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Comma 57 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Banche Risparmio
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell’ , convertito, conarticolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 modificazioni, dalla , non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte inlegge 26 febbraio 2011, n. 10 bilancio, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 3 , convertito, con modificazioni, dalla .maggio 2016, n. 59 legge 30 giugno 2016, n. 119
Norme modificate da questi commi
- Art. 106 TUIR (comma 57): Rettifiche di valore su crediti per enti creditizi e finanziari
- Art. 53 TUB (comma 57): Vigilanza regolamentare di Banca d’Italia su patrimonio e adeguatezza
- Art. 47 Costituzione (comma 57): Tutela del risparmio e disciplina del sistema creditizio
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Una norma di coordinamento di sistema
Il comma 57 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) esclude espressamente l'applicabilità dei commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, alle attività per imposte anticipate (DTA - Deferred Tax Assets) iscritte in bilancio a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 56 del medesimo art. 1 della Legge di Bilancio 2026. Ulteriormente, esclude la rilevanza di tali DTA ai fini della differenza prevista dall'art. 11, comma 2, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, in materia di canone DTA dovuto dagli enti creditizi.
Il regime della trasformazione delle DTA
I commi richiamati dell'art. 2 del D.L. 225/2010 disciplinano il c.d. regime di trasformazione delle DTA in crediti d'imposta. La normativa consente, in presenza di perdite d'esercizio o di liquidazione coatta amministrativa, la trasformazione automatica delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Si tratta di un meccanismo di tutela introdotto a favore degli enti creditizi per garantire la riconoscibilità delle DTA ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza Basilea III (CET1), evitando deduzioni patrimoniali eccessive. Il comma 56-ter, in particolare, ha esteso il regime alle DTA derivanti da svalutazioni crediti e ad altri componenti negativi.
La ratio dell'esclusione
L'esclusione dal regime di trasformazione delle DTA generate ex comma 56 risponde a una logica di coordinamento sistemico. Le nuove DTA, presumibilmente generate da una specifica operazione contabile o fiscale prevista al comma 56 (verosimilmente riconducibile alla disciplina del contributo straordinario sulle banche), non possono beneficiare del meccanismo di trasformazione in credito d'imposta perché il legislatore intende evitare un duplicato vantaggio: chi già fruisce della disciplina del comma 56 non può sommarvi il regime di trasformazione automatica. Inoltre, l'esclusione previene effetti distorsivi sul calcolo del patrimonio di vigilanza e sulla determinazione del canone DTA dovuto ex art. 11 del D.L. 59/2016.
Il canone DTA e il D.L. 59/2016
L'art. 11 del D.L. 59/2016 ha introdotto, a seguito della procedura di infrazione UE sulla qualificazione delle DTA come aiuti di Stato, un canone annuo dovuto dagli enti creditizi sulla differenza tra le DTA trasformabili in credito d'imposta e le imposte effettivamente versate. Il canone, calcolato all'aliquota dell'1,5% sulla «differenza» di cui al comma 2 dell'art. 11, rappresenta la contropartita economica del beneficio prudenziale derivante dal regime di trasformazione. L'esclusione disposta dal comma 57 evita che le nuove DTA ex comma 56 entrino nel calcolo della base imponibile del canone, con effetto neutro sul gettito.
Inquadramento fiscale e contabile
Sul piano contabile, le DTA sono iscritte in bilancio ai sensi del principio contabile IAS 12 (o OIC 25 per le imprese che applicano i principi contabili nazionali), quando è probabile la disponibilità di redditi imponibili futuri sufficienti a consentirne il recupero. Sul piano fiscale, la deducibilità delle componenti che generano DTA è disciplinata, per gli enti creditizi, dall'art. 106, comma 3, TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) in materia di rettifiche di valore su crediti, e dall'art. 1, comma 1067, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di svalutazioni e perdite su crediti. Le DTA generate dal comma 56 - che presumibilmente concerne la disciplina del contributo bancario - seguiranno le regole ordinarie di recupero in compensazione attraverso utili imponibili futuri, senza beneficiare della trasformazione automatica.
Profili di vigilanza prudenziale
L'esclusione dal regime di trasformazione comporta che le nuove DTA siano qualificate, ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza Basilea III, come DTA «dipendenti da redditi futuri» e dunque soggette al limite di deduzione dal CET1 previsto dall'art. 36 del Regolamento UE 575/2013 (CRR). L'impatto sul patrimonio di vigilanza degli enti creditizi sarà pertanto strettamente correlato alla capacità futura di generare utili imponibili. Restano fermi i poteri di vigilanza della Banca d'Italia e della BCE nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (SSM), nonché gli obblighi di disclosure ai sensi del Pillar 3 di Basilea III. La norma incide quindi indirettamente sui requisiti patrimoniali del settore bancario italiano, in coerenza con il principio di stabilità del sistema creditizio ex art. 47 Cost.
Domande frequenti
Cosa sono le DTA e perché sono importanti per le banche?
Le DTA (Deferred Tax Assets, attività per imposte anticipate) sono iscrizioni di bilancio che rappresentano imposte già pagate o non ancora dedotte, recuperabili in futuro al ricorrere di determinate condizioni (utili imponibili). Per le banche sono rilevanti perché influiscono sul calcolo del patrimonio di vigilanza Basilea III: il Regolamento UE 575/2013 prevede infatti la deduzione delle DTA dal CET1 (Common Equity Tier 1), salvo le DTA trasformabili in credito d'imposta, che godono di un regime di salvaguardia introdotto dal D.L. 225/2010 per evitare impatti eccessivi sui requisiti patrimoniali.
Cosa significa che le DTA del comma 56 non si trasformano in credito d'imposta?
Significa che le imposte anticipate iscritte in bilancio per effetto del comma 56 della Legge di Bilancio 2026 non beneficiano del meccanismo automatico di conversione in credito d'imposta utilizzabile in compensazione, previsto dai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'art. 2 del D.L. 225/2010. Tali DTA dovranno essere recuperate secondo le regole ordinarie, attraverso utili imponibili futuri che le compensino. L'esclusione è coerente con la natura dell'operazione disciplinata dal comma 56 e con la volontà di evitare duplicazioni di vantaggio fiscale.
Le banche dovranno pagare il canone DTA anche su queste nuove imposte anticipate?
No. L'art. 11, comma 2, del D.L. 59/2016 prevede un canone annuo dell'1,5% sulla differenza tra DTA trasformabili e imposte versate. Il comma 57 esclude espressamente che le DTA generate ex comma 56 rilevino ai fini del calcolo di tale differenza. Si tratta di una semplificazione che evita oneri aggiuntivi sugli enti creditizi e che mantiene neutro il gettito fiscale derivante dalla disciplina del comma 56. Restano fermi gli obblighi ordinari di pagamento del canone per le altre DTA trasformabili già iscritte in bilancio sulla base della disciplina previgente.
Quali principi contabili regolano l'iscrizione delle DTA?
Per gli enti che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS, obbligatori per gli enti quotati e per la maggior parte delle banche italiane), l'iscrizione delle DTA è disciplinata dallo IAS 12, che richiede la verifica della probabilità di recupero attraverso utili imponibili futuri. Per le imprese che applicano i principi contabili nazionali (OIC), si applica il principio OIC 25, con criteri analoghi. La verifica di recuperabilità (probability test) deve essere effettuata a ogni chiusura di esercizio e documentata adeguatamente nella nota integrativa. La svalutazione delle DTA è obbligatoria se viene meno la probabilità di recupero.
Qual è l'impatto sul patrimonio di vigilanza Basilea III?
Le nuove DTA generate ex comma 56, non beneficiando della trasformazione automatica, sono qualificate come «DTA dipendenti da redditi futuri» ai fini del Regolamento UE 575/2013 (CRR). L'art. 36 del CRR prevede la deduzione di tali DTA dal CET1 oltre la soglia del 10% del patrimonio rilevante, con possibile ulteriore deduzione complessiva al 15%. L'impatto effettivo dipende dalla capacità reddituale prospettica dell'ente: banche con utili attesi elevati subiranno deduzioni patrimoniali contenute, mentre banche con prospettive reddituali deboli potrebbero registrare impatti più significativi sui ratios prudenziali Basilea III.