In sintesi
- Le SIM di classe 1-minus (che non detengono denaro o strumenti finanziari dei clienti) sono soggette a una disciplina prudenziale semplificata rispetto alle imprese di investimento di classe 1.
- La Banca d'Italia e la Consob determinano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni applicabili alle SIM di classe 1-minus in materia di vigilanza prudenziale.
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Art. 7 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus
In vigore dal 01/07/1998
1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 , le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE . Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo.
1-bis. ((Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 . Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto.))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Le classi di imprese di investimento nel TUF
Il recepimento della Direttiva IFD (Investment Firms Directive, 2019/2034/UE) e del Reg. IFR (Investment Firms Regulation, UE 2019/2033) ha introdotto nel diritto europeo una classificazione delle imprese di investimento in classi (1, 1-minus, 2 e 3) basata sulla loro rilevanza sistemica e sull’attività svolta. L’art. 7-duodecies TUF individua la disciplina applicabile alle SIM di classe 1-minus nell’ordinamento italiano.
Caratteristiche delle SIM di classe 1-minus
Le SIM di classe 1-minus sono imprese di investimento di dimensioni significative ma che non detengono fondi o strumenti finanziari dei clienti, riducendo così il rischio sistemico rispetto alle SIM di classe 1 (che sono equiparate agli enti creditizi e soggette al CRR/CRD). La classe 1-minus si colloca in una fascia intermedia: più soggetta al regime IFR/IFD rispetto alle SIM minori, ma con requisiti prudenziali meno stringenti delle banche.
Ripartizione delle competenze Banca d'Italia/Consob
Per le SIM di classe 1-minus, Banca d'Italia e Consob determinano le disposizioni applicabili secondo le rispettive competenze: la Banca d'Italia gestisce i profili prudenziali (requisiti patrimoniali, rischi), la Consob quelli di condotta e trasparenza. Questo rispecchia il modello twin peaks descritto nell’art. 5 TUF.
Domande frequenti
Cos'è una SIM di classe 1-minus?
È un’impresa di investimento di dimensioni significative che non detiene denaro o strumenti finanziari dei clienti. Non è equiparata a una banca (classe 1) ma ha requisiti prudenziali più stringenti delle SIM minori, disciplinati dal Reg. IFR (UE 2019/2033).
Le SIM di classe 1-minus sono soggette al CRR (Reg. UE 575/2013)?
No, le SIM di classe 1-minus sono soggette al regime IFR/IFD, non al CRR/CRD riservato alle banche e alle SIM di classe 1 equiparate agli enti creditizi. Il regime IFR prevede requisiti patrimoniali calibrati sull’attività specifica delle imprese di investimento.
Chi vigila le SIM di classe 1-minus in Italia?
Banca d'Italia e Consob, secondo le rispettive competenze stabilite dall’art. 7-duodecies TUF: la Banca d'Italia per i profili prudenziali, la Consob per quelli di condotta e trasparenza verso la clientela.