In sintesi
- La Consob e la Banca d'Italia vigilano sul rispetto delle disposizioni UE direttamente applicabili nelle materie di propria competenza.
- Le Autorità possono richiedere alle omologhe europee cooperazione e scambio di informazioni per garantire l’applicazione uniforme del diritto UE.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili
In vigore dal 01/07/1998
((1. La Banca d’Italia e la Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte: a) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014 , nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE ; b) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2019/2033 , nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento 2019/2033 e della direttiva (UE) 2019/2034 .))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Vigilanza sul diritto UE direttamente applicabile
L’art. 7-decies TUF, di contenuto sintetico, consolida nel TUF il principio per cui la Consob e la Banca d'Italia esercitano la propria vigilanza non soltanto sul rispetto delle norme nazionali di attuazione delle direttive UE, ma anche sul rispetto delle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, regolamenti europei, decisioni, atti delegati e tecnici, nelle materie di rispettiva competenza.
Cooperazione con le autorità europee
La norma riflette l’obbligo, sancito dall’architettura del SEVIF, di cooperazione tra le autorità nazionali e le autorità europee (AESFEM, ABE). Quando un soggetto vigilato in Italia viola un regolamento europeo direttamente applicabile, ad esempio il Reg. MAR (596/2014) o il Reg. MiFIR (600/2014), le Autorità italiane possono richiedere l’assistenza delle omologhe europee e viceversa, garantendo un’applicazione transnazionale coerente del diritto UE.
Domande frequenti
La Consob può sanzionare un intermediario per violazione di un regolamento europeo anche senza una norma TUF specifica?
Sì, art. 7-decies TUF abilita la Consob a vigilare sul rispetto delle disposizioni UE direttamente applicabili nelle proprie materie di competenza, inclusi i regolamenti europei come MAR e MiFIR, senza necessità di una norma TUF specifica.
Come collaborano Consob e ESMA per le violazioni transfrontaliere di regolamenti UE?
Le Autorità italiane possono richiedere assistenza e scambio di informazioni all’AESFEM (ESMA) e alle autorità omologhe degli altri Stati UE per garantire un’applicazione uniforme del diritto UE, nel quadro della cooperazione SEVIF.
Il rispetto dei regolamenti europei rientra nei poteri di vigilanza della Banca d'Italia?
Sì, la Banca d'Italia vigila sul rispetto del diritto UE direttamente applicabile nelle proprie materie di competenza (es. CRR, regolamenti prudenziali), in modo simmetrico alla Consob per le proprie aree.