← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 592 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Casa Immobili

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; contributo riconosciuto fino al 31 dicembre 2026 nel limite di 2,5 milioni di euro.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Le condizioni, i criteri e le modalità sono rinviate alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo previste dal comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è disposta la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’ . A far data dalla cessazionearticolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 del contributo di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 è riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026, un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione», a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026, l’abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo di cui all’ ,articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla , emanate ai sensi dell’legge 10 marzo 2023, n. 21 articolo 1, comma 678, della , e dell’ , convertito,legge 30 dicembre 2024, n. 207 articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con modificazioni, dalla . Il contribuito di cui al secondo periodo è riconosciuto,legge 15 dicembre 2016, n. 229 altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 593, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l’esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In sintesi

  • Dal 1° gennaio 2026 cessa il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) della Protezione civile per i sismi Marche-Umbria 2022-2023.
  • Subentra il "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" fino al 31 dicembre 2026.
  • Limite di spesa: 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.
  • Beneficiari: nuclei familiari già percettori di CAS con abitazione principale distrutta, danneggiata o sgomberata.
  • Condizione: aver presentato domanda di contributo per ripristino/ricostruzione entro i termini delle ordinanze ex comma 593.
  • Esclusi i locatari (salvo assegnatari ERP) e chi ha già trovato sistemazione stabile alternativa.
Il quadro normativo: dalla calamità alla ricostruzione

Il comma 592 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) segna una svolta nella disciplina del sostegno abitativo per le popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato le Marche e l'Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023. La norma dispone la cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) erogato dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1, comma 677, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), e istituisce, in sua sostituzione, il "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", attivo fino al 31 dicembre 2026.

Il passaggio dal CAS al nuovo contributo: ratio

Il CAS è uno strumento tipico della fase emergenziale post-calamità, disciplinato in via generale dall'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) e dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile. La sua sostituzione con un contributo per il disagio abitativo "finalizzato alla ricostruzione" risponde alla logica di transizione dalla fase emergenziale a quella ricostruttiva, già sperimentata per i sismi del Centro Italia 2016 (D.L. 189/2016, conv. L. 229/2016) e del Centro Italia 2009 (D.L. 39/2009, conv. L. 77/2009). Il nuovo contributo è condizionato all'effettivo avvio del percorso di ricostruzione, incentivando i beneficiari a presentare le domande di contributo edilizio.

I requisiti soggettivi

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari che cumulativamente: (a) erano già percettori del CAS; (b) avevano nell'immobile colpito la propria abitazione principale, abituale e continuativa al momento degli eventi sismici. La nozione di abitazione principale è quella ricorrente nella legislazione fiscale (art. 10, comma 3-bis, TUIR; art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 per IMU; art. 8 D.L. 102/2013), riferita alla dimora abituale del nucleo familiare. Sono esclusi i locatari, salvo gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con il principio per cui l'aiuto pubblico alla ricostruzione è legato alla titolarità del bene da ripristinare.

I requisiti oggettivi: stato dell'immobile

L'abitazione principale deve risultare alternativamente: distrutta in tutto o in parte, gravemente danneggiata, oppure sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità. Il riferimento è tipicamente all'ordinanza sindacale ex art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) per inagibilità, ovvero ai provvedimenti commissariali emessi nell'ambito della gestione emergenziale ex art. 2 del D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito dalla L. 10 marzo 2023, n. 21. Il comma estende il contributo anche ai nuclei la cui abitazione debba essere sgomberata per consentire l'esecuzione degli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018) e dei criteri operativi del Commissario.

La condizione procedimentale: la domanda di contributo edilizio

Elemento centrale del comma è la condizionalità rispetto alla presentazione della domanda di contributo per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o per la ricostruzione, entro i termini fissati dalle ordinanze previste dal successivo comma 593, da adottare entro il 28 febbraio 2026. In alternativa, è sufficiente la manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo le ordinanze del Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.L. 3/2023, in coerenza con la disciplina del sisma del Centro Italia 2016 (art. 2, comma 2, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. L. 229/2016).

L'esclusione dei locatari: la ratio

Il comma esclude espressamente i soggetti che, alla data degli eventi sismici, dimoravano in abitazione condotta in locazione, salvo gli assegnatari di alloggi ERP. La scelta è coerente con la natura del contributo, che è concettualmente legato alla ricostruzione del bene e quindi alla titolarità di un diritto reale (proprietà, usufrutto, abitazione ex artt. 1021 e seguenti c.c.) o di un titolo a esso assimilato (assegnazione ERP). I locatari, in linea generale, sono tutelati attraverso strumenti diversi: la sospensione dei contratti di locazione ex art. 91 D.L. 18/2020 nelle situazioni emergenziali analoghe, l'esenzione dell'imposta di registro ex art. 8-ter del D.L. 32/2019 per il sisma 2016, e nei casi più gravi il diritto al CAS finché attivo.

Il limite di spesa e i profili contabili

Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di 2,5 milioni di euro per il 2026. Si tratta di un tetto di spesa rigido che richiederà al Commissario straordinario, nelle ordinanze attuative, di prevedere meccanismi di prioritarizzazione e, se necessario, di riduzione proporzionale dell'importo unitario in caso di domande eccedenti. La copertura grava sul bilancio dello Stato e segue le regole della spesa per investimenti in conto capitale ex art. 17 L. 196/2009.

Profili fiscali del contributo

Sul piano fiscale, il contributo per il disagio abitativo dovrebbe seguire il regime già consolidato per i contributi alla ricostruzione post-calamità: non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ex art. 6, comma 1, del D.P.R. 917/1986, in virtù del principio di esclusione dei contributi destinati al ripristino di beni distrutti da eventi calamitosi (cfr. art. 1, comma 261, L. 244/2007 per fattispecie analoghe). È comunque opportuno attendere la specifica disciplina che il decreto attuativo potrà introdurre o conferma con prassi dell'Agenzia delle Entrate. Le spese sostenute per la ricostruzione potranno comunque concorrere ai benefici dell'art. 16-bis TUIR (detrazione 50% per interventi di ristrutturazione) o dei meccanismi specifici post-sisma (Sismabonus).

Considerazioni per il professionista

Il commercialista o consulente che assiste un nucleo familiare colpito dovrà verificare la sussistenza di tutti i requisiti, predisporre la documentazione necessaria (atto di proprietà, certificato di inagibilità, ordinanza di sgombero, ricevuta della domanda di contributo edilizio), monitorare le ordinanze commissariali previste dal comma 593, valutare l'impatto del nuovo contributo sull'ISEE (potenzialmente neutro se assimilato a indennizzo) e raccordare il beneficio con la detrazione delle spese di ricostruzione e con eventuali polizze assicurative già risarcite.

Il coordinamento con la disciplina degli interventi edilizi

La ricostruzione e il ripristino degli edifici danneggiati dal sisma si inquadrano nelle categorie del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). In particolare, gli interventi di ricostruzione integrale di edifici crollati o demoliti per inagibilità sono qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001, mentre gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico ricadono nella ristrutturazione pesante o nel restauro e risanamento conservativo, a seconda dell'entità delle opere. La disciplina tecnica di riferimento è il D.M. 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018), che fissa i criteri di valutazione del rischio sismico e gli interventi ammissibili. Per gli edifici classificati di interesse culturale ex D.Lgs. 42/2004 si applicano le ulteriori cautele degli artt. 21 e seguenti del Codice dei beni culturali.

Profili IMU e tributi locali

Sul versante dei tributi locali, l'inagibilità dell'abitazione comporta importanti agevolazioni. L'art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, su istanza del contribuente e con perizia tecnica o autocertificazione. Le ordinanze commissariali per i territori colpiti possono inoltre prevedere l'esenzione totale, come già sperimentato per il sisma del Centro Italia 2016 (cfr. art. 48 del D.L. 189/2016). Analoga disciplina si applica alla TARI ex art. 1, comma 641, della L. 147/2013, con possibilità di esenzione o riduzione per i fabbricati non occupabili. Il commercialista dovrà coordinare la richiesta del contributo con la rideterminazione dei tributi locali e con la presentazione delle relative istanze di rimborso o conguaglio.

Profili contrattuali: locazioni, mutui e assicurazioni

Sotto il profilo contrattuale, l'inagibilità dell'abitazione può aver determinato la stipula di nuovi contratti di locazione per le sistemazioni provvisorie, la sospensione delle rate di mutuo (ai sensi del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa ex art. 2, comma 475, della L. 244/2007, attivabile in caso di calamità naturali) e l'attivazione di eventuali polizze assicurative contro i danni. Sul punto, è rilevante l'art. 1, comma 102 e seguenti, della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l'obbligo assicurativo per le imprese contro i rischi catastrofali, e l'evoluzione normativa più recente che ne estende la portata anche al settore privato. Il nuovo contributo del comma 592 si coordina con questi strumenti secondo il principio di non duplicazione: l'indennizzo assicurativo eventualmente percepito riduce o esclude l'accesso al contributo pubblico nei limiti della sovrapposizione causale.

Conclusioni e prospettive

Il comma 592 della Legge di Bilancio 2026 chiude formalmente la fase emergenziale post-sisma Marche-Umbria 2022-2023 e inaugura una transizione strutturata verso la ricostruzione. La sostituzione del CAS con il nuovo contributo per il disagio abitativo segna un cambio di paradigma: dal sostegno generalizzato alla popolazione colpita si passa a un sostegno selettivo, condizionato all'attivazione del percorso di ricostruzione. Si tratta di una scelta coerente con il principio di responsabilizzazione dei beneficiari e con l'esigenza di evitare la cronicizzazione del sostegno emergenziale, già verificatasi in passato per altri eventi sismici. Il successo della misura dipenderà dalla tempestività delle ordinanze commissariali e dalla capacità del Commissario di calibrare i criteri di accesso in modo equo, soprattutto in considerazione del limite rigido di 2,5 milioni di euro. Il legislatore ha lasciato la porta aperta a proroghe o rimodulazioni nelle leggi di bilancio successive, secondo lo schema consolidato della normativa post-calamità.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1: il proprietario con casa inagibile

Tizio è proprietario di un'abitazione a Pieve Torina (MC), gravemente danneggiata dal sisma del 9 novembre 2022. L'abitazione è stata dichiarata inagibile con ordinanza sindacale ex art. 54 TUEL e Tizio, con la moglie e due figli minori, percepisce dal 2023 il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) dalla Protezione civile, vivendo in un appartamento in locazione a Camerino. Al 31 dicembre 2025 il CAS cessa. Tizio si era già attivato e ha presentato, nel corso del 2024, domanda di contributo per la ricostruzione con miglioramento sismico presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche, ottenendo l'inserimento in graduatoria. Avendo presentato domanda nei termini delle ordinanze commissariali ex comma 593 (che saranno emanate entro il 28 febbraio 2026 e probabilmente riconosceranno le domande già pendenti), Tizio rientra tra i beneficiari del nuovo contributo per il disagio abitativo per tutto il 2026, fino a quando non potrà rientrare nell'abitazione ricostruita. Il commercialista verifica la documentazione, ne assiste la richiesta secondo le procedure commissariali e conserva la prova della domanda di contributo edilizio per evitare contestazioni.

Caso pratico 2: il nucleo che ha trovato sistemazione stabile altrove

Caio era proprietario di un appartamento ad Amandola (FM), gravemente danneggiato dagli eventi sismici di marzo 2023. Dopo aver percepito il CAS per oltre due anni, nel novembre 2025 Caio acquista una nuova abitazione a Fermo, dove si trasferisce stabilmente con la famiglia, cambiando anche la residenza anagrafica. Nel 2026 Caio richiede comunque il nuovo contributo per il disagio abitativo, ritenendo di averne diritto in continuità con il CAS. La richiesta viene rigettata dal Commissario, ai sensi del comma 593 che esclude espressamente dal contributo il beneficiario che abbia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. Caio potrà comunque attivare la detrazione del 50% ex art. 16-bis TUIR sulle spese di eventuale ristrutturazione del nuovo immobile, o richiedere il Sismabonus per interventi sull'abitazione precedente, una volta avviata la ricostruzione, ma non cumularà il contributo per il disagio abitativo.

Domande frequenti

Da quando cessa il vecchio CAS e cosa succede ai nuclei familiari che lo percepivano?

Il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) erogato dal Dipartimento della Protezione civile cessa dal 1° gennaio 2026 per i sismi Marche-Umbria 2022-2023. I nuclei familiari già percettori non restano scoperti: subentra il nuovo "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" fino al 31 dicembre 2026, a condizione che abbiano presentato domanda di contributo per il ripristino o la ricostruzione dell'abitazione oppure manifestato la volontà di presentarla, secondo i termini delle ordinanze commissariali da adottare entro il 28 febbraio 2026. La transizione è pensata per non creare interruzioni assistenziali.

I locatari della casa danneggiata possono accedere al contributo?

No, i locatari sono espressamente esclusi dal contributo del comma 592. L'unica eccezione riguarda gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), assimilati per finalità sociali ai titolari di diritti reali. La ratio dell'esclusione è che il contributo è concepito come supporto al percorso di ricostruzione del bene, che presuppone la titolarità di un diritto sul bene stesso (proprietà, usufrutto, diritto di abitazione ex artt. 1021 c.c.). I locatari restano tutelati da strumenti diversi, come la sospensione contrattuale o, se ancora attivo, il CAS fino alla cessazione.

Cosa significa "abitazione principale, abituale e continuativa"?

Il concetto coincide con quello consolidato nella legislazione fiscale e civilistica: l'abitazione dove il nucleo familiare ha la propria dimora abituale al momento dell'evento sismico, indipendentemente dalla residenza anagrafica formale, che deve comunque coincidere. La definizione richiama l'art. 10, comma 3-bis, TUIR, l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 per l'IMU e l'art. 43 c.c. sul domicilio e residenza. La prova si fornisce con certificato di residenza, utenze intestate, dichiarazioni di vicinato, atti del medico di base. Sono escluse seconde case, immobili di villeggiatura e abitazioni non utilizzate stabilmente.

Cosa accade se il nucleo familiare nel frattempo ha trovato sistemazione stabile altrove?

Sebbene il comma 592 non lo specifichi espressamente per il contributo iniziale, il successivo comma 593 prevede che il beneficiario perde il diritto al contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. Per stabilità si intende l'acquisto o la locazione di lungo periodo di un'altra abitazione che diventi la nuova dimora abituale. La ratio è impedire una sovrapposizione tra l'aiuto pubblico per il disagio abitativo legato alla ricostruzione e la concreta riorganizzazione della vita familiare in altro contesto. È obbligo del beneficiario comunicare tempestivamente la variazione.

Il contributo è tassato e ha effetti sull'ISEE?

Sebbene la specifica disciplina sarà precisata dalle ordinanze commissariali, in coerenza con il regime consolidato per i contributi post-calamità è ragionevole ritenere che il contributo non concorra alla formazione del reddito imponibile IRPEF, in virtù del principio generale di esclusione dei contributi destinati al ripristino di beni distrutti da eventi calamitosi. Sull'ISEE, ai sensi dell'art. 5 D.P.C.M. 159/2013, è verosimile che il contributo sia neutralizzato se qualificato come indennizzo. Si raccomanda comunque di attendere la prassi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e di consultare il proprio commercialista o CAF prima della dichiarazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.