← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le SIM di classe 1-minus (che non detengono denaro o strumenti finanziari dei clienti) sono soggette a una disciplina prudenziale semplificata rispetto alle imprese di investimento di classe 1.
  • La Banca d'Italia e la Consob determinano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni applicabili alle SIM di classe 1-minus in materia di vigilanza prudenziale.
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Art. 7 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus

In vigore dal 01/07/1998

1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 , le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE . Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo.

1-bis. ((Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 . Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto.))

Le classi di imprese di investimento nel TUF

Il recepimento della Direttiva IFD (Investment Firms Directive, 2019/2034/UE) e del Reg. IFR (Investment Firms Regulation, UE 2019/2033) ha introdotto nel diritto europeo una classificazione delle imprese di investimento in classi (1, 1-minus, 2 e 3) basata sulla loro rilevanza sistemica e sull’attività svolta. L’art. 7-duodecies TUF individua la disciplina applicabile alle SIM di classe 1-minus nell’ordinamento italiano.

Caratteristiche delle SIM di classe 1-minus

Le SIM di classe 1-minus sono imprese di investimento di dimensioni significative ma che non detengono fondi o strumenti finanziari dei clienti, riducendo così il rischio sistemico rispetto alle SIM di classe 1 (che sono equiparate agli enti creditizi e soggette al CRR/CRD). La classe 1-minus si colloca in una fascia intermedia: più soggetta al regime IFR/IFD rispetto alle SIM minori, ma con requisiti prudenziali meno stringenti delle banche.

Ripartizione delle competenze Banca d'Italia/Consob

Per le SIM di classe 1-minus, Banca d'Italia e Consob determinano le disposizioni applicabili secondo le rispettive competenze: la Banca d'Italia gestisce i profili prudenziali (requisiti patrimoniali, rischi), la Consob quelli di condotta e trasparenza. Questo rispecchia il modello twin peaks descritto nell’art. 5 TUF.

Domande frequenti

Cos'è una SIM di classe 1-minus?

È un’impresa di investimento di dimensioni significative che non detiene denaro o strumenti finanziari dei clienti. Non è equiparata a una banca (classe 1) ma ha requisiti prudenziali più stringenti delle SIM minori, disciplinati dal Reg. IFR (UE 2019/2033).

Le SIM di classe 1-minus sono soggette al CRR (Reg. UE 575/2013)?

No, le SIM di classe 1-minus sono soggette al regime IFR/IFD, non al CRR/CRD riservato alle banche e alle SIM di classe 1 equiparate agli enti creditizi. Il regime IFR prevede requisiti patrimoniali calibrati sull’attività specifica delle imprese di investimento.

Chi vigila le SIM di classe 1-minus in Italia?

Banca d'Italia e Consob, secondo le rispettive competenze stabilite dall’art. 7-duodecies TUF: la Banca d'Italia per i profili prudenziali, la Consob per quelli di condotta e trasparenza verso la clientela.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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