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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 265 c.c. Impugnazione per violenza

In vigore

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall’autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata. Se l’autore del riconoscimento è minore, l’azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’età maggiore.

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In sintesi

  • Legittima l'autore del riconoscimento a impugnare l'atto compiuto sotto coazione.
  • Il termine di decadenza è di un anno dalla cessazione della violenza.
  • Se l'autore è minore al momento del riconoscimento, il termine decorre dal raggiungimento della maggiore età.
  • La violenza rilevante è quella che ha viziato la volontà al momento dell'atto di riconoscimento.
  • L'azione è personalissima: spetta esclusivamente all'autore del riconoscimento (salvo trasmissibilità ex art. 267 c.c.).

L'autore del riconoscimento può impugnarlo per violenza entro un anno dalla cessazione della coazione.

Ratio

L'art. 265 c.c. tutela la libertà di autodeterminazione del dichiarante nel compimento di un atto di stato civile particolarmente rilevante. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è un atto volontario e personale: la sua validità presuppone una volontà libera e consapevole. La norma consente di rimuovere gli effetti di un riconoscimento estorto con minaccia o violenza, ristabilendo la corrispondenza tra la realtà dello stato di filiazione e la volontà effettiva del dichiarante.

Analisi

La violenza rilevante ai fini dell'art. 265 c.c. è quella che integra il vizio del consenso disciplinato in via generale dagli artt. 1434 ss. c.c., adattato alla natura non patrimoniale dell'atto. Deve trattarsi di una coazione tale da incidere significativamente sulla libertà di scelta dell'autore. Il termine annuale è di decadenza e decorre dal giorno in cui la violenza è cessata, momento dal quale l'autore è in grado di esercitare liberamente l'azione. La norma prevede un regime speciale per il minore autore del riconoscimento: il termine non comincia a decorrere sino al compimento del diciottesimo anno di età, in ragione dell'incapacità d'agire che ostacola l'autonomo esercizio dell'azione giudiziale.

Quando si applica

La norma si applica quando il riconoscimento è stato reso sotto l'effetto di una violenza fisica o morale esercitata sull'autore. Non è applicabile in caso di errore o dolo, vizi disciplinati dall'art. 263 c.c. Il legittimato attivo è esclusivamente l'autore del riconoscimento; il figlio riconosciuto non ha azione ai sensi di questo articolo. I presupposti sono: esistenza di un riconoscimento formalmente valido, violenza effettiva e determinante al momento dell'atto, rispetto del termine annuale di decadenza.

Connessioni

L'art. 265 c.c. si coordina con l'art. 263 c.c. (impugnazione per difetto di veridicità), con l'art. 264 c.c. (impugnazione per incapacità naturale) e con l'art. 266 c.c. (impugnazione per interdizione giudiziale), formando il sistema delle impugnazioni del riconoscimento. La trasmissibilità dell'azione agli eredi è regolata dall'art. 267 c.c. In pendenza del giudizio si applicano i provvedimenti cautelari ex art. 268 c.c. I principi generali sulla violenza come vizio del consenso si trovano agli artt. 1434-1438 c.c.

Domande frequenti

Chi può impugnare il riconoscimento per violenza?

Esclusivamente l'autore del riconoscimento. In caso di sua morte, l'azione può essere proseguita o promossa da discendenti, ascendenti o eredi ai sensi dell'art. 267 c.c., purché il termine non sia ancora scaduto.

Da quando decorre il termine annuale?

Dal giorno in cui la violenza è cessata. Se la coazione si è protratta nel tempo, il termine inizia a decorrere solo al termine della situazione coercitiva, non dal momento del riconoscimento.

Cosa succede se l'autore del riconoscimento era minorenne?

Il termine annuale non decorre finché il soggetto è minorenne: inizia a decorrere dal giorno del compimento dei diciotto anni, indipendentemente da quando la violenza è cessata.

È sufficiente qualsiasi forma di pressione per impugnare il riconoscimento?

No. La violenza deve essere tale da aver concretamente determinato il riconoscimento, escludendo o gravemente alterando la libertà di scelta dell'autore. Pressioni lievi o influenze morali ordinarie non integrano il vizio rilevante.

L'impugnazione per violenza è diversa dall'impugnazione per difetto di veridicità?

Sì. L'art. 265 c.c. riguarda un vizio della volontà (il riconoscimento può anche corrispondere al vero biologicamente). L'art. 263 c.c. riguarda invece l'insussistenza del rapporto biologico di filiazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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