Comma 165 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° marzo 2026 (modificato dal D.L. 200/2025, art. 14). Stanziamento di 100 milioni di euro per il 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, finalizzato al completamento dei piani di recupero occupazionale ex art. 44, c. 11-bis del D.Lgs. 148/2015.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessari provvedimenti operativi INPS (circolari, messaggi, moduli telematici) per la gestione delle domande e decreti del Ministero del lavoro per il riconoscimento di nuovi piani di recupero per singole crisi aziendali. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. 200 Articolo 14
165. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto , sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro perlegislativo 14 settembre 2015, n. 148 l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del , convertito, con modificazioni, dalla . Perdecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 legge 28 gennaio 2009, n. 2 l’anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo’ destinare le risorse stanziate ai sensi del primo periodo anche alle finalita’ di cui all’ , convertito, con modificazioni,articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dalla . Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l’INPSlegge 21 giugno 2017, n. 96 effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.
Norme modificate da questi commi
- Art. 1 Costituzione (comma 165): Repubblica fondata sul lavoro: tutela in caso di crisi industriale
- Art. 38 Costituzione (comma 165): Diritto al mantenimento e all’assistenza per i lavoratori coinvolti in crisi
- Art. 51 TUIR (comma 165): Reddito di lavoro dipendente: tassazione dei trattamenti CIGS e in deroga
- Art. 23 DPR 600/73 Accertamento (comma 165): Ritenute INPS sui trattamenti di integrazione salariale
In sintesi
Inquadramento e finalità
Il comma 165 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), come modificato dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, è una norma di finanziamento dedicata agli ammortizzatori sociali. Stanzia 100 milioni di euro per il 2026 per consentire il completamento dei piani di recupero occupazionale — tipici della grande crisi industriale italiana — previsti dall’art. 44, c. 11-bis del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ossia il Testo Unico degli ammortizzatori sociali. L’area di intervento è il lavoro e la sicurezza sociale, non le infrastrutture: si segnala area_suggerita LAVORO_CONTRATTI.
Cosa sono i piani di recupero occupazionale
I piani di recupero occupazionale (PRO) sono strumenti previsti dall’art. 44, c. 11-bis del D.Lgs. 148/2015 a favore dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali complesse di rilevanza nazionale e nei tavoli di crisi presso il Ministero del lavoro o lo SIVAC. Consentono il prolungamento di trattamenti di integrazione salariale e l’attivazione di percorsi di ricollocazione, formazione, autoimprenditorialità e accompagnamento al lavoro. Si rivolgono tipicamente ai settori in ristrutturazione: siderurgico, automotive, elettrodomestici, telecomunicazioni, grande distribuzione.
Il Fondo sociale per occupazione e formazione
Le risorse gravano sul Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall’art. 18, c. 1, lett. a) del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. È lo strumento finanziario centrale per gli interventi straordinari di sostegno al reddito e alle politiche attive, alimentato da risorse statali e da risparmi rivenienti dalla riduzione di altre spese di settore. Le risorse del Fondo sono gestite dal Ministero del lavoro in raccordo con l’INPS, che eroga materialmente le prestazioni.
La doppia destinazione: piani recupero e art. 53-ter D.L. 50/2017
Per il solo anno 2026 il legislatore introduce una flessibilità di destinazione: il Ministero del lavoro può utilizzare le risorse, oltre che per i piani di recupero, anche per le finalità dell’art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. L. 21 giugno 2017, n. 96). Tale norma disciplina la CIGS in deroga per le aree di crisi industriale complessa riconosciute dal MISE (oggi MIMIT). La doppia destinazione consente di gestire in modo elastico le esigenze emergenti, evitando il rischio di residui non utilizzati su una destinazione e carenze sull’altra.
Il ruolo dell’INPS e il monitoraggio semestrale
Il comma 165 prevede espressamente un presidio di controllo: l’INPS deve effettuare il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’erogazione delle prestazioni, dandone riscontro almeno semestralmente al Ministero del lavoro. La ratio è duplice: (a) garantire il rispetto del limite delle disponibilità finanziarie (100 mln), evitando sforamenti; (b) consentire al Ministero di rimodulare in corso d’anno la destinazione (piani recupero vs. art. 53-ter) sulla base dell’andamento effettivo. Si tratta del medesimo schema utilizzato per altre misure di welfare a domanda (es. SFL e AdI dei commi 158-160).
Profilo fiscale dei trattamenti
I trattamenti di integrazione salariale (CIGS, CIGS in deroga) erogati nell’ambito dei piani di recupero occupazionale costituiscono reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), assoggettati a tassazione ordinaria IRPEF con applicazione delle ritenute di legge da parte dell’ente erogatore (INPS) ex art. 23 del D.P.R. 600/1973 (Accertamento). Concorrono inoltre alla formazione dell’ISEE secondo le regole del D.P.C.M. 159/2013. Le prestazioni di accompagnamento al lavoro e formazione sono invece tipicamente non imponibili.
Implicazioni per il consulente del lavoro
Per il consulente del lavoro e il commercialista che assistono aziende in crisi o lavoratori coinvolti in piani di recupero, le implicazioni operative sono: (i) verificare l’eligibilità dell’azienda o del lavoratore al PRO o alla CIGS in deroga ex art. 53-ter; (ii) gestire le pratiche INPS di richiesta del trattamento; (iii) presidiare le scadenze dei tavoli di crisi presso il Ministero del lavoro; (iv) coordinare il trattamento con eventuali misure di outplacement, ricollocazione e formazione professionale. Sul piano fiscale, va prestata attenzione al cumulo con altri redditi del nucleo familiare ai fini dello scaglione IRPEF e all’impatto ISEE per altre prestazioni.
Coordinamento con la riforma degli ammortizzatori sociali
Il comma 165 si inserisce nel quadro della riforma degli ammortizzatori sociali avviata con la L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) e proseguita con interventi successivi. La specificità dei piani di recupero occupazionale ex art. 44, c. 11-bis D.Lgs. 148/2015 è di costituire uno strumento residuale ma ad alta intensità, attivabile solo per le crisi più complesse e di rilevanza nazionale, dopo l’esaurimento degli ordinari strumenti CIGO/CIGS. Il rifinanziamento conferma la volontà del legislatore di mantenere attivo questo strumento di flessibilità per accompagnare le grandi ristrutturazioni industriali.
Domande frequenti
A chi si rivolgono i piani di recupero occupazionale?
I piani di recupero occupazionale (PRO) ex art. 44, c. 11-bis del D.Lgs. 148/2015 si rivolgono ai lavoratori coinvolti in crisi aziendali complesse di rilevanza nazionale e ai tavoli di crisi presso il Ministero del lavoro. Tipicamente interessano grandi gruppi industriali in ristrutturazione (siderurgico, automotive, elettrodomestici, telecomunicazioni, grande distribuzione) per i quali si rendono necessari interventi straordinari di prolungamento degli ammortizzatori, ricollocazione, formazione e accompagnamento al lavoro. L’attivazione richiede il riconoscimento dello stato di crisi da parte del MIMIT e del Ministero del lavoro.
Cosa è la CIGS in deroga ex art. 53-ter D.L. 50/2017?
L’art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. L. 96/2017) disciplina la CIGS in deroga riconosciuta nelle aree di crisi industriale complessa individuate dal MIMIT (ex MISE) ai sensi della L. 7 agosto 2012, n. 134. Si tratta di un’estensione del trattamento ordinario di integrazione salariale a casistiche che, per durata o caratteristiche aziendali, non sarebbero coperte. Il comma 165 consente per il 2026 di utilizzare i 100 mln stanziati anche per questa finalità, in alternativa o in aggiunta ai piani di recupero ex art. 44, c. 11-bis D.Lgs. 148/2015.
Come funziona il monitoraggio INPS?
L’INPS, ente erogatore delle prestazioni, è tenuto a un controllo costante dei flussi di spesa sui 100 mln stanziati, garantendo il rispetto del limite finanziario complessivo. I dati di monitoraggio — numero domande, importi erogati, durata trattamenti, suddivisione tra piani di recupero e art. 53-ter — devono essere comunicati al Ministero del lavoro almeno semestralmente. In caso di esaurimento anticipato delle risorse, l’INPS sospende l’accoglimento di nuove domande. La logica è quella tipica delle misure a tetto di spesa: ordine cronologico delle istanze e first come, first served.
I trattamenti sono tassati IRPEF?
Sì. I trattamenti di integrazione salariale (CIGS, CIGS in deroga, prolungamenti CIGS nei piani di recupero) sono redditi di lavoro dipendente ex art. 51 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), assoggettati a IRPEF ordinaria con scaglioni progressivi. L’INPS applica le ritenute alla fonte ex art. 23 del D.P.R. 600/1973 (Accertamento), con eventuali conguagli in dichiarazione (modello 730 o Redditi PF). Le prestazioni di accompagnamento al lavoro, formazione e outplacement sono invece tipicamente non imponibili, in quanto rimborsi o sostegni finalizzati. Tutti i trattamenti concorrono al calcolo dell’ISEE.
Servono decreti attuativi?
Il comma 165 non rinvia espressamente a decreti attuativi dedicati: la disciplina si applica direttamente sulla base del quadro normativo già esistente (art. 44, c. 11-bis D.Lgs. 148/2015 e art. 53-ter D.L. 50/2017). Saranno tuttavia necessari provvedimenti operativi INPS (circolari e messaggi) per definire le modalità di presentazione delle domande, i moduli, i flussi telematici e i tempi di istruttoria. Inoltre, l’attivazione di nuovi piani di recupero per singole aziende richiede appositi decreti del Ministero del lavoro con il riconoscimento dello stato di crisi, sulla base delle istanze al tavolo MIMIT.