In sintesi
- Il sostituto d’imposta (datore di lavoro) recupera il bonus erogato ex comma 18 tramite compensazione orizzontale in F24.
- Si applica la disciplina generale dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997: compensazione con debiti per ritenute, IVA, contributi, premi INAIL.
- Verosimile l’istituzione di un codice tributo dedicato con risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
- Nessun tetto espresso al credito, ma applicabili i limiti generali ex art. 34 L. 388/2000 (2 milioni di euro annui).
- Disciplina simmetrica già sperimentata per il bonus turismo del biennio 2023-2024 (cfr. D.L. 48/2023 e ris. AE 51/E/2023).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 21 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Cultura Turismo Sport
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesa la risoluzione dell’Agenzia delle entrate per l’istituzione del codice tributo F24 dedicato al bonus turismo 2026 e per le istruzioni di compilazione di CU e modello 770. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 18 ai sensi dell’ .articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Norme modificate da questi commi
- Art. 23 TUIR (comma 21): Sostituto d’imposta sui redditi di lavoro dipendente: meccanismo di anticipazione e successiva compensazione del bonus turismo
- Art. 17 DPR 600/73 Accertamento (comma 21): Compensazione orizzontale (art. 17 D.Lgs. 241/1997 richiamato): controllo dei crediti utilizzati in F24
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La funzione del comma 21
Il comma 21 della Legge di Bilancio 2026 completa il meccanismo finanziario del bonus turismo introdotto dal comma 18, individuando lo strumento attraverso cui il datore di lavoro, che ha anticipato il trattamento integrativo del 15% al dipendente, ne recupera l’importo nei confronti dell’Erario. La tecnica adottata è quella tipica delle erogazioni effettuate dal sostituto d’imposta in nome e per conto dello Stato: la compensazione orizzontale in F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Si tratta della stessa modalità già utilizzata per il trattamento integrativo IRPEF (cd. bonus 100 euro e successivo bonus Renzi) e per analoghi crediti maturati dal datore di lavoro.
L’art. 17 D.Lgs. 241/1997 come architrave
L’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 consente ai contribuenti di compensare i crediti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, con i debiti relativi ad altri tributi e contributi, attraverso il versamento unitario in F24. Per il bonus turismo, il datore di lavoro espone in F24 le ritenute e i contributi dovuti per il periodo (entrate del modello) e indica, tra i crediti utilizzati in compensazione (uscite), l’importo del trattamento integrativo erogato. La compensazione è istantanea e produce effetto solutorio. La disciplina deve essere coordinata con i limiti generali di compensabilità: il tetto di 2 milioni di euro annui ex art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 1, c. 72, L. 234/2021; il blocco previsto dall’art. 31 del D.L. 78/2010 per i contribuenti con cartelle scadute superiori a 1.500 euro; gli obblighi di visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro (art. 1, c. 574, L. 147/2013), che tuttavia non riguardano i crediti d’imposta da trattamenti integrativi.
Codice tributo e modalità operative
Benché il comma 21 non lo preveda espressamente, è pressoché certa l’emanazione di una risoluzione dell’Agenzia delle entrate che istituisca un codice tributo dedicato, sulla falsariga del codice 1702 impiegato per il bonus turismo 2023 (ris. AE 51/E/2023). L’esposizione in F24 avverrà nella sezione Erario, indicando come anno di riferimento il periodo di erogazione. Il credito matura nel mese di erogazione del bonus e può essere compensato a partire dal giorno in cui è eseguito il pagamento al lavoratore. Si raccomanda l’esposizione speculare in CU del lavoratore (di regola, con apposito codice nelle note delle somme erogate non concorrenti al reddito) e nel quadro ST della dichiarazione modello 770.
Quadrature contabili
Sotto il profilo contabile, il datore di lavoro rileva in dare il costo del bonus (in voce Salari e stipendi, B.9.a, ovvero, secondo la prassi, in voce Altri ricavi con segno negativo se trattato come ribaltamento) e in avere un credito tributario verso l’Erario. Al momento della compensazione, il credito si estingue contro il debito per ritenute o contributi. Si segnala la coerenza con il trattamento Bilancio del bonus 100 euro e del taglio del cuneo fiscale: il bonus turismo è un’erogazione per conto dello Stato e non un costo proprio dell’impresa, sicché non incide sul reddito d’impresa.
Profili sanzionatori
L’errata compensazione del credito espone il datore alla disciplina sanzionatoria ordinaria: violazione punita ex art. 13 D.Lgs. 471/1997, sanzione del 25% (art. 2 D.Lgs. 87/2024 per i crediti non spettanti) o del 70% (per i crediti inesistenti), oltre interessi. La buona fede e l’eventuale recupero spontaneo consentono il ravvedimento operoso. Particolare attenzione va prestata al divieto di compensazione di cui all’art. 31 del D.L. 78/2010, qualora il datore abbia cartelle scadute non saldate, con sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.
Esposizione in CU e modello 770
Il datore di lavoro deve dare evidenza del trattamento integrativo speciale nella Certificazione Unica rilasciata al lavoratore, di norma in apposito codice tra le somme erogate non concorrenti alla formazione del reddito. La quota di credito utilizzata in compensazione va riportata nel quadro ST del modello 770, sezione I (versamenti e compensazioni), con il codice tributo dedicato. La doppia evidenziazione consente il controllo incrociato dei flussi, tutelando sia il lavoratore (che vede correttamente certificata la natura non imponibile della somma) sia l’Erario (che può verificare la coerenza tra erogazioni e compensazioni effettuate).
Rapporti plurimi e dichiarazione del lavoratore
In caso di pluralità di rapporti di lavoro presso datori diversi nel periodo agevolato, il bonus può essere fruito da ciascun datore solo per la quota di prestazioni notturne e festive svolte presso di lui. Per evitare duplicazioni, è opportuno che il lavoratore renda una dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 in cui attesta i rapporti di lavoro in essere. Il datore di lavoro che fa affidamento sulla dichiarazione resa dal lavoratore è tutelato in caso di successivi disconoscimenti, salvo dolo o colpa grave nella verifica.
Conclusione
Il comma 21 cristallizza un modello procedurale già collaudato e fornisce certezza al datore di lavoro sui tempi e sulle modalità di recupero. La sua attuazione effettiva dipenderà dall’istituzione del codice tributo e dalla relativa risoluzione di prassi, che si auspica tempestiva per non rallentare l’effetto incentivante della misura del comma 18 nei primi mesi del 2026. Si raccomanda ai datori di lavoro del settore turismo e pubblici esercizi di anticipare con il proprio consulente del lavoro la mappatura delle prestazioni rilevanti e l’allineamento dei software di payroll per essere pronti a partire dalle competenze di gennaio 2026.
Domande frequenti
In quale modello F24 il datore di lavoro espone la compensazione?
Il datore di lavoro espone la compensazione del bonus turismo nel modello F24 ordinario, nella sezione Erario. Indica come somme a credito compensate l’importo del trattamento integrativo erogato al lavoratore nel periodo di riferimento, utilizzando il codice tributo che l’Agenzia delle entrate istituirà con apposita risoluzione (in continuità con il codice 1702 utilizzato per il bonus turismo 2023). Il credito si compensa con i debiti per ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti, contributi previdenziali, premi INAIL e altri tributi erariali. La compensazione opera nei limiti del tetto annuo di 2 milioni di euro ex art. 34 L. 388/2000.
Quando matura il credito che il sostituto può compensare?
Il credito matura nel momento in cui il sostituto d’imposta eroga il trattamento integrativo al lavoratore, ossia di regola con la busta paga del mese di competenza del lavoro notturno o straordinario festivo. Il datore di lavoro può quindi utilizzare in compensazione l’importo a partire dal giorno successivo a quello di erogazione, secondo le regole ordinarie dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Non è necessaria alcuna preventiva istanza all’Agenzia delle entrate. La regolarità del credito sarà oggetto di verifica successiva, anche tramite incrocio dei dati esposti nel modello 770 e nella CU del lavoratore.
Esistono limiti quantitativi alla compensazione di questo credito?
Il comma 21 non prevede limiti specifici. Trovano però applicazione i limiti generali della compensazione orizzontale: a) il tetto annuo di 2 milioni di euro previsto dall’art. 34 L. 388/2000, come elevato dall’art. 1, c. 72, L. 234/2021; b) il blocco previsto dall’art. 31 del D.L. 78/2010 per i contribuenti con cartelle iscritte a ruolo scadute superiori a 1.500 euro. Non si applica invece l’obbligo di apposizione del visto di conformità previsto dall’art. 1, c. 574, L. 147/2013, riservato ai crediti da imposte sui redditi e IVA superiori a 5.000 euro.
Come si rileva contabilmente il bonus erogato e poi compensato?
Sotto il profilo contabile, l’erogazione del bonus è un movimento neutro per il conto economico del datore di lavoro, in quanto si tratta di un’erogazione effettuata per conto dello Stato. All’atto del pagamento, si rileva un debito verso il dipendente per la quota retribuzione ordinaria e un debito per il bonus, controbilanciato da un credito verso l’Erario di pari importo. Al momento della compensazione in F24, il credito si estingue contro il debito per ritenute IRPEF o contributi. Il bonus non concorre alla formazione del reddito d’impresa e non genera né ricavi né costi imponibili.
Cosa accade in caso di errata compensazione del credito?
L’errata compensazione espone il datore di lavoro alla disciplina sanzionatoria dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. In caso di credito non spettante (esistente ma utilizzato in misura superiore o in mancanza dei presupposti) si applica la sanzione del 25% (come riformulata dal D.Lgs. 87/2024); in caso di credito inesistente la sanzione è del 70%. La buona fede e l’eventuale recupero spontaneo consentono il ricorso al ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997, con sensibili riduzioni della sanzione. Particolare attenzione va prestata al divieto di compensazione di cui all’art. 31 D.L. 78/2010, la cui violazione comporta sanzione pari al 50% dell’importo compensato in violazione.