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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 875 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Agricoltura Pesca

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MASAF di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (vedi comma 876). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di dare attuazione a investimenti a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato «Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie», con una dotazione pari a 500.000 euro per l’anno 2026 e a 1 milione di euro per l’anno 2027, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità.

In sintesi

  • Istituito presso il MASAF un «Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie».
  • Dotazione: 500.000 euro per il 2026 e 1 milione di euro per il 2027.
  • I contributi devono essere erogati entro il 31 dicembre di ciascuna annualità, a pena di disimpegno.
  • Finalità: investimenti in forme di allevamento più sostenibili e con maggiore benessere animale, riducendo le sofferenze in ogni fase della vita.
  • Le modalità di attuazione sono rinviate al decreto interministeriale di cui al comma 876 (MASAF + Salute, intesa Conferenza Stato-Regioni).
La finalità politica della norma

Il comma 875 della Legge di Bilancio 2026 risponde a una pressione sempre più forte, soprattutto in sede europea, per la fine progressiva dell'allevamento in gabbia. Il riferimento implicito è alla risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sull'iniziativa dei cittadini europei «End the Cage Age» e alle conseguenti proposte di revisione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. La norma anticipa, sul piano nazionale, il futuro quadro europeo, finanziando la transizione degli allevamenti italiani verso sistemi più rispettosi del benessere animale.

Struttura del fondo

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e ha una dotazione complessiva di 1,5 milioni di euro nel biennio 2026-2027 (500.000 euro per il 2026 e 1.000.000 di euro per il 2027). La dotazione costituisce, ai sensi dell'art. 21 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il limite massimo di spesa, oltre il quale gli interventi non possono essere disposti. Il riferimento al «limite di spesa» è ribadito espressamente nel comma 876 con riferimento alle risorse del comma 875.

La tempistica obbligatoria

La norma impone che i contributi siano erogati entro il 31 dicembre di ciascuna annualità. Si tratta di un termine ordinatorio sul piano amministrativo, ma rilevante sotto il profilo della finanza pubblica: gli stanziamenti non utilizzati entro l'esercizio confluiscono nella gestione dei residui ai sensi dell'art. 34-bis della L. 196/2009 e, se non impegnati nei termini, possono essere oggetto di riduzione in sede di assestamento di bilancio. Il MASAF dovrà quindi predisporre tempestivamente le procedure di bando.

Compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato

Il comma 876, attuativo del comma 875, richiama espressamente la necessità di rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il riferimento è, in particolare, al regolamento (UE) 2022/2472 di esenzione per categoria nei settori agricolo e forestale e alle linee guida 2022/C 485/01 della Commissione. La gestione del fondo dovrà quindi prevedere notifica preventiva, oppure utilizzo del regime di esenzione, con limiti per beneficiario e categorie di costi ammissibili (investimenti in fabbricati, attrezzature, consulenza tecnica).

Profili fiscali per gli imprenditori agricoli

Per il beneficiario, il contributo configura un contributo in conto capitale o in conto impianti, a seconda della struttura del bando. Per gli imprenditori agricoli in regime di reddito agrario ex artt. 32 e 34 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il contributo non concorre alla formazione del reddito agrario, già determinato su base catastale, salva la fattispecie di superamento dei limiti dell'art. 32 con conseguente attrazione al reddito d'impresa. Per gli allevamenti in forma di società commerciale, invece, il contributo concorre alla formazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, salvo opzione per la ripartizione in cinque esercizi. Sotto il profilo IVA, il contributo non è rilevante ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto privo di natura corrispettiva.

Coordinamento con la disciplina sanitaria

Il richiamo al concerto con il Ministro della salute riflette l'intreccio tra finalità produttive e tutela del benessere animale, regolato dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE) e dai decreti settoriali (D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267 per i vitelli; D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 122 per i suini; D.Lgs. 27 settembre 2010, n. 181 per i polli da carne). Il decreto attuativo dovrà quindi armonizzare le condizioni di accesso con gli standard tecnici di benessere animale.

Effetti attesi sul settore

L'impatto del fondo è modesto in valore assoluto rispetto alla dimensione del comparto zootecnico italiano, ma riveste un valore segnaletico per gli operatori e per le filiere distributive che, da tempo, hanno avviato impegni volontari per l'abbandono delle uova da galline allevate in gabbia. La concreta efficacia dipenderà dalla rapidità di adozione del decreto interministeriale e dalla chiarezza delle condizioni di cumulabilità con altri strumenti, quali la PAC 2023-2027 e i fondi del PSR regionali.

Rapporti con la PAC e la condizionalità rafforzata

La transizione verso sistemi cage-free si interseca con la nuova architettura della Politica agricola comune disciplinata dal regolamento (UE) 2021/2115 e con il Piano strategico nazionale PAC 2023-2027 approvato con decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2022. Tra gli ecoschemi nazionali, alcune misure riguardano specificamente il benessere animale e prevedono pagamenti aggiuntivi per gli allevatori che adottano sistemi alternativi alla gabbia. Il decreto attuativo del comma 875 dovrà coordinare l'erogazione dei contributi con tali misure, prevedendo regole di cumulabilità e, in particolare, il rispetto della soglia del 100 per cento delle spese ammissibili. Le imprese beneficiarie dovranno tenere distinta contabilità delle diverse fonti di finanziamento.

Profili contrattuali e di filiera

L'investimento nella conversione comporta tipicamente la rinegoziazione dei contratti di fornitura con i grandi distributori e le centrali di acquisto. Numerose insegne hanno annunciato l'abbandono delle uova di galline allevate in gabbia entro tempistiche definite e, in alcuni casi, hanno introdotto premi di prezzo per le forniture cage-free. Sotto il profilo civilistico, i contratti di fornitura agroalimentare sono disciplinati dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198 (attuazione della direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali), che impone la forma scritta, durata minima di dodici mesi e termini di pagamento certi. L'attivazione del contributo pubblico dovrà quindi accompagnarsi a una pianificazione commerciale di medio periodo.

Domande frequenti

Quali aziende possono accedere al Fondo cage-free?

Il comma 875 non individua direttamente i beneficiari; sarà compito del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, definirne i requisiti, ai sensi del successivo comma 876. In via prudenziale, si può ritenere che potranno accedere gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, in regola con la normativa sul benessere animale (D.Lgs. 146/2001 e relativi decreti settoriali) e in possesso del codice di stabilimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale. Le condizioni di accesso dovranno rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato in agricoltura.

Il contributo concorre alla formazione del reddito imponibile?

Dipende dal regime fiscale dell'allevatore. Per gli imprenditori agricoli che dichiarano sulla base del reddito agrario ex artt. 32 e 34 del TUIR (D.P.R. 917/1986), il contributo non concorre, salvo superamento dei limiti dell'art. 32 con attrazione al reddito d'impresa. Per le società commerciali o per gli allevamenti che eccedono i limiti dell'art. 32 TUIR, il contributo è sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), TUIR; se in conto capitale, può essere ripartito in quote costanti fino a cinque esercizi. Ai fini IRAP, il trattamento segue le regole dell'art. 5 del D.Lgs. 446/1997 e l'inerenza all'attività agevolata.

Il contributo è soggetto a IVA?

No, in linea generale. I contributi pubblici erogati a fronte di un investimento e non collegati a una specifica controprestazione del beneficiario sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del requisito oggettivo previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 633/1972. Anche la prassi amministrativa ha più volte confermato che il contributo in conto capitale o conto impianti non costituisce corrispettivo. Resta naturalmente l'obbligo di registrazione contabile del contributo ai fini delle scritture obbligatorie e l'eventuale dichiarazione nei modelli redditi e IRAP. La rendicontazione delle spese sostenute deve comunque essere puntuale per evitare la revoca del beneficio.

Cosa si intende per allevamento cage-free?

Per allevamento cage-free si intendono i sistemi che non prevedono il confinamento permanente degli animali in gabbie individuali o collettive, in conformità agli orientamenti del Parlamento europeo sull'iniziativa «End the Cage Age» e alle direttive di settore (ad esempio, la direttiva 1999/74/CE per le galline ovaiole). I sistemi alternativi comprendono allevamenti a terra, all'aperto e biologici, con densità e arricchimenti ambientali tali da consentire l'espressione dei comportamenti naturali. La conformità dei singoli impianti sarà verificata sulla base degli standard tecnici recepiti dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 e dai decreti settoriali successivi.

Cosa succede se le risorse del fondo non sono utilizzate entro il 31 dicembre?

Il comma 875 impone che i contributi siano erogati entro il 31 dicembre di ciascuna annualità. Sotto il profilo della contabilità di Stato, gli stanziamenti non utilizzati confluiscono inizialmente nella gestione dei residui ai sensi dell'art. 34-bis della L. 196/2009. Se non impegnati nei termini di legge, possono essere oggetto di riduzione in sede di assestamento di bilancio o di disimpegno definitivo, ai sensi dell'art. 33 della stessa legge. Eventuali risorse non spese non si trasferiscono automaticamente al fondo nell'esercizio successivo: occorrerà quindi un'attenta programmazione delle procedure di bando da parte del MASAF.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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