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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 780 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al e al raggiungimento degliregolamento (UE) 2023/955 obiettivi previsti dal piano sociale per il clima, le amministrazioni e gli organismi responsabili dell’attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. In conformità all’ , le funzioni di audit del piano sociale per ilallegato III del regolamento (UE) 2023/955 clima sono svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

In sintesi

  • Gli atti del Piano sociale per il clima (Regolamento UE 2023/955) restano soggetti ai controlli ordinari di legalità, amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.
  • Le verifiche europee sui requisiti di ammissibilità e sul raggiungimento degli obiettivi sono fatte salve.
  • L’audit del Piano è affidato all’IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea), in posizione di indipendenza funzionale.
  • IGRUE può avvalersi delle Ragionerie territoriali dello Stato per i controlli su misure e investimenti realizzati a livello territoriale.
  • Coerenza con l’allegato III del Reg. UE 2023/955 che richiede una funzione di audit indipendente.
Il Piano sociale per il clima nel Regolamento UE 2023/955

Il comma 780 della Legge di Bilancio 2026 disciplina il sistema dei controlli sul Piano sociale per il clima, lo strumento di finanziamento europeo istituito dal Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023. Il Piano italiano si inserisce nell’ambito del Fondo sociale per il clima dell’UE, destinato a sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese e gli utenti dei trasporti vulnerabili nell’ambito della transizione energetica, in particolare in vista dell’estensione del sistema ETS al trasporto stradale e all’edilizia (ETS2) a partire dal 2027.

L’Italia, come ogni Stato membro, ha predisposto un proprio Piano sociale per il clima che, una volta approvato dalla Commissione, viene attuato con risorse di provenienza UE integrate da risorse nazionali. La gestione è affidata a soggetti pubblici designati come responsabili di misure e investimenti specifici.

Doppio livello di controllo: ordinario ed europeo

Il comma 780 stabilisce due principi cardine. Primo: gli atti delle amministrazioni e degli organismi responsabili dell’attuazione del Piano sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità, amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. Significa che nulla cambia rispetto ai presidi nazionali consolidati: controlli della Corte dei conti (D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile), controlli interni delle amministrazioni (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286), controlli di legittimità sugli atti.

Secondo: sono fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea sui requisiti di ammissibilità degli interventi e sul raggiungimento degli obiettivi del Piano. Si tratta dei controlli che la Commissione europea, in collaborazione con la Corte dei conti europea e con l’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), esegue secondo il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (Regolamento finanziario UE) e il Regolamento (UE) 2023/955.

Il ruolo cardine dell’IGRUE

L’elemento qualificante del comma 780 è l’attribuzione delle funzioni di audit del Piano sociale per il clima all’IGRUE – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea – del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L’IGRUE è già titolare delle funzioni di audit per i fondi strutturali europei (FESR, FSE+, FEAMPA, JTF) e per il PNRR (come previsto dall’art. 8 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13). L’attribuzione del Piano clima ne conferma il ruolo di autorità di audit unica per le risorse europee in Italia.

La norma sottolinea la posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dell’IGRUE rispetto alle strutture che gestiscono il Piano. Questa indipendenza è condizione richiesta dall’allegato III del Regolamento (UE) 2023/955, che impone agli Stati membri di garantire una funzione di audit imparziale, separata dalle strutture di programmazione e attuazione. La separazione organizzativa interna alla RGS consente di rispondere al requisito senza creare nuovi organismi.

Il supporto delle Ragionerie territoriali

Per i controlli sulle misure e gli investimenti realizzati a livello territoriale, l’IGRUE può avvalersi delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), articolazioni periferiche della RGS distribuite sul territorio. Si tratta di una scelta efficiente: le RTS hanno già competenze di controllo amministrativo-contabile sugli enti locali e sugli interventi territoriali, e possono integrare le verifiche IGRUE con conoscenze di prossimità. La catena dell’audit diventa così verticalmente integrata: IGRUE come autorità centrale, RTS come braccio operativo periferico.

Coerenza con il modello PNRR

L’impianto del comma 780 ricalca il modello adottato per il PNRR: autorità di audit centralizzata presso IGRUE, indipendenza funzionale, supporto operativo delle strutture decentrate. Si tratta di un’architettura collaudata che riduce i tempi di set-up e garantisce coerenza nella metodologia di controllo applicata ai fondi europei. La convergenza dei modelli è un valore aggiunto sia per la Commissione (interlocutore istituzionale unico) sia per i soggetti attuatori (regole di controllo uniformi).

Domande frequenti

Cos’è il Piano sociale per il clima del Regolamento UE 2023/955?

È uno strumento di finanziamento europeo istituito dal Regolamento (UE) 2023/955, destinato a sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese e gli utenti dei trasporti vulnerabili nell’ambito della transizione energetica. La sua ragione d’essere è legata all’estensione del sistema ETS (Emissions Trading System) al trasporto stradale e all’edilizia, in vigore dal 2027 (ETS2), che potrebbe avere impatti significativi sulle bollette energetiche e sui costi dei trasporti. Il Fondo sociale per il clima compensa questi impatti finanziando interventi di efficienza energetica negli edifici, sostegni temporanei al reddito, mobilità sostenibile per i più vulnerabili. Ogni Stato membro presenta alla Commissione un proprio Piano sociale per il clima, articolato in misure e investimenti, che viene approvato e poi attuato con risorse UE integrate da risorse nazionali.

Perché l’audit è affidato all’IGRUE e non a un altro organismo?

L’IGRUE – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea – è la struttura della Ragioneria generale dello Stato già competente per i rapporti finanziari con l’UE e titolare delle funzioni di audit sui principali fondi europei: fondi strutturali (FESR, FSE+, FEAMPA, JTF), PNRR (art. 8 D.L. 13/2023), Fondo asilo migrazione integrazione, Fondo sicurezza interna. Affidare all’IGRUE anche il Piano clima permette di valorizzare competenze già consolidate, evitando la creazione di nuovi organismi e garantendo coerenza metodologica. L’allegato III del Regolamento UE 2023/955 richiede una funzione di audit indipendente: l’IGRUE, separato organizzativamente dalle strutture di gestione, soddisfa il requisito senza necessità di soluzioni ad hoc.

Cosa significa «indipendenza funzionale e organizzativa» dell’IGRUE?

L’indipendenza funzionale significa che, nello svolgimento delle attività di audit, l’IGRUE non riceve istruzioni dalle strutture che gestiscono il Piano sociale per il clima e non risponde gerarchicamente a esse. L’indipendenza organizzativa significa che l’IGRUE è collocato in un ramo dell’organizzazione RGS distinto da quello cui sono affidate le funzioni di programmazione e attuazione del Piano. La separazione è essenziale per evitare conflitti di interesse: chi controlla non deve essere chi gestisce. Il requisito è imposto dal diritto europeo (art. 63 Regolamento UE 2018/1046 sul Regolamento finanziario, allegato III Reg. UE 2023/955) e risponde a un principio generale di good governance dei fondi pubblici: chi verifica deve essere strutturalmente terzo rispetto a chi spende.

Cosa controllano in concreto le Ragionerie territoriali dello Stato?

Le Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) sono articolazioni periferiche della Ragioneria generale dello Stato, distribuite in ciascuna provincia. Storicamente svolgono controlli amministrativo-contabili sugli enti locali e sugli interventi territoriali. Nell’ambito del comma 780, le RTS supportano l’IGRUE nelle verifiche relative alle misure e agli investimenti del Piano sociale per il clima realizzati sui territori: efficienza energetica di edifici, mobilità sostenibile locale, sostegni a famiglie e microimprese. In concreto, le RTS effettuano sopralluoghi, esaminano la documentazione di spesa, verificano la conformità agli obiettivi del Piano e segnalano eventuali irregolarità all’IGRUE, che ne tiene conto nelle relazioni di audit destinate alla Commissione europea. È un modello collaudato già applicato al PNRR e ai fondi strutturali.

I controlli ordinari nazionali continuano ad operare in parallelo?

Sì, e questo è un punto chiave del comma 780. La norma sottolinea che gli atti delle amministrazioni responsabili dell’attuazione del Piano restano soggetti ai «controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti». Significa che continuano ad operare i controlli della Corte dei conti (preventivi di legittimità sugli atti, controlli successivi sulla gestione, giudizi di responsabilità amministrativa secondo il Codice di giustizia contabile D.Lgs. 174/2016), i controlli interni (D.Lgs. 286/1999), i controlli del responsabile della prevenzione corruzione (L. 190/2012). L’audit IGRUE si aggiunge a questi presidi nazionali e dialoga con i controlli europei: si crea un sistema multilivello che rafforza complessivamente la regolarità della spesa, senza sovrapposizioni inutili.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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