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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 193 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 30 dicembre 2025. Il comma 193 incrementa progressivamente il Fondo ex art. 1, c. 3, lett. f), L. 247/2007 (lavori usuranti) per effetto della disciplina del comma 189, con corrispondente aggiornamento dell’art. 7, c. 1 del D.Lgs. 67/2011.

Testo coordinato

. Per effetto di quanto stabilito dal comma 189 il Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 , è incrementato di 4 milioni di euro per l’anno 2027, di 11 milioni di euro per l’anno 2028, di 15dicembre 2007, n. 247 milioni di euro per l’anno 2029, di 16 milioni di euro per l’anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto .legislativo 21 aprile 2011, n. 67

In sintesi

  • Il comma 193 incrementa il Fondo di cui all’art. 1, c. 3, lett. f) della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (legge attuativa del Protocollo Welfare 2007), che finanzia il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti a lavori usuranti.
  • L’incremento è conseguenza di quanto stabilito dal comma 189 (intervento sulla disciplina del beneficio).
  • Importi: +4 mln 2027, +11 mln 2028, +15 mln 2029, +16 mln 2030 e +17 mln annui a decorrere dal 2031.
  • Aumento corrispondente degli importi di cui all’art. 7, c. 1 del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (regolamento attuativo del pensionamento per lavori usuranti).
  • L’intervento è di area PENSIONI, non infrastrutture/trasporti.
Inquadramento e area di intervento

Il comma 193 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) è una norma di copertura finanziaria che incrementa il Fondo dedicato al pensionamento anticipato dei lavoratori addetti a lavori usuranti, per effetto della modifica sostanziale disposta dal comma 189 (al quale il comma 193 si raccorda espressamente). L’area di intervento è il sistema previdenziale, non le infrastrutture e i trasporti: si segnala area_suggerita PENSIONI.

Il Fondo lavori usuranti: cosa è e a chi serve

Il Fondo ex art. 1, c. 3, lett. f) della L. 24 dicembre 2007, n. 247 è lo strumento finanziario dedicato al pensionamento anticipato dei lavoratori che hanno svolto mansioni particolarmente faticose e pesanti. La definizione di lavoro usurante è recata dal D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, regolamento attuativo che individua le quattro categorie: (i) lavori in galleria, cava o miniera; (ii) lavori nelle cassoni ad aria compressa; (iii) lavori svolti dai palombari; (iv) lavori ad alte temperature; nonché le lavorazioni a catena, i conducenti di mezzi di trasporto pubblico collettivo per il trasporto persone con capienza non inferiore a 9 posti, e il lavoro notturno (con requisiti specifici).

Il beneficio previdenziale

Il pensionamento anticipato per lavori usuranti consente di accedere alla pensione con requisiti agevolati di anzianità e contribuzione rispetto ai requisiti ordinari della L. 214/2011 (riforma Fornero). I requisiti precisi variano in funzione della tipologia di lavoro usurante e dell’anzianità di attività in tale mansione, secondo le tabelle allegate al D.Lgs. 67/2011. L’accesso è subordinato alla presentazione di domanda all’INPS entro le finestre annuali fissate, alla certificazione delle attività usuranti e al rispetto del tetto di spesa autorizzato.

L’incremento finanziario progressivo

Il comma 193 dispone un incremento progressivo del Fondo: +4 mln per il 2027, +11 mln 2028, +15 mln 2029, +16 mln 2030 e +17 mln annui a regime dal 2031. La progressione crescente riflette l’effetto stock: il numero di beneficiari del nuovo regime introdotto dal comma 189 cresce anno dopo anno, fino a stabilizzarsi a regime. L’incremento del Fondo si traduce in un parallelo aggiornamento degli importi di cui all’art. 7, c. 1 del D.Lgs. 67/2011, che è la disposizione regolamentare che fissa i tetti di spesa annui per il beneficio.

Profilo fiscale della pensione lavori usuranti

La pensione erogata in base al regime lavori usuranti è un reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, c. 2, lett. a) del D.P.R. 917/1986 (TUIR), assoggettata a IRPEF ordinaria con scaglioni progressivi. L’INPS, ente erogatore, applica le ritenute alla fonte ex art. 23 del D.P.R. 600/1973 (Accertamento). Il pensionato cumula la pensione con eventuali altri redditi (immobiliari, da capitale, da lavoro autonomo o dipendente, nei limiti di cumulabilità previsti per la specifica gestione previdenziale). In dichiarazione, il pensionato presenta tipicamente modello 730 (se non ha altri redditi complessi) o Redditi PF.

Il tetto di spesa e la finestra annuale

La disciplina del pensionamento per lavori usuranti opera entro un tetto di spesa annuo rigoroso: se le domande presentate eccedono le risorse disponibili, l’INPS applica un meccanismo di differimento dell’accesso alla pensione, fino a riassorbimento dell’eccedenza nel tetto degli anni successivi. L’incremento disposto dal comma 193 amplia la capienza del tetto, riducendo il rischio di slittamenti e migliorando la certezza temporale dell’accesso al beneficio per i lavoratori in possesso dei requisiti.

Coordinamento con il comma 189

Il comma 193 si raccorda espressamente al comma 189: l’incremento del Fondo è conseguenza diretta delle modifiche sostanziali apportate dal 189 alla disciplina del beneficio. Per cogliere appieno l’impatto della norma occorre quindi leggere i due commi unitariamente. La tecnica legislativa è la stessa adottata per il SFL (cc. 158 e 160): un comma sostanziale (189) e un comma di copertura (193).

Implicazioni per il consulente del lavoro

Per il consulente del lavoro e il commercialista che assistono lavoratori potenzialmente eleggibili: (i) verificare i requisiti di anzianità e attività usurante con riferimento alle tabelle del D.Lgs. 67/2011; (ii) presentare la domanda INPS entro le finestre annuali (tipicamente entro il 1° marzo dell’anno precedente al pensionamento); (iii) raccogliere la documentazione probatoria dell’attività usurante svolta (contratti, libri matricola, certificazioni datoriali, dichiarazioni di Cassa Edile per il settore edile, dichiarazioni INPS); (iv) valutare l’impatto fiscale del pensionamento anticipato sull’intero reddito imponibile del nucleo familiare.

Domande frequenti

Quali sono i lavori usuranti previsti dal D.Lgs. 67/2011?

Il D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 individua le seguenti categorie: lavori in galleria, cava o miniera; lavori nei cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavorazioni vetro cavo; lavori in spazi ristretti con tensione superficiale; lavori di asportazione amianto; lavorazioni a catena; conducenti di mezzi di trasporto pubblico collettivo (capienza non inferiore a 9 posti); lavoro notturno con specifici requisiti di durata e continuità. Ciascuna categoria richiede un’anzianità specifica nella mansione usurante.

Come si dimostra l’attività usurante?

La prova dell’attività usurante richiede una documentazione articolata: contratti di lavoro e libro matricola aziendale; dichiarazione del datore di lavoro sulle mansioni effettivamente svolte; per il settore edile, certificazioni della Cassa Edile; per il lavoro notturno, turni di servizio e prospetti paga; estratto contributivo INPS. La domanda va presentata all’INPS entro il 1° marzo dell’anno precedente a quello in cui si vogliono maturare i requisiti pensionistici. Il consulente del lavoro coordina la raccolta documentale e la trasmissione telematica.

Cosa succede se le domande superano il tetto di spesa?

Quando le domande eccedono la capienza del Fondo, l’INPS applica un differimento dell’accesso al pensionamento: le domande in eccesso vengono spostate sull’anno successivo, con criterio di ordine cronologico di presentazione e/o di anzianità di maturazione dei requisiti. L’incremento del Fondo disposto dal comma 193 (4 mln 2027, fino a 17 mln annui dal 2031) riduce il rischio di slittamenti, ampliando la capienza del tetto. Per il lavoratore, l’effetto pratico è una maggiore certezza temporale del momento di accesso alla pensione.

La pensione lavori usuranti è tassata IRPEF?

Sì. La pensione di anzianità per lavori usuranti è un reddito di lavoro dipendente ex art. 49, c. 2, lett. a) del D.P.R. 917/1986 (TUIR), assoggettata a IRPEF ordinaria con applicazione delle ritenute alla fonte da parte dell’INPS ex art. 23 del D.P.R. 600/1973 (Accertamento). Il pensionato può presentare modello 730 (se non ha redditi complessi) o Redditi PF, con eventuali conguagli per detrazioni e cumulo con altri redditi. La pensione concorre alla formazione dell’ISEE per altre prestazioni agevolate (sanità, casa, scuola).

Quali sono i requisiti contributivi minimi?

I requisiti variano in funzione della categoria di lavoro usurante e dell’anzianità di attività in tale mansione, secondo le tabelle allegate al D.Lgs. 67/2011. In linea generale occorre: (i) anzianità contributiva minima (tipicamente 35 anni o equivalente); (ii) età anagrafica ridotta rispetto al regime ordinario (tipicamente 61-62 anni); (iii) periodo minimo di attività usurante, generalmente almeno metà della vita lavorativa o gli ultimi 7 anni su 10. I requisiti sono soggetti agli adeguamenti automatici alla speranza di vita ex art. 12 del D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010. Si raccomanda sempre una verifica preventiva all’INPS o tramite patronato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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