- Banca d'Italia e Consob ricevono segnalazioni di violazioni TUF dal personale dei soggetti vigilati (whistleblowing istituzionale).
- Le Autorità possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.
- Le informazioni nelle segnalazioni sono usate esclusivamente per finalità di vigilanza.
- Le segnalazioni relative al Reg. MAR (n. 596/2014) e al regolamento prospetto sono trattate da procedure Consob conformi alla direttiva UE 2015/2392.
- Gli atti relativi alle segnalazioni sono sottratti all’accesso civico ex L. 241/1990.
Art. 4 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza
In vigore dal 01/07/1998
1. La Banca d’Italia e la Consob: a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall’articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto, nonché di atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie; b) tengono conto dei criteri previsti all’articolo 4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni; c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza; d) prevedono, mediante protocollo d’intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l’applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.
1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate ((di violazioni del regolamento prospetto come definito all’articolo 93-bis, comma 1, lettera a), o)) , di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 . Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottratti all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. ((2-bis. Alle segnalazioni di violazioni effettuate con le procedure di cui al presente articolo si applica l’articolo 4-undecies, comma 3.))
Il sistema di whistleblowing finanziario
L’art. 4-duodecies TUF regola il versante istituzionale del whistleblowing nel settore finanziario: le segnalazioni che il personale dei soggetti vigilati (SIM, SGR, banche, emittenti) trasmette direttamente alle Autorità di vigilanza, Banca d'Italia o Consob, anziché ai canali interni previsti dall’art. 4-undecies TUF. Questo doppio binario (canali interni + canali istituzionali) garantisce la massima possibilità di emersione delle violazioni.
Oggetto delle segnalazioni e competenze
Le segnalazioni a Banca d'Italia e Consob riguardano violazioni delle norme TUF e degli atti UE direttamente applicabili nelle rispettive materie. Il comma 1-bis estende il perimetro alle segnalazioni da chiunque effettuate, non solo personale interno, relative al Regolamento MAR (UE 596/2014, abusi di mercato) e al regolamento prospetto. In quest'ultimo caso le procedure Consob devono essere conformi alla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.
Utilizzo delle informazioni e riservatezza
L’art. 4-duodecies stabilisce un vincolo di destinazione delle informazioni contenute nelle segnalazioni: le Autorità se ne avvalgono esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, non potendo condividerle con terzi al di fuori delle finalità istituzionali. Gli atti relativi alle segnalazioni sono inoltre espressamente sottratti all’accesso civico previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, tutela fondamentale per garantire la confidenzialità del segnalante anche verso i soggetti vigilati.
Coordinamento inter-istituzionale
Mediante protocollo d'intesa, Banca d'Italia e Consob devono coordinarsi nell’esercizio delle funzioni di vigilanza conseguenti alle segnalazioni, riducendo al minimo gli oneri per i soggetti vigilati. Questo coordinamento è particolarmente rilevante per intermediari come Gamma Banca, che è soggetta sia alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia sia a quella sui comportamenti di mercato della Consob.
Interazione con il sistema di whistleblowing interno
Il rapporto tra l’art. 4-duodecies (segnalazioni alle Autorità) e l’art. 4-undecies (sistemi interni) è complementare: il dipendente di Alfa SIM che rileva una potenziale violazione può scegliere di segnalarla prima al canale interno e, se insoddisfatto dell’esito, rivolgersi all’Autorità; oppure segnalare direttamente all’Autorità se teme ritorsioni interne o se la violazione coinvolge i vertici aziendali.
Domande frequenti
Un dipendente di una SIM può segnalare direttamente alla Consob senza passare dai canali interni?
Sì. L’art. 4-duodecies TUF prevede che le Autorità (Banca d'Italia e Consob) ricevano segnalazioni di violazioni TUF direttamente dal personale dei soggetti vigilati, parallelamente ai canali interni ex art. 4-undecies TUF.
La segnalazione alla Consob è accessibile da terzi tramite accesso agli atti?
No. Gli atti relativi alle segnalazioni sono espressamente sottratti all’accesso civico ex artt. 22 ss. L. 241/1990, per proteggere la riservatezza del segnalante.
Le segnalazioni sugli abusi di mercato seguono regole diverse?
Sì. Le segnalazioni relative al Reg. MAR (UE 596/2014) e al regolamento prospetto devono seguire procedure Consob conformi alla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392, che prevede standard specifici di riservatezza e trattamento.
Cosa fa la Consob con le informazioni ricevute tramite segnalazione?
Le usa esclusivamente per le finalità di vigilanza, come dispone l’art. 4-duodecies, comma 1, lettera c). Non può trasmetterle a terzi al di fuori dell’esercizio delle funzioni istituzionali.
Come si coordina la Consob con la Banca d'Italia sulle segnalazioni ricevute?
Mediante un protocollo d'intesa che definisce le opportune misure di coordinamento, inclusa l’applicazione delle sanzioni, riducendo al minimo gli oneri per i soggetti vigilati (art. 4-duodecies, comma 1, lettera d).