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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 251 c.c. Autorizzazione al riconoscimento (1)

In vigore

Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice (2).

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In sintesi

  • Il figlio nato da persone con vincolo di parentela in linea retta all'infinito o collaterale di secondo grado può essere riconosciuto solo con autorizzazione del giudice.
  • Analogo regime si applica in presenza di vincolo di affinità in linea retta tra i genitori.
  • Il giudice valuta l'interesse del figlio e la necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio.
  • Il riconoscimento di una persona minore di età richiede in ogni caso l'autorizzazione giudiziale.

Regola l'autorizzazione giudiziale necessaria per riconoscere un figlio nato da persone legate da parentela in linea retta, collaterale di secondo grado o affinità in linea retta.

Ratio

La norma introduce un filtro giudiziario obbligatorio per i casi in cui tra i genitori esista un vincolo di parentela o affinità qualificato, situazioni nelle quali la legge avverte la necessità di una verifica rafforzata sull'interesse del figlio.

Analisi

Il primo comma individua tre categorie di vincoli che rendono obbligatoria l'autorizzazione: parentela in linea retta senza limiti di grado; parentela in linea collaterale di secondo grado (fratello-sorella); affinità in linea retta. Il riconoscimento non è vietato in assoluto, ma subordinato a una valutazione giudiziale centrata sull'interesse del figlio. Il secondo comma estende l'obbligo di autorizzazione a tutti i riconoscimenti di persone minorenni. La norma è stata riformulata dal d.lgs. n. 154/2013, che ha eliminato la distinzione tra figli incestuosi riconoscibili e non riconoscibili.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un genitore intenda riconoscere un figlio nato da una relazione con un parente in linea retta o collaterale di secondo grado, o da un rapporto di affinità in linea retta. Si applica altresì in tutti i casi di riconoscimento di un minore di età.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 250 c.c. (disciplina generale del riconoscimento), l'art. 253 c.c. (inammissibilità del riconoscimento), l'art. 254 c.c. (forme del riconoscimento) e con gli artt. 74-78 c.c. (parentela e affinità).

Domande frequenti

Il figlio nato da fratello e sorella può essere riconosciuto?

Sì, ma solo previa autorizzazione del giudice, il quale valuta l'interesse del figlio e la necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio.

Qual è il criterio per concedere l'autorizzazione?

Il giudice deve avere riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio. La valutazione è caso per caso.

Perché il riconoscimento di un minore richiede sempre l'autorizzazione?

Per garantire che l'atto risponda sempre al superiore interesse del minore, indipendentemente dalla presenza di vincoli di parentela.

L'autorizzazione è necessaria anche se entrambi i genitori sono d'accordo?

Sì. L'autorizzazione giudiziale è un requisito di legge non sostituibile dal consenso dei genitori.

Cosa si intende per affinità in linea retta?

I rapporti tra un coniuge e i parenti in linea retta dell'altro (es. suocero e nuora). Tali rapporti persistono anche dopo lo scioglimento del matrimonio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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