← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 924 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 922, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’ . Alla compensazione deiarticolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in euro 542.400 annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 1, .comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

In sintesi

  • Il comma 924 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri introdotti dal comma 922, quantificati in euro 542.400 annui a decorrere dall’anno 2026.
  • La copertura è strutturale (a regime, non una tantum) e si articola in due meccanismi: copertura ordinaria e compensazione dei riflessi su altri saldi.
  • Copertura ordinaria: a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del MEF ai sensi dell’art. 2 della L. 27 dicembre 2002, n. 288 (Legge di Bilancio 2003).
  • Compensazione degli effetti su fabbisogno e indebitamento netto mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (art. 1, c. 511, L. 27 dicembre 2006, n. 296).
  • La doppia copertura è tipica delle clausole tecniche delle leggi di bilancio per garantire la neutralità su tutti i saldi di finanza pubblica.
La struttura della clausola di copertura

Il comma 924 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) costituisce la clausola di copertura finanziaria degli oneri introdotti dal comma 922 della stessa legge. Gli oneri sono quantificati in euro 542.400 annui a decorrere dall’anno 2026, configurando una copertura strutturale (a regime, non una tantum). La clausola adotta una tecnica raffinata, articolandosi su due livelli: una copertura ordinaria degli oneri sul saldo netto da finanziare, e una compensazione degli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

La copertura ordinaria: l’art. 2 della L. 288/2002

Il primo livello di copertura attinge alle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 27 dicembre 2002, n. 288. Tale norma, contenuta nella Legge di Bilancio 2003, ha istituito un fondo MEF per la copertura di oneri derivanti da contenziosi e da definizioni transattive con soggetti pubblici e privati. Il fondo è tipicamente utilizzato per coprire spese non programmate o di natura puntuale, con erogazioni gestite direttamente dal MEF. La copertura del comma 924 attinge a queste risorse, riducendo la disponibilità per ulteriori interventi futuri.

La compensazione sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto

Il secondo livello della clausola opera sulla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati a loro volta in 542.400 euro annui a decorrere dal 2026. Tale compensazione è assicurata mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, istituito dall’art. 1, c. 511, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge di Bilancio 2007).

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (art. 1, c. 511, L. 296/2006)

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente è un meccanismo tecnico introdotto per gestire la differenza tra l’impatto contabile delle norme sul saldo netto da finanziare (che si calcola sui flussi di cassa o di competenza) e l’impatto sui saldi di fabbisogno (cassa) e indebitamento netto (criterio SEC 2010, calcolato sull’effetto economico delle operazioni). I tre saldi seguono regole contabili diverse e possono dare esiti divergenti per la stessa norma. Il Fondo serve appunto a riequilibrare questi divari, garantendo la neutralità complessiva della manovra sui parametri europei (Patto di Stabilità e Crescita, Reg. UE 2024/1263).

Il quadro contabile e la disciplina UE

La distinzione fra i tre saldi (saldo netto da finanziare, fabbisogno, indebitamento netto) deriva dalla disciplina contabile europea (SEC 2010, Regolamento UE 549/2013) e dalla Legge di contabilità e finanza pubblica (L. 31 dicembre 2009, n. 196). L’indebitamento netto, in particolare, è il parametro rilevante per il rispetto degli obblighi europei: non deve superare il 3% del PIL e, nel nuovo quadro di governance, deve rispettare il sentiero di aggiustamento concordato con la Commissione UE. La clausola del comma 924, garantendo la copertura su tutti e tre i saldi, soddisfa il principio di sostenibilità di finanza pubblica e il principio di copertura sancito dall’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

La natura strutturale dell’onere e della copertura

La formula «a decorrere dall’anno 2026» impiegata sia per l’onere sia per la copertura indica chiaramente la natura strutturale dell’intervento: il fabbisogno di 542.400 euro annui si consolida a regime e richiede una copertura permanente, anch’essa a regime. Sotto il profilo della pianificazione finanziaria, ciò significa che la dotazione del fondo MEF ex art. 2 L. 288/2002 e del fondo compensazione ex art. 1, c. 511, L. 296/2006 si riducono di pari importo annuo, riducendo la capienza per ulteriori coperture future.

I controlli e l’applicazione della clausola

L’applicazione della clausola è monitorata dalla Ragioneria Generale dello Stato, in sede di verifica dell’effettività della copertura, e dalla Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale dello Stato. La RGS, in particolare, verifica periodicamente la capienza dei fondi coinvolti e segnala eventuali sopravvenute insufficienze. La Corte dei conti può formulare rilievi in caso di scostamento dell’onere effettivo rispetto a quanto previsto in sede legislativa.

La tecnica della «copertura a doppio binario»

La clausola del comma 924 esemplifica la tecnica della copertura a doppio binario, ormai consolidata nelle leggi di bilancio italiane. Il legislatore non si limita a coprire l’onere sul saldo netto da finanziare (che è la rappresentazione di cassa del bilancio dello Stato), ma cura espressamente anche la compensazione degli effetti su fabbisogno e indebitamento netto, riconoscendo che i tre saldi possono divergere per ragioni contabili e che è necessaria una copertura coerente su tutti. La tecnica risponde alle esigenze europee di un controllo unitario sui parametri di finanza pubblica.

Implicazioni per i beneficiari del comma 922

Per i beneficiari della misura sostanziale prevista dal comma 922 (la cui specifica identità va verificata nel testo del comma richiamato), la copertura del comma 924 garantisce la continuità di finanziamento dell’intervento a regime. La natura strutturale dell’onere (542.400 euro annui dal 2026) consente di programmare attività o erogazioni su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, con la certezza che le risorse saranno disponibili anche negli esercizi futuri. L’effettiva erogazione resta comunque subordinata agli adempimenti procedurali e alle modalità previste dalla disciplina sostanziale del comma 922.

Considerazioni di sistema

Il comma 924 illustra come le leggi di bilancio contemporanee combinino tecniche di copertura sempre più sofisticate, dovendo conciliare esigenze di politica pubblica con vincoli europei stringenti. Il ricorso ai fondi tecnici (fondo MEF ex art. 2 L. 288/2002, fondo compensazione ex art. 1, c. 511, L. 296/2006) consente flessibilità, ma riduce progressivamente la capienza degli stessi fondi, rendendo necessario un loro periodico rifinanziamento. La gestione attenta di queste leve è centrale per la sostenibilità complessiva del bilancio dello Stato e per il rispetto degli obblighi UE.

Domande frequenti

Cosa prevede il comma 924 LB 2026?

Il comma 924 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri introdotti dal comma 922 della stessa legge, quantificati in euro 542.400 annui a decorrere dall’anno 2026. La copertura è strutturale (a regime, non una tantum) e si articola su due livelli: (i) copertura ordinaria a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione del MEF ai sensi dell’art. 2 della L. 27 dicembre 2002, n. 288 (Legge di Bilancio 2003); (ii) compensazione degli effetti su fabbisogno e indebitamento netto mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, istituito dall’art. 1, c. 511, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Si tratta di una tipica clausola tecnica delle leggi di bilancio, finalizzata a garantire la neutralità su tutti i saldi di finanza pubblica.

Cos’è il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari?

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, istituito dall’art. 1, c. 511, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge di Bilancio 2007), è un meccanismo tecnico utilizzato per gestire la differenza tra l’impatto contabile delle norme sul saldo netto da finanziare e l’impatto sui saldi di fabbisogno (cassa) e indebitamento netto (criterio SEC 2010). I tre saldi seguono regole contabili diverse e possono divergere per la stessa norma (ad esempio per effetto dell’attualizzazione di contributi pluriennali o per sfasature fra competenza e cassa). Il Fondo riequilibra questi divari, garantendo la neutralità complessiva sui parametri europei. La sua dotazione è periodicamente rifinanziata dalle leggi di bilancio.

Quali sono i tre saldi di finanza pubblica?

I tre saldi di finanza pubblica sono: (i) saldo netto da finanziare, differenza fra entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato, espresso in competenza; (ii) fabbisogno del settore statale, differenza fra incassi e pagamenti, espresso in cassa; (iii) indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, calcolato secondo i criteri economici del SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013), che è il parametro rilevante per il rispetto degli obblighi europei (deficit non superiore al 3% del PIL e sentiero di aggiustamento concordato con la Commissione UE nel nuovo quadro di governance Reg. UE 2024/1263). I tre saldi possono divergere per la stessa misura; il legislatore deve assicurare una copertura coerente su tutti, come fa il comma 924 con la sua «copertura a doppio binario».

Cosa significa «copertura strutturale»?

La copertura strutturale è una copertura finanziaria di carattere permanente, riferita a oneri che si consolidano a regime e non si esauriscono in un singolo esercizio. La formula «a decorrere dall’anno 2026», impiegata dal comma 924 sia per l’onere sia per la copertura, indica chiaramente la natura strutturale: il fabbisogno di 542.400 euro annui si consolida a regime e richiede una copertura permanente, anch’essa a regime. Differisce dalla copertura una tantum (riferita al solo esercizio di riferimento) e dalla copertura pluriennale finita (riferita a un numero predeterminato di anni). Sotto il profilo della pianificazione finanziaria, la copertura strutturale riduce la capienza dei fondi tecnici (art. 2 L. 288/2002 e art. 1, c. 511, L. 296/2006) di pari importo annuo, limitando lo spazio per ulteriori interventi futuri.

Chi controlla l’effettività della copertura?

L’effettività della copertura è monitorata da più soggetti: (i) la Ragioneria Generale dello Stato (RGS), che verifica ex ante la capienza dei fondi coinvolti e segnala periodicamente eventuali sopravvenute insufficienze; (ii) la Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale dello Stato (giudizio annuale sul bilancio consuntivo dello Stato); (iii) l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, organismo indipendente istituito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 243, che valuta la coerenza della copertura con i parametri di finanza pubblica; (iv) la Commissione europea, che valuta l’impatto complessivo della manovra di bilancio sui parametri di stabilità nel quadro del nuovo Patto di Stabilità e Crescita (Reg. UE 2024/1263). La pluralità di controlli garantisce la solidità della tecnica di copertura.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.