Comma 258 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Banche Risparmio
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesa la delibera annuale CONSOB di determinazione dei contributi per il 2026, che dovrà recepire i nuovi tre criteri di parametrazione. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. All’ , il comma 3 è sostituito dal seguente:articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 «
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attività di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell’integrità dei mercati, della capacità contributiva dei soggetti vigilati nonché della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti».
Norme modificate da questi commi
- Art. 47 Costituzione (comma 258): Tutela costituzionale del risparmio come ratio della vigilanza CONSOB
- Art. 53 Costituzione (comma 258): Principio di capacità contributiva applicato analogicamente ai prelievi parafiscali
- Art. 5 TUB (comma 258): Finalità e destinatari della vigilanza nel settore bancario, in coordinamento con quella CONSOB
In sintesi
Quadro normativo: l'autofinanziamento della CONSOB
Il comma 258 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) riscrive il comma 3 dell'art. 40 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, norma che disciplina il sistema di autofinanziamento della Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Si tratta di un meccanismo, ormai consolidato, comune alle principali autorità indipendenti italiane (Banca d'Italia, IVASS, AGCM, ARERA, AGCOM), in cui il funzionamento dell'organo regolatore è finanziato direttamente dai soggetti regolati attraverso prelievi parafiscali. L'art. 40 della L. 724/1994, nella sua versione originaria e nelle successive modifiche, ha definito il perimetro del fabbisogno finanziario annuale (comma 1) e i criteri della contribuzione (comma 3): è proprio quest'ultimo che la Legge di Bilancio 2026 oggi sostituisce integralmente.
La nuova formulazione: criteri di parametrazione più ampi
La nuova versione del comma 3 stabilisce che «Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza». Fin qui, sostanziale continuità con il testo previgente. La novità sta nella seconda parte: «Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attività di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell'integrità dei mercati, della capacità contributiva dei soggetti vigilati nonché della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti». La norma fissa dunque tre criteri di parametrazione: (a) costi complessivi delle attività di vigilanza, distinti in due categorie (vigilanza sui singoli soggetti e attività sistemiche a tutela del risparmio e dell'integrità dei mercati); (b) capacità contributiva dei vigilati; (c) complessità delle operazioni poste in essere.
I tre criteri: una lettura sistematica
Il primo criterio (costi delle attività di vigilanza) ancora la contribuzione al principio del beneficio: chi è vigilato paga in misura proporzionata ai costi che la propria vigilanza genera per l'Autorità. La distinzione tra costi specifici per il vigilato e costi sistemici per la tutela del risparmio recepisce la dottrina e la giurisprudenza che hanno chiarito come l'attività della CONSOB non si esaurisca nella supervisione diretta dei singoli soggetti, ma includa anche attività di sistema (vigilanza sui mercati, abuso di mercato, antiriciclaggio finanziario, prospetti, fondi). Il secondo criterio (capacità contributiva) richiama esplicitamente il principio costituzionale dell'art. 53 Cost., applicato analogicamente ai prelievi parafiscali: la contribuzione non può essere irragionevolmente sproporzionata rispetto alla forza economica del vigilato. Il terzo criterio (complessità delle operazioni) consente di modulare la contribuzione in base al rischio di vigilanza prodotto dal singolo soggetto: un operatore che esegue operazioni semplici e standardizzate richiede meno risorse di vigilanza rispetto a un operatore che svolge attività complesse e ad alta intensità regolamentare (per esempio derivati, OPA, prodotti finanziari complessi).
I soggetti vigilati dalla CONSOB
Il novero dei soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB è ampio e si ricava dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, TUF) e dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) per le materie di competenza. Comprende, fra gli altri: società quotate (art. 119 TUF), intermediari finanziari abilitati a prestare servizi e attività di investimento (artt. 5-bis e ss. TUF), società di gestione del risparmio (artt. 33 e ss. TUF), emittenti strumenti finanziari, società di revisione, gestori di sedi di negoziazione e controparti centrali, depositari centrali. La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 40 L. 724/1994 si applica a tutti questi soggetti, ferma restando la facoltà della CONSOB di articolare la contribuzione per categorie omogenee attraverso delibera annuale.
Inquadramento sistematico
La norma si inserisce in un percorso più ampio di razionalizzazione del finanziamento delle autorità indipendenti italiane, già avviato con interventi normativi sulla Banca d'Italia (D.Lgs. 196/2015 e D.Lgs. 21/2024 di recepimento delle Direttive UE bancarie), sull'IVASS (D.Lgs. 209/2005, Codice delle assicurazioni private) e sull'AGCM (D.Lgs. 145/2007). Tutte queste autorità condividono il modello dell'autofinanziamento da parte dei soggetti regolati, ma con criteri di parametrazione differenziati. Sotto il profilo costituzionale, la disciplina trova fondamento nell'art. 47 Cost., che tutela il risparmio in tutte le sue forme e affida alla legge la disciplina del coordinamento e controllo dell'esercizio del credito, e nell'art. 41 Cost., sull'iniziativa economica privata orientata anche a fini sociali. La contribuzione obbligatoria dei vigilati è stata oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, che ha riconosciuto la legittimità del modello purché rispettoso del principio di proporzionalità e di capacità contributiva (analogicamente applicato).
La delibera annuale CONSOB: profili procedurali
La determinazione concreta delle contribuzioni avviene con delibera annuale della CONSOB, sottoposta secondo la prassi all'esame del Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La delibera fissa, per ciascuna categoria di vigilati, le aliquote e le basi di calcolo (tipicamente parametri quantitativi come la capitalizzazione di mercato, il patrimonio gestito, il volume delle transazioni, il numero di prospetti depositati). I vigilati sono tenuti a versare la contribuzione entro le scadenze fissate dalla delibera, pena l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del TUF. Eventuali contestazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR Lazio in primo grado) ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera l), del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).
Effetti operativi per gli intermediari e le società quotate
Per le società quotate e gli intermediari finanziari, l'introduzione esplicita dei tre criteri (costi di vigilanza, capacità contributiva, complessità operativa) potrà tradursi in una rimodulazione delle contribuzioni nelle delibere CONSOB del 2026 e seguenti. Sarà opportuno per i compliance officer monitorare le delibere annuali e valutare l'eventuale incremento o riduzione del prelievo rispetto agli esercizi precedenti. Per la pianificazione finanziaria, occorrerà considerare che la contribuzione è costo di esercizio fiscalmente deducibile, ma il suo importo può variare significativamente in funzione dei criteri di parametrazione. La norma offre alla CONSOB margini più ampi per articolare differenze fra grandi operatori e piccoli operatori, con un effetto potenziale di redistribuzione del carico finanziario all'interno del sistema. Per il professionista che assiste i vigilati, è cruciale predisporre presentazioni tempestive di osservazioni nella fase di consultazione che precede l'adozione della delibera annuale, ove la CONSOB la apra.
Domande frequenti
Quali sono i nuovi criteri con cui la CONSOB determina le contribuzioni dovute dai vigilati?
Il comma 258 LB 2026 riscrive l'art. 40, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e fissa tre criteri di parametrazione: (a) i costi complessivi derivanti dalle attività di vigilanza svolte sui vigilati e di quelle poste in essere a tutela del risparmio e dell'integrità dei mercati; (b) la capacità contributiva dei soggetti vigilati; (c) la complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti. La CONSOB dovrà dunque articolare le sue delibere annuali tenendo conto di tutti e tre i criteri, con il vincolo che la contribuzione complessiva rimanga entro il limite del fabbisogno finanziario annuale dell'Autorità (art. 40, comma 1, L. 724/1994).
Chi sono i soggetti vigilati dalla CONSOB tenuti al versamento delle contribuzioni?
Sono i soggetti elencati dal Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e da norme correlate. In particolare: società quotate ex art. 119 TUF, intermediari abilitati a prestare servizi di investimento (banche, SIM, imprese di investimento), società di gestione del risparmio (SGR), società di revisione iscritte al registro tenuto dal MEF, emittenti strumenti finanziari quotati, gestori di sedi di negoziazione e di mercati regolamentati, depositari centrali, controparti centrali. Sono ricompresi anche gli intermediari assicurativi limitatamente ai prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) per le competenze CONSOB. La specifica platea soggetta a contribuzione per ciascuna categoria viene definita anno per anno dalla delibera CONSOB.
Cosa significa «capacità contributiva» applicata ai prelievi CONSOB?
Il riferimento alla capacità contributiva richiama analogicamente il principio costituzionale dell'art. 53 della Costituzione, normalmente applicato ai tributi. Nei prelievi parafiscali come quelli a favore delle Autorità indipendenti, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il principio opera con minore rigore ma esige comunque una ragionevole proporzionalità tra il prelievo e la forza economica del soggetto vigilato. In pratica significa che la CONSOB dovrà modulare le contribuzioni in base a parametri quantitativi (capitalizzazione, patrimonio gestito, volume di intermediazione, ricavi delle attività vigilate) e non potrà applicare contributi fissi sproporzionatamente onerosi per i piccoli operatori rispetto ai grandi.
Le contribuzioni CONSOB sono deducibili ai fini IRES?
Sì, le contribuzioni dovute alla CONSOB ai sensi dell'art. 40 della L. 724/1994 sono costi di esercizio inerenti all'attività d'impresa dei soggetti vigilati e quindi deducibili ai fini IRES secondo i principi generali dell'art. 109 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). La deducibilità segue il criterio di competenza dell'esercizio cui la contribuzione si riferisce. Vanno però verificate eventuali specificità del singolo intermediario (ad esempio le banche applicano regole proprie sui costi di vigilanza, alcune delle quali agganciate ai principi contabili IFRS). Anche ai fini IRAP le contribuzioni sono normalmente deducibili come componente negativa del valore della produzione, salvo non rientrino in voci specificamente escluse dal D.Lgs. 446/1997.
Come si può contestare una delibera CONSOB che fissa contribuzioni ritenute eccessive?
L'impugnazione della delibera CONSOB sui contributi annuali si propone davanti al TAR Lazio in primo grado, in giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera l), del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o, se anteriore, dalla piena conoscenza. Possibile in appello il ricorso al Consiglio di Stato. I motivi di ricorso più ricorrenti riguardano: (a) eccesso di potere per violazione dei criteri legali di parametrazione (oggi rafforzati dalla nuova formulazione del comma 3); (b) violazione del principio di proporzionalità e di capacità contributiva; (c) difetto di istruttoria nella determinazione del fabbisogno finanziario; (d) carenza di motivazione.