In sintesi
- L’art. 7 prevede l’istituzione presso ogni regione e provincia autonoma di un comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- I comitati regionali assicurano una programmazione coordinata e uniforme degli interventi ispettivi a livello territoriale.
- Si raccordano con il Comitato nazionale ex art. 5 SIC e con la Commissione consultiva permanente ex art. 6 SIC.
- Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
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Art. 7 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Comitati regionali di coordinamento
In vigore dal 15/05/2008
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 . ((
1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 7 Codice Civile: Tutela del diritto al nome
- Articolo 7 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 7 Codice del Consumo: Modalità di indicazione
- Articolo 7 Codice della Strada: Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
- Articolo 7 Codice di Procedura Civile: Competenza del giudice di pace
- Articolo 7 Codice di Procedura Penale: Competenza del pretore
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Funzione e collocazione nel sistema istituzionale
L’art. 7 completa l’architettura istituzionale del D.Lgs. 81/2008 a livello regionale. I comitati regionali di coordinamento operano come articolazioni territoriali del sistema nazionale di prevenzione, assicurando che le linee di indirizzo definite dal Comitato ex art. 5 SIC e le indicazioni tecniche della Commissione ex art. 6 SIC trovino applicazione uniforme nelle singole regioni. La loro istituzione risponde all’esigenza di raccordare l’azione di soggetti diversi, ASL, Ispettorato nazionale del lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, regione, che operano sul medesimo territorio con competenze parzialmente sovrapposte.
Composizione e funzionamento
I comitati regionali sono istituiti con il D.P.C.M. del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008. La loro composizione include rappresentanti degli organi di vigilanza territoriali (ASL, INL), dell’INAIL, delle regioni e, di norma, delle parti sociali. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno in seduta ordinaria; può essere convocato in via straordinaria anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ad esempio in occasione di eventi infortunistici gravi o di campagne ispettive straordinarie in determinati settori produttivi.
Coordinamento della vigilanza: ricadute pratiche per le imprese
La funzione principale dei comitati regionali è assicurare la programmazione coordinata degli interventi ispettivi, evitando duplicazioni e sovrapposizioni tra i diversi organi di vigilanza che operano sul territorio. In pratica, i piani regionali di vigilanza, definiti in sede di comitato, stabiliscono quali settori produttivi saranno oggetto di controlli prioritari nel corso dell’anno, quali tipologie di rischio saranno monitorate con maggiore intensità e come ripartire le risorse ispettive tra le diverse amministrazioni. Per un datore di lavoro o un RSPP, conoscere le priorità del piano regionale di vigilanza è utile per tarare l’intensità degli interventi preventivi e assicurarsi che la propria azienda sia in regola nei settori oggetto di attenzione ispettiva nel periodo considerato.
Uniformità applicativa e riduzione delle difformità regionali
Uno degli obiettivi fondamentali dei comitati regionali è ridurre le difformità nell’applicazione della normativa di sicurezza tra le diverse regioni, una criticità storica del sistema italiano, in cui le ASL di regioni diverse hanno talvolta adottato interpretazioni divergenti delle stesse norme. Il raccordo con gli organi nazionali e la circolazione delle linee guida elaborate dalla Commissione consultiva dovrebbe garantire un livello minimo di uniformità. Nella pratica, le difformità applicative persistono, ma il sistema di coordinamento introdotto dal D.Lgs. 81/2008 ha contribuito a ridurle rispetto al regime previgente.
Domande frequenti
Chi fa parte del comitato regionale di coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/2008?
La composizione è definita dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007. Includono rappresentanti delle ASL, dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INAIL, della regione e delle parti sociali. La composizione può variare da regione a regione in ragione delle specificità produttive locali.
Con quale frequenza si riunisce il comitato regionale di coordinamento?
Almeno due volte l’anno in seduta ordinaria. Può essere convocato in via straordinaria anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ad esempio per coordinare la risposta a un grave infortunio o pianificare campagne ispettive settoriali.
Le decisioni del comitato regionale di coordinamento sono vincolanti per le imprese?
No, il comitato coordina la programmazione degli interventi pubblici di vigilanza, non emana provvedimenti individuali. Le sue decisioni orientano l’azione degli organi ispettivi regionali, incidendo indirettamente sulle priorità dei controlli nelle imprese del territorio.
Un’impresa può chiedere informazioni al comitato regionale sui piani di vigilanza del proprio settore?
Non esiste un canale formale di accesso diretto. I piani regionali di vigilanza sono generalmente pubblicati sui siti istituzionali delle regioni e dell’INL. I consulenti del lavoro e le associazioni di categoria sono interlocutori privilegiati per ottenere informazioni sulle priorità ispettive del territorio.