e le relative sanzioni amministrative.
  • Il gestore del FIA è il soggetto tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di trasparenza contrattuale applicabili.
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Art. 46 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Altre disposizioni applicabili

In vigore dal 01/07/1998

1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, ((Capi I, I-bis, II e III)) e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 4 del presente decreto. ((132))

2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA.

La trasparenza contrattuale nei prestiti erogati dai FIA

L’art. 46-quater TUF introduce una previsione essenziale per il mercato del direct lending: le norme bancarie sulla trasparenza contrattuale del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) si applicano ai crediti erogati in Italia da FIA italiani e FIA UE, a prescindere dal fatto che il soggetto erogante sia un intermediario bancario. Questa estensione colma un potenziale vuoto regolatorio: senza di essa, i prenditori di prestiti da fondi di direct lending potrebbero non beneficiare delle stesse protezioni informative garantite ai clienti bancari.

Le disposizioni di trasparenza applicabili sono quelle del Titolo VI TUB, compresi i Capi I (condizioni contrattuali generali), I-bis (credito ai consumatori), II (credito immobiliare) e III (portabilità e altri diritti), nonché le sanzioni amministrative dei Titoli VIII Capi V e VI. Si tratta in sostanza delle norme che garantiscono al prenditore del prestito il diritto di ricevere informazioni precontrattuali complete, di conoscere il TAEG, di esercitare il diritto di recesso e di portare il proprio mutuo presso un’altra banca.

La responsabilità di rispettare questi obblighi ricade sul gestore del FIA, non sulla struttura societaria del fondo stesso (che non ha soggettività giuridica nel caso dei fondi comuni). Questa scelta è coerente con il ruolo del gestore come soggetto che prende le decisioni di investimento e ha i rapporti con i prenditori: è logico che assuma anche le responsabilità informative verso quest'ultimi. Rimane fermo il coordinamento con l’art. 23, comma 4 TUF per quanto riguarda i servizi di investimento prestati nei confronti dei prenditori.

Domande frequenti

Un imprenditore che riceve un prestito da un fondo di direct lending ha le stesse tutele di un cliente bancario?

Sì, per i profili di trasparenza contrattuale. L’art. 46-quater TUF estende ai crediti erogati da FIA italiani e UE in Italia le norme di trasparenza del Titolo VI TUB: informazioni precontrattuali, TAEG, diritto di recesso e portabilità.

Chi risponde delle violazioni delle norme di trasparenza in un prestito erogato da un fondo?

Il gestore del FIA. Il comma 2 stabilisce che è il gestore (SGR o GEFIA) il soggetto tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di trasparenza contrattuale applicabili ai crediti erogati dal fondo che gestisce.

Le norme sulla portabilità del conto bancario si applicano ai prestiti erogati dai FIA?

No. L’art. 46-quater TUF estende le norme di trasparenza contrattuale del Titolo VI TUB (artt. 115-128-bis), ma non le disposizioni sulla portabilità dei mutui (art. 120-ter TUB), che presuppongono il rapporto bancario tipico. I FIA di credito restano liberi nella strutturazione dei rimborsi anticipati.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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