- Il comma 67 disciplina l'applicazione della rivalutazione dei commi 65 e 66 alle imprese assicurative individuate dall'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
- L'IVASS adotta un proprio regolamento per stabilire le modalità attuative e applicative della disciplina.
- Le imprese assicurative applicano la facoltà previa verifica di coerenza con la struttura degli impegni finanziari del proprio portafoglio assicurativo.
- La verifica tutela la solvibilità delle imprese e gli assicurati, in linea con la disciplina Solvency II.
Comma 67 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Regolamento IVASS recante modalità attuative dei commi 65 e 66 per le imprese assicurative. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Per le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 , le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall’Istituto persettembre 2005, n. 209 la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
Norme modificate da questi commi
- Art. 7 D.Lgs. 446/97 IRAP (comma 67): regole speciali IRAP per le imprese assicurative coordinate con la rivalutazione
- Art. 111 TUIR (comma 67): regole speciali TUIR per le imprese di assicurazione e riassicurazione
- Art. 1 TUB (comma 67): coordinamento con il sistema di vigilanza prudenziale del settore finanziario
Inquadramento
Il comma 67 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce una disciplina speciale per l'applicazione della rivalutazione degli attivi prevista dai commi 65 e 66 alle imprese assicurative. La norma rinvia all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - l'adozione di un regolamento che disciplini le modalità attuative e applicative, riconoscendo così le peculiarità del settore assicurativo rispetto alle altre imprese.
Il perimetro soggettivo
La norma richiama l'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Tale disposizione individua le imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate a operare nel territorio italiano sotto la vigilanza dell'IVASS, comprendendo sia le imprese italiane sia le sedi secondarie di imprese di Stati terzi. L'ambito si estende quindi a un settore caratterizzato da una struttura patrimoniale e finanziaria peculiare, in cui gli attivi sono in larga parte destinati a garantire impegni assicurativi a lungo termine, in particolare nei rami vita e nei prodotti di accumulo.
Il rinvio alla disciplina regolamentare IVASS
Il comma 67 affida all'IVASS l'adozione di un proprio regolamento che disciplini le modalità attuative dei commi 65 e 66. La scelta del legislatore è coerente con i poteri di vigilanza prudenziale dell'Autorità e con la sua competenza tecnica sui profili contabili, di valutazione degli attivi e di tutela degli assicurati. Il regolamento dovrà coordinarsi con le regole prudenziali Solvency II, recepite nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, e con i principi contabili applicabili al settore (IFRS 17 per i contratti assicurativi, IFRS 9 per gli strumenti finanziari).
La verifica di coerenza con il portafoglio
Una caratteristica saliente della disciplina è che le imprese assicurative applicano la rivalutazione previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Si tratta di una clausola di salvaguardia tecnico-prudenziale: la rivalutazione degli attivi non deve compromettere l'equilibrio attivo-passivo (asset-liability management) che sta alla base della solvibilità assicurativa. In particolare, per le polizze rivalutabili e le gestioni separate, il valore degli attivi sottostanti incide direttamente sulla determinazione del rendimento retrocesso agli assicurati e sulla composizione delle riserve tecniche.
Coordinamento con Solvency II
Il quadro prudenziale di riferimento è la direttiva 2009/138/CE (Solvency II), recepita dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Il regime Solvency II richiede una valutazione market-consistent degli attivi e dei passivi, con un capitale di solvibilità (SCR) calcolato per coprire il rischio di mercato, di credito, di sottoscrizione e operativo. Una rivalutazione facoltativa degli attivi potrebbe incidere sui requisiti di capitale, sulla volatilità del fondi propri ammissibili e sul calcolo del MCR (Minimum Capital Requirement). Il regolamento IVASS dovrà quindi armonizzare la disciplina interna con le regole prudenziali europee.
Aspetti contabili e fiscali
Sul piano contabile, le imprese assicurative italiane applicano in larga parte gli IFRS in forza del Regolamento UE 1606/2002. La rivalutazione del comma 65 dovrà quindi essere coordinata con i principi IAS/IFRS, in particolare con l'IFRS 17 sui contratti assicurativi e con l'IFRS 9 sugli strumenti finanziari. Sul piano fiscale, la disciplina si coordina con le regole speciali per le imprese assicurative previste dal TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e dalla normativa IRAP (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), con particolare riferimento alle riserve tecniche e alla deducibilità degli accantonamenti.
Implicazioni operative
Per il professionista che assiste compagnie assicurative o per gli operatori del settore, le indicazioni sono: (i) attendere l'emanazione del regolamento IVASS che fisserà modalità e termini di applicazione; (ii) valutare ex ante la coerenza della rivalutazione con la struttura degli impegni assicurativi, coinvolgendo l'attuario e la funzione risk management; (iii) coordinare con la funzione di gestione del rischio (ai sensi dell'art. 30-bis del D.Lgs. 209/2005) e con la funzione attuariale; (iv) verificare l'impatto sui requisiti Solvency II e sui fondi propri ammissibili; (v) curare la disclosure verso il mercato e gli assicurati, in particolare sulle gestioni separate eventualmente interessate dalla rivalutazione.
Domande frequenti
A quali imprese si applica la disciplina speciale del comma 67?
Il comma 67 si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione individuate dall'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Si tratta degli operatori autorizzati a operare nel territorio italiano sotto la vigilanza dell'IVASS, comprendendo sia le imprese italiane sia le sedi secondarie di imprese di Stati terzi. La disciplina copre quindi l'intero settore assicurativo, riconoscendone le peculiarità rispetto agli altri operatori economici. La specialità deriva dal fatto che gli attivi assicurativi sono destinati a garantire impegni a lungo termine verso gli assicurati, e una loro rivalutazione richiede un coordinamento con il quadro prudenziale Solvency II e con i principi contabili IFRS 17 e IFRS 9.
Qual è il ruolo del regolamento IVASS nell'attuazione dei commi 65-66?
L'IVASS adotta un proprio regolamento che disciplina le modalità attuative e applicative della rivalutazione e del vincolo a riserva indisponibile dei commi 65 e 66 per le imprese assicurative. Il regolamento dovrà coordinarsi con le regole prudenziali Solvency II, recepite dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, e con i principi contabili IFRS applicabili al settore. Spetta all'IVASS individuare termini, procedure, requisiti documentali, eventuali limiti quantitativi e modalità di interazione con i requisiti di capitale di solvibilità. La scelta del legislatore di rinviare a una fonte regolamentare riflette la specialità tecnica del settore e la competenza dell'Autorità di vigilanza.
In cosa consiste la verifica di coerenza con la struttura degli impegni assicurativi?
Si tratta di una clausola di salvaguardia prudenziale: le imprese assicurative possono applicare la facoltà di rivalutazione solo previa verifica di coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio. In pratica, la rivalutazione non deve compromettere l'equilibrio attivo-passivo (asset-liability management) che è alla base della solvibilità assicurativa. La verifica coinvolge tipicamente l'attuario e la funzione risk management, ai sensi degli artt. 30-bis e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Per le polizze rivalutabili e le gestioni separate, la valutazione è particolarmente delicata perché il valore degli attivi incide direttamente sui rendimenti retrocessi agli assicurati e sulla composizione delle riserve tecniche.
Come si coordina la rivalutazione con il regime Solvency II?
Il regime Solvency II, recepito dal D.Lgs. 209/2005 come modificato dal D.Lgs. 74/2015, impone una valutazione market-consistent degli attivi e dei passivi assicurativi, con un capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) calcolato per coprire i rischi di mercato, di credito, di sottoscrizione e operativi. Una rivalutazione facoltativa degli attivi può incidere sui requisiti di capitale, sulla volatilità dei fondi propri ammissibili e sul calcolo del Minimum Capital Requirement. Il regolamento IVASS dovrà armonizzare la disciplina interna con le regole prudenziali europee, garantendo che la facoltà di rivalutazione non si traduca in una riduzione della solidità patrimoniale a tutela degli assicurati.
Quali sono gli impatti contabili della rivalutazione per le imprese assicurative?
Le imprese assicurative italiane applicano in larga parte i principi contabili internazionali IAS/IFRS in forza del Regolamento UE 1606/2002. La rivalutazione del comma 65 dovrà quindi essere coordinata con l'IFRS 17 sui contratti assicurativi (entrato in vigore dal 1° gennaio 2023) e con l'IFRS 9 sugli strumenti finanziari. La rappresentazione contabile del maggior valore degli attivi, l'effetto sulle gestioni separate, l'impatto sulle riserve tecniche e sui ricavi assicurativi sono temi che richiedono un'analisi tecnica caso per caso. Il regolamento IVASS fornirà le indicazioni applicative necessarie. Sul piano fiscale, la rivalutazione si coordina con il TUIR (D.P.R. 917/1986) e con la disciplina IRAP del D.Lgs. 446/1997.