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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 767 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. È atteso un decreto interministeriale (lavoro, salute, economia) di rideterminazione degli importi delle prestazioni di cui al D.M. 19 novembre 2008. Fino all’emanazione, le prestazioni continuano negli importi vigenti. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 febbraio 2009, il Fondo di cui all’ , è ulteriormentearticolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

In sintesi

  • Incremento del Fondo non autosufficienze di cui all’art. 1, c. 1187, L. 296/2006: +30 mln per il 2026 e +27 mln annui dal 2027.
  • Finalità: rideterminazione degli importi delle prestazioni previste dal D.M. 19 novembre 2008 (G.U. n. 26/2009) a favore dei non autosufficienti gravi e gravissimi.
  • Rinvio implicito al decreto interministeriale di rideterminazione degli importi (non emanato).
  • Misura strutturale dal 2027 in poi, coerente con la riforma della non autosufficienza (L. 33/2023).
  • Possibile area più pertinente: DISABILITÀ o SANITÀ, anziché INFRASTRUTTURE_TRASPORTI.
L’incremento del Fondo non autosufficienze

Il comma 767 della Legge di Bilancio 2026 incrementa il Fondo per le non autosufficienze di cui all’art. 1, comma 1187, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) di 30 milioni di euro per l’anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. L’incremento è finalizzato esplicitamente alla «rideterminazione degli importi delle prestazioni» previste dall’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 19 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2009).

Il Fondo non autosufficienze: cornice generale

Il Fondo non autosufficienze, istituito dalla legge finanziaria 2007, è lo strumento di finanziamento delle prestazioni rivolte alle persone con grave o gravissima disabilità che si trovano in condizione di non autosufficienza. Le risorse sono ripartite annualmente tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia, previa intesa in Conferenza unificata.

Le Regioni utilizzano i fondi per finanziare interventi domiciliari (assistenza domiciliare integrata, contributo per assistente personale), interventi di sollievo per i caregiver, prestazioni di vita indipendente. Una quota significativa (di norma ~50%) è destinata espressamente alle persone con disabilità gravissima, secondo la definizione del D.M. 26 settembre 2016 (criteri tecnici).

Il D.M. 19 novembre 2008 e le sue prestazioni

Il decreto interministeriale del 19 novembre 2008, citato espressamente dal comma 767, ha definito le prestazioni economiche aggiuntive a favore delle persone con disabilità gravissime. Si tratta di un assegno mensile finalizzato a sostenere i costi dell’assistenza continuativa, che si aggiunge agli istituti di base (indennità di accompagnamento, eventuali contributi regionali).

Gli importi del 2008 sono rimasti per anni invariati, perdendo potere d’acquisto in modo significativo. Il comma 767 fornisce ora la copertura finanziaria per il loro adeguamento, demandando ad un successivo atto la rideterminazione effettiva delle cifre. Il dettaglio operativo è rimesso all’esecutivo: la norma di bilancio finanzia, il decreto attuativo (presumibilmente nuovamente del Ministro del lavoro, di concerto con salute ed economia) ridetermina gli importi.

Coerenza con la riforma della non autosufficienza

L’intervento si inserisce nel solco della riforma avviata con la L. 23 marzo 2023, n. 33 (delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane) e proseguita con il D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, che ha introdotto la nuova governance integrata socio-sanitaria per gli anziani non autosufficienti. La rideterminazione degli importi del 2008 fa parte del processo di aggiornamento progressivo degli istituti di sostegno, in attesa della piena operatività della prestazione universale per la non autosufficienza prevista dal D.Lgs. 29/2024 in fase sperimentale (art. 34).

La natura strutturale dell’incremento

L’importo di 27 milioni annui «a decorrere dall’anno 2027» indica che si tratta di una misura strutturale, non una tantum. Il differenziale tra 2026 (30 mln) e 2027 in poi (27 mln) riflette probabilmente un costo iniziale di avvio leggermente superiore (necessario per coprire arretrati o spese di transizione) che si normalizza dal secondo anno. Le Regioni potranno così programmare l’erogazione degli importi rideterminati a regime, con una base di copertura stabile nel tempo.

Inquadramento di area

Va segnalato che il tema del comma 767 è palesemente diverso da quello di INFRASTRUTTURE_TRASPORTI: si tratta di una norma di welfare e politiche sociali, riferita alla disabilità e alla non autosufficienza. L’area più coerente sarebbe DISABILITÀ o, in subordine, SANITÀ. Il riferimento nel campo «area_suggerita» segnala questa eventuale ricollocazione.

Profili operativi per i cittadini

Per le famiglie e i caregiver di persone non autosufficienti, l’effetto concreto del comma 767 sarà visibile solo dopo l’emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione: gli importi attualmente percepiti resteranno tali fino all’atto attuativo. È opportuno monitorare le comunicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della propria Regione, che a sua volta dovrà recepire le nuove tabelle nei propri atti di programmazione del Fondo.

Domande frequenti

Cos’è il Fondo non autosufficienze e come funziona?

Il Fondo non autosufficienze è uno strumento finanziario istituito dall’art. 1, comma 1187, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Le sue risorse sono ripartite ogni anno tra le Regioni con decreto interministeriale (lavoro, salute, economia), previa intesa in Conferenza unificata. Le Regioni le utilizzano per finanziare interventi a favore delle persone con grave o gravissima disabilità: assistenza domiciliare integrata, contributi per assistenti personali, supporti per i caregiver familiari, progetti di vita indipendente. Una quota rilevante (di norma circa il 50% delle risorse) è vincolata espressamente a favore delle persone con disabilità gravissima, individuate secondo i criteri del D.M. 26 settembre 2016. Il Fondo si affianca alle prestazioni nazionali (indennità di accompagnamento) e agli interventi sanitari, costituendo un pilastro del sistema di sostegno alla non autosufficienza.

Quali prestazioni saranno rideterminate?

Il comma 767 fa espresso riferimento alle prestazioni di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 19 novembre 2008 (G.U. n. 26 del 2 febbraio 2009). Si tratta dell’assegno mensile aggiuntivo destinato a sostenere le persone con disabilità gravissima, finalizzato a coprire i costi dell’assistenza continuativa che si aggiungono all’indennità di accompagnamento. L’importo del 2008 è rimasto a lungo invariato, perdendo potere d’acquisto: il comma 767 fornisce la copertura per aggiornarlo. La rideterminazione effettiva sarà operata da un successivo decreto interministeriale, che dovrà quantificare i nuovi importi e modalità di erogazione. Fino all’emanazione di quel decreto, le prestazioni continuano ad essere erogate negli importi vigenti.

Quando saranno effettivamente aumentate le prestazioni?

Il comma 767 fornisce la copertura finanziaria, ma il momento concreto dell’aumento dipende dall’emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione degli importi. Sulla base della prassi consolidata, si può ipotizzare che il decreto sia emanato nel primo semestre 2026, dopo le interlocuzioni tecniche tra Ministero del lavoro, Ministero della salute e Ministero dell’economia. Le Regioni dovranno poi recepirlo nei propri atti di programmazione e le ASL/Comuni dovranno aggiornare gli importi corrisposti ai beneficiari. Tempistica realistica per percepire gli importi rideterminati: 6-9 mesi dall’entrata in vigore della LB 2026, con possibile riconoscimento degli arretrati dall’inizio del 2026. È opportuno seguire le comunicazioni del Ministero e della propria Regione.

L’incremento è una tantum o strutturale?

L’incremento è strutturale a partire dal 2027. La norma quantifica due importi distinti: 30 milioni di euro per il solo 2026 e 27 milioni di euro annui «a decorrere dall’anno 2027», formula che indica una previsione stabilmente confermata negli esercizi successivi. La differenza di 3 milioni tra 2026 e gli anni successivi riflette probabilmente un costo iniziale leggermente superiore, dovuto ad esigenze di avvio del nuovo regime (eventuale riconoscimento di arretrati, spese amministrative). Per le famiglie e gli operatori sociali la novità importante è la stabilizzazione: dal 2027 in poi le risorse rideterminate sono garantite a regime e le Regioni possono programmare le politiche di non autosufficienza su una base certa.

Come si raccorda il comma 767 con la riforma della non autosufficienza della L. 33/2023?

Il comma 767 si inserisce nel percorso di aggiornamento progressivo degli istituti di sostegno alla non autosufficienza, avviato con la L. 23 marzo 2023, n. 33 (delega al Governo) e proseguito con il D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, che ha introdotto la nuova governance socio-sanitaria integrata per gli anziani non autosufficienti. Il D.Lgs. 29/2024, all’art. 34, ha previsto in via sperimentale la prestazione universale per la non autosufficienza, destinata in particolare ai «grandi anziani» con bisogno assistenziale gravissimo. L’aumento del Fondo del comma 767 non sostituisce questa prestazione sperimentale, ma rafforza l’ossatura del sistema preesistente, garantendo continuità di copertura nelle more della piena operatività della riforma.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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