Comma 591 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Estende all’anno 2026 l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 (decreto Milleproroghe 2024), nel limite di 11,7 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter.
Testo coordinato
. Le disposizioni di cui all’ , convertito,articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 con modificazioni, dalla , si applicano anche con riferimento all’anno 2026, nel limite dilegge 23 febbraio 2024, n. 18 11,7 milioni di euro per l’anno 2026. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro per l’anno 2026.
Norme modificate da questi commi
- Art. 88 TUIR (comma 591): Sopravvenienze attive da contributi pubblici per i beneficiari imprese: regime di tassazione ordinaria o differita
- Art. 74 TUIVA (comma 591): Regime IVA speciale per l’editoria, rilevante per le imprese editoriali eventualmente beneficiarie
- Art. 21 Costituzione (comma 591): Libertà di manifestazione del pensiero e tutela del pluralismo informativo, fondamento delle misure di sostegno all’editoria
In sintesi
Inquadramento e natura della norma
Il comma 591 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) costituisce norma di proroga di una misura introdotta dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (cosiddetto Milleproroghe 2024), convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. L’art. 17-ter, comma 1, del D.L. 215/2023, oggetto del richiamo, disciplina contributi a sostegno di settori specifici (in particolare nel comparto dell’editoria e dell’informazione, secondo il contenuto della disposizione originaria), per i quali la legge di bilancio 2026 rinnova l’applicabilità e la copertura finanziaria.
Il limite di spesa stabilito (11,7 milioni di euro per l’anno 2026) rappresenta il tetto massimo di operatività della misura, secondo lo schema consolidato delle «misure entro limiti di spesa». Si tratta di una formula utilizzata frequentemente per le agevolazioni e i contributi pubblici: una volta esaurito il plafond, le ulteriori domande non vengono accolte, indipendentemente dalla loro fondatezza nel merito.
La tecnica della proroga «al netto» delle modifiche
La norma richiama anche «in quanto compatibili» le disposizioni dei commi 2 e 3 del medesimo art. 17-ter, che disciplinano modalità attuative (monitoraggio del tetto di spesa, modalità di erogazione, criteri di riparto, oneri amministrativi). La formula «in quanto compatibili» opera una sorta di rinvio mobile, lasciando all’amministrazione un margine di adeguamento delle modalità operative alle specifiche condizioni del 2026.
Si tratta di una tecnica legislativa frequente per evitare il proliferare di disposizioni nuove: la disciplina sostanziale è quella del Milleproroghe 2024 (e dei relativi atti attuativi), salvo necessari adattamenti operativi. Il professionista che assiste un cliente potenzialmente beneficiario deve quindi consultare congiuntamente il D.L. 215/2023, la L. 18/2024 di conversione, e i decreti attuativi già emanati o in emanazione, per ricostruire compiutamente la disciplina applicabile.
Profili contabili e di gestione
Lo stanziamento di 11,7 milioni per il 2026 segue la disciplina ordinaria della contabilità statale (L. 31 dicembre 2009, n. 196). Le risorse sono allocate sullo stato di previsione del Ministero competente per materia (Ministero dell’economia, Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l’informazione e l’editoria, o altro a seconda della natura specifica della misura). Le risorse vengono erogate ai beneficiari secondo le procedure stabilite dal decreto attuativo.
Il tetto di spesa è gestito tipicamente con sistema di prenotazione delle risorse o con valutazione ex post in base al rapporto tra domande pervenute e plafond disponibile, con eventuale riduzione proporzionale dei contributi se la richiesta complessiva supera la dotazione.
Profili fiscali per i beneficiari
Per i beneficiari (in tipo imprese, considerato l’ambito ipotizzabile dell’editoria e informazione), i contributi seguono il regime fiscale ordinario dei contributi pubblici. L’art. 88 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) qualifica i contributi a fondo perduto come sopravvenienze attive, con possibilità di scelta tra tassazione immediata e tassazione differita (per i contributi destinati a beni ammortizzabili, mediante imputazione a riduzione del costo del bene).
Ai fini IVA, il contributo è ordinariamente fuori campo (art. 2, comma 3, lett. a, del D.P.R. 633/1972) se non integra il corrispettivo di una prestazione. Per la disciplina specifica dei contributi all’editoria, occorre verificare le disposizioni di settore (L. 7 marzo 2001, n. 62, sull’editoria; L. 30 dicembre 2018, n. 145; provvedimenti del Dipartimento per l’informazione e l’editoria).
Coordinamento con altri contributi all’editoria
Il settore dell’editoria e dell’informazione fruisce di una pluralità di misure di sostegno (contributi diretti, agevolazioni fiscali, credito d’imposta per investimenti pubblicitari, fondo per il pluralismo informativo). Il professionista che assiste imprese editoriali o emittenti radiotelevisive locali deve verificare attentamente la cumulabilità tra i diversi strumenti, in base alle specifiche disposizioni di ciascuno. La regola generale del divieto di doppio finanziamento delle stesse spese (richiamata anche in altre disposizioni di questa legge di bilancio, ad esempio il comma 558) impone trasparenza completa nelle domande di contributo.
Conclusioni operative
Il comma 591 ha portata operativa importante per i soggetti del settore editoriale e informativo (presumibilmente, in base al contesto del D.L. 215/2023), che vedono prorogata per il 2026 una misura di sostegno già operativa. Per il professionista commercialista che assiste imprese del settore, le indicazioni operative sono: verificare l’effettiva ammissibilità del cliente in base ai requisiti del D.L. 215/2023; monitorare la pubblicazione di eventuali decreti attuativi 2026 che specifichino modalità operative; predisporre con cura la domanda nel rispetto del tetto di spesa; documentare adeguatamente l’assenza di altri contributi pubblici sulle stesse spese, per evitare contestazioni di cumulo. La cifra (11,7 milioni) appare adeguata a una misura settoriale ma il rispetto della tempistica è cruciale: prima si presenta la domanda, maggiore è la probabilità di rientrare nel plafond.
Domande frequenti
Cosa prevede l’art. 17-ter, comma 1, del D.L. 215/2023 richiamato dal comma 591?
L’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (cosiddetto Milleproroghe 2024), convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, contiene disposizioni di proroga o di sostegno a settori specifici, presumibilmente nel comparto dell’editoria e dell’informazione in base al contesto del provvedimento. La legge di bilancio 2026 rinnova per il 2026 l’applicabilità di tali disposizioni nel limite di 11,7 milioni di euro. Per la precisa identificazione della misura, il professionista deve consultare il testo del D.L. 215/2023 e della L. 18/2024 di conversione, nonché gli eventuali decreti attuativi adottati. La tecnica del richiamo per relationem è molto frequente nelle leggi di bilancio.
Cosa significa «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2 e 3»?
È una formula di rinvio condizionato: le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 17-ter del D.L. 215/2023 (che disciplinano tipicamente modalità di erogazione, monitoraggio del tetto di spesa, eventuali criteri di riparto) si applicano anche per il 2026 prorogato dalla legge di bilancio, ma solo nella misura in cui risultino «compatibili» con la nuova annualità e le relative condizioni operative. La clausola di compatibilità permette all’amministrazione di adattare le modalità operative del Milleproroghe 2024 al contesto del 2026, ad esempio aggiornando termini, soglie o procedure tecniche, senza richiedere una disciplina nuova. Si tratta di tecnica legislativa frequente per evitare la duplicazione di norme.
Cosa succede se le domande superano il plafond di 11,7 milioni?
Il limite di spesa di 11,7 milioni per il 2026 è tassativo: una volta esaurito il plafond, le ulteriori domande non sono finanziabili. Le tecniche più comuni di gestione del tetto sono due: la prenotazione delle risorse in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande (con principio «chi prima arriva») o la valutazione ex post con eventuale riduzione proporzionale degli importi qualora le richieste complessive eccedano il plafond. La scelta dipende dal decreto attuativo. Il professionista che assiste imprese interessate deve quindi presentare la domanda il più tempestivamente possibile, presidiando la pubblicazione del decreto e le finestre temporali di apertura della procedura.
I contributi sono cumulabili con altre misure di sostegno al settore editoriale?
Dipende dalle specifiche disposizioni del D.L. 215/2023 e del relativo decreto attuativo, nonché dalle disposizioni delle singole misure concorrenti. La regola generale è che i contributi pubblici per le medesime finalità non sono cumulabili (principio di non duplicazione del finanziamento pubblico). Tuttavia, contributi destinati a finalità o componenti di spesa diverse possono coesistere. Il settore editoriale è assistito da una pluralità di misure (contributi diretti, fondo per il pluralismo, credito d’imposta per investimenti pubblicitari, agevolazioni IVA per editoria specifica): il professionista che cura la domanda deve mappare attentamente tutte le agevolazioni richieste o ottenute, per dichiararle correttamente e evitare contestazioni successive di cumulo indebito.
I contributi ricevuti da una società editoriale concorrono al reddito imponibile IRES?
Sì: i contributi a fondo perduto ricevuti da un’impresa concorrono ordinariamente alla formazione del reddito imponibile come sopravvenienze attive (art. 88 del TUIR, D.P.R. 917/1986). Per i contributi destinati a beni ammortizzabili (es. macchinari per la stampa, sistemi informatici per la distribuzione digitale), l’impresa può scegliere la tassazione differita mediante imputazione a riduzione del costo del bene, con conseguente minor ammortamento deducibile. Per i contributi a copertura di costi correnti (es. spese di produzione, costi del personale), la tassazione è integrale nell’esercizio. Ai fini IVA, il contributo è ordinariamente fuori campo (art. 2, comma 3, lett. a, D.P.R. 633/1972). Per le imprese editoriali può rilevare anche la disciplina specifica IVA del settore editoria (art. 74 del medesimo decreto).