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Comma 896 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Giustizia
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all’ e , alarticolo 20, commi 1 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è attribuito un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2027.
Norme modificate da questi commi
- Art. 97 Costituzione (comma 896): Principi di buon andamento e imparzialità che orientano il reclutamento nella PA.
- Art. 33 Costituzione (comma 896): Libertà della ricerca scientifica e organizzazione degli enti di ricerca.
- Art. 73 TUIR (comma 896): Soggetti IRES e regime degli enti pubblici non commerciali rilevante per il CNR.
- Art. 51 TUIR (comma 896): Determinazione del reddito di lavoro dipendente per i futuri stabilizzati.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La finalità della norma
Il comma 896 della Legge di Bilancio 2026 destina al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato a garantire la continuità lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. La disposizione si inserisce in un percorso pluriennale, avviato con la cosiddetta riforma Madia, di superamento del precariato nella pubblica amministrazione e, in particolare, negli enti pubblici di ricerca.
Il riferimento all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017
L'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 disciplina due distinti percorsi di stabilizzazione. Il comma 1 consente alle amministrazioni pubbliche di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della legge, abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni con contratti a tempo determinato presso la stessa amministrazione, sia stato reclutato con procedure concorsuali e si trovi in servizio dopo il 28 agosto 2015. Il comma 2 prevede procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti, per il personale che abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Il riferimento congiunto a entrambi i commi rende il contributo utilizzabile per entrambe le forme di stabilizzazione.
Il CNR come ente pubblico di ricerca
Il CNR è il principale ente pubblico di ricerca italiano, disciplinato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 (recante «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca»). Il personale del CNR è soggetto al CCNL del comparto Istruzione e ricerca e alle regole speciali per il reclutamento dei ricercatori e tecnologi previste dallo stesso D.Lgs. 218/2016 e dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240 per la parte applicabile. Il contributo straordinario assicura le risorse necessarie per coprire gli oneri di stabilizzazione, che ricadono sul bilancio dell'ente, in continuità con analoghi stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio precedenti.
Profili contabili e di bilancio
Lo stanziamento è classificato come trasferimento corrente a enti pubblici. La sua iscrizione avviene nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il quadro istituzionale che vede tale dicastero come vigilante sul CNR. Per l'ente beneficiario, il contributo si rileva tra i ricavi della gestione caratteristica e va destinato esclusivamente alle finalità indicate dalla norma, secondo i principi di destinazione vincolata. Eventuali residui passivi seguono la disciplina dell'art. 34-bis della L. 31 dicembre 2009, n. 196.
Il quadro più ampio della stabilizzazione
Il fenomeno del precariato della ricerca italiana è oggetto di un dibattito pluriennale. Oltre all'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, rilevano l'art. 19 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 sui contratti flessibili e gli artt. 22, 23 e 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 sui contratti dei ricercatori universitari. Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis) ha previsto ulteriori facoltà assunzionali per gli enti di ricerca, mentre il D.Lgs. 218/2016 ha introdotto autonomia statutaria e finanziaria. Il contributo del comma 896 si pone in continuità con questi interventi e ne rafforza l'attuazione.
Profili giuslavoristici
Per i lavoratori beneficiari, l'effettiva stabilizzazione richiede comunque il possesso dei requisiti soggettivi e procedurali previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 75/2017. Eventuali contenziosi riguardano spesso il calcolo dell'anzianità di servizio, la natura del rapporto (subordinato o atipico) e la legittimità delle procedure di reclutamento iniziale. La giurisprudenza, sia ordinaria sia amministrativa, ha consolidato il principio per cui la stabilizzazione è una facoltà dell'amministrazione e non un diritto soggettivo del lavoratore, salvo il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Per il CNR, la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive riduce gli ostacoli economici alla stabilizzazione, ma non modifica i requisiti sostanziali per l'accesso al beneficio.
Profili previdenziali e contributivi
Il passaggio dal contratto a termine al contratto a tempo indeterminato non incide sui diritti pensionistici già maturati nei periodi precedenti, che restano integralmente riconosciuti ai fini contributivi presso l'INPS o, per chi rientra nel sistema, presso le casse di previdenza dei ricercatori. Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 disciplinano le casse autonome dei professionisti, mentre la generalità del personale CNR rientra nella Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) dell'INPS. La stabilizzazione comporta il consolidamento del trattamento accessorio (indennità di ricerca, eventuali compensi per progetti) secondo le tabelle del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021. Il TFR resta disciplinato dall'art. 2120 del codice civile, salvo le specifiche regole per il pubblico impiego.
Coordinamento con il PNRR e i bandi di ricerca
Il CNR è soggetto attuatore di numerose misure del PNRR (D.L. 6 maggio 2021, n. 59 e successivi provvedimenti) con scadenza tendenzialmente entro il 2026. I progetti PNRR hanno spesso richiesto l'assunzione di personale a tempo determinato, ampliando la platea dei potenziali destinatari di future stabilizzazioni. Il contributo straordinario del comma 896 si pone come supporto integrativo per facilitare il consolidamento di parte di questo personale al termine dei progetti PNRR. La gestione coordinata delle risorse, tra fondi PNRR e contributi nazionali, richiederà al CNR un'attenta programmazione del fabbisogno organico e il rispetto della pianta organica approvata dal Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del D.Lgs. 218/2016.
Domande frequenti
Chi sono i destinatari finali del contributo al CNR?
Il contributo è destinato al CNR come ente, ma ha finalità mirata al sostegno del personale precario in possesso dei requisiti dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Si tratta di lavoratori che hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni con contratti a tempo determinato presso il CNR, reclutati con procedure concorsuali (comma 1), oppure lavoratori per i quali sono previste procedure concorsuali riservate fino al 50 per cento dei posti (comma 2). L'individuazione concreta dei beneficiari spetta al CNR, secondo le procedure interne di stabilizzazione e nel rispetto della dotazione organica.
Il contributo è sufficiente a stabilizzare tutti i precari del CNR?
Il contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ha una dimensione contenuta rispetto alla totalità del personale precario del CNR, che conta diverse centinaia di unità. Il contributo costituisce, più che la copertura integrale degli oneri di stabilizzazione, un sostegno aggiuntivo alle ordinarie facoltà assunzionali dell'ente. La selezione dei beneficiari avverrà secondo l'ordine delle procedure interne, sulla base dei requisiti dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, della dotazione organica autorizzata e delle priorità strategiche dell'ente. Il quadro normativo continua a rinviare a successive disposizioni per il completamento del percorso di stabilizzazione.
Quali sono i requisiti per la stabilizzazione ex art. 20 D.Lgs. 75/2017?
L'art. 20, comma 1, richiede tre requisiti cumulativi: aver maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni con contratti a tempo determinato presso la stessa amministrazione; essere stati reclutati con procedure concorsuali; essere in servizio dopo il 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge delega 124/2015). Il comma 2 prevede una procedura alternativa, con concorsi riservati fino al 50 per cento dei posti per chi ha maturato tre anni di servizio anche non continuativo presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Per i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, l'art. 20 si coordina con il D.Lgs. 218/2016 e le specifiche regole di reclutamento.
Il contributo concorre al reddito imponibile del CNR?
Il CNR è un ente pubblico di ricerca, ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR. I contributi pubblici destinati all'attività istituzionale non concorrono alla formazione del reddito imponibile, mentre eventuali quote destinate ad attività commerciali (consulenze a pagamento, brevetti) seguono la disciplina dell'art. 144 TUIR. Nel caso di specie, la finalità istituzionale è chiara e il contributo è estraneo alla determinazione del reddito imponibile IRES. Ai fini IRAP, il CNR rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 446/1997 come amministrazione pubblica, con calcolo della base imponibile secondo il metodo retributivo dell'art. 10-bis.
Cosa accade alle risorse non utilizzate entro l'esercizio?
Trattandosi di trasferimento corrente a un ente pubblico vigilato, l'erogazione delle risorse al CNR è tendenzialmente integrale entro l'esercizio di competenza. Le risorse trasferite ma non spese dal CNR confluiscono nell'avanzo di amministrazione dell'ente e mantengono il vincolo di destinazione alla finalità indicata dalla norma. Per la finanza pubblica, le risorse non impegnate dal Ministero erogante seguono la disciplina dell'art. 34-bis della L. 196/2009 sulla gestione dei residui. La pluriennalità della spesa (2026-2027) consente una programmazione su base biennale e riduce il rischio di disimpegno per mancata spesa entro la fine dell'esercizio.