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Art. 164 c.c. Simulazione delle convenzioni matrimoniali
In vigore
È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali. Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.
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In sintesi
Simulazione convenzioni matrimoniali: terzi possono provare, controdichiarazioni scritte vincolano solo con unanime consenso parti.
Ratio
La possibilità di provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali attraverso controdichiarazioni scritte riflette il principio che la forma pubblica non deve trasformarsi in uno schermo assoluto per frodi. La norma consente ai terzi (soprattutto creditori) di dimostrare l'apparenza fittizia di un accordo patrimoniale per proteggere i loro diritti. Al contempo, la simulazione fra i coniugi stessi è regolata da controdichiarazioni che vincolano solo chi sottoscrive e chi acconsente.
Analisi
L'articolo autorizza i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali per mezzo di controdichiarazioni (o altri mezzi di prova), rompendo così il monopolio della forma pubblica quale fondamento della realtà del negozio. Le controdichiarazioni scritte (cioè accordi segreti fra i coniugi che contraddistinguono la vera volontà rispetto all'atto pubblico) hanno effetto solo fra coloro che le sottoscrivono e con simultaneo consenso di tutte le parti originarie della convenzione. La simultaneità e l'unanimità sono requisiti ristretti: non è sufficiente il successivo accordo bilaterale dei coniugi, né basta il consenso tacito.
Quando si applica
La norma ricorre quando sorga il sospetto o la prova che l'atto pubblico di convenzione matrimoniale non rispecchi la vera volontà dei coniugi. Esempi: coniugi dichiarano comunione legale in atto pubblico ma intendevano segretamente separazione; oppure stipulano donazione fittizia nelle convenzioni. I terzi (creditori, eredi di terzi interessati) possono offrire controdichiarazioni o altri elementi per provare la non conformità dell'atto alla realtà volitiva.
Connessioni
Strettamente collegata all'art. 162 c.c. (forma convenzioni) e all'art. 163 c.c. (modifica convenzioni). Rimanda alla disciplina generale della simulazione (art. 1414 c.c.) e della prova dei negozi giuridici (artt. 2697-2712 c.c.). Tocca anche il diritto dei terzi di contestare la validità apparente di atti che pregiudichino la loro sfera giuridica (diritto alla prova).
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