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Art. 270 c.c. Legittimazione attiva e termine
In vigore
L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità […] (1) è imprescrittibile riguardo al figlio. Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa dai discendenti […] (2), entro due anni dalla morte. L’azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti. Si applica l’articolo 245 (3).
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In sintesi
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è imprescrittibile per il figlio e trasmissibile ai discendenti entro due anni dalla morte.
Ratio
L'imprescrittibilità dell'azione riflette il principio costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.) per cui lo stato di figlio è un diritto fondamentale della persona, non suscettibile di estinzione per mero decorso del tempo. Il legislatore ha inteso garantire che nessun individuo sia privato del diritto all'accertamento della propria discendenza biologica per ragioni meramente temporali.Analisi
La norma individua tre distinte ipotesi: (i) il figlio vivente, per cui l'azione è assolutamente imprescrittibile; (ii) il figlio deceduto prima dell'instaurazione del giudizio, per cui i discendenti dispongono di un termine biennale decorrente dalla morte; (iii) il figlio deceduto nel corso del giudizio già instaurato, per cui i discendenti possono subentrare senza decadenza. La distinzione tra «promuovere» e «proseguire» l'azione è tecnica e rilevante: nel primo caso opera il termine biennale, nel secondo no. Il richiamo all'art. 245 c.c. estende ai discendenti le medesime regole di legittimazione già previste per l'azione di disconoscimento. La riforma del diritto di filiazione (d.lgs. 154/2013) ha unificato lo status di figlio, rendendo la norma applicabile indistintamente a tutti i figli, indipendentemente dalla natura del rapporto tra i genitori.Quando si applica
La disposizione si applica ogni volta che occorre accertare giudizialmente un rapporto di filiazione biologica non riconosciuto né dichiarato. Si applica al figlio che intende accertare la paternità o la maternità del genitore biologico in qualsiasi momento della propria vita, nonché ai discendenti del figlio premorto che intendano accertare la filiazione del proprio ascendente.Connessioni
Art. 245 c.c. (richiamato espressamente); art. 269 c.c. (prova della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità); art. 273 c.c. (azione nell'interesse del minore o dell'interdetto); artt. 2 e 30 Cost. (diritto all'identità personale e dovere dei genitori).Domande frequenti
L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità si prescrive?
No. L'art. 270 c.c. stabilisce espressamente che l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio, il quale può quindi proporla in qualsiasi momento della propria vita.
Cosa succede se il figlio muore prima di aver avviato il giudizio?
I discendenti del figlio premorto possono promuovere l'azione entro due anni dalla morte del figlio stesso.
Se il figlio muore durante il giudizio già avviato, i discendenti devono rispettare il termine biennale?
No. Il termine biennale vale solo per promuovere l'azione. Se il giudizio è già pendente, i discendenti possono proseguirlo senza limiti temporali.
Quali discendenti sono legittimati a proseguire l'azione già instaurata dal figlio?
L'art. 270 c.c. menziona i discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti. A seguito della riforma del 2013 (d.lgs. 154/2013) che ha unificato lo status filiale, la distinzione ha perso gran parte della sua rilevanza pratica.
A cosa serve il rinvio all'art. 245 c.c.?
Il rinvio estende ai discendenti che subentrano nell'azione le regole di legittimazione e di prosecuzione previste dall'art. 245 c.c. per l'azione di disconoscimento, garantendo coerenza sistematica tra i due istituti.
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