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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Riconosciuto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi.
  • Periodo agevolato: 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2026; misura ricognitiva del bonus turismo già sperimentato nel 2023-2025.
  • Beneficiari: lavoratori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) e dell’intero comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
  • Il trattamento non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF né alla base imponibile contributiva.
  • Rinvio al D.Lgs. 66/2003 per la definizione di lavoro notturno e straordinario; il bonus è cumulabile con la detassazione premi di risultato (art. 1, c. 182-189, L. 208/2015).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 18 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Cultura Turismo Sport

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Probabile provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate per definire codice tributo F24, modalità di compensazione e indicazioni di esposizione in CU/dichiarazione dei redditi. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’ , e ai lavoratori delarticolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del , effettuate neidecreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 giorni festivi.

Il quadro della misura

Il comma 18 della Legge di Bilancio 2026 riproduce, con qualche modifica di perimetro, il bonus turismo introdotto dall’art. 39-bis del D.L. 48/2023 e prorogato dalle leggi di bilancio successive. La finalità dichiarata è duplice: contrastare la cronica scarsità di offerta di lavoro nei comparti turistico, ricettivo e termale e tutelare la stabilità occupazionale, attraverso un incentivo monetario diretto al lavoratore. La leva utilizzata è la detassazione, ossia un trattamento integrativo speciale che si somma alla retribuzione netta senza concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Ambito soggettivo

Il beneficio spetta a due categorie di lavoratori dipendenti: a) gli addetti agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, individuati con rinvio mobile all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (bar, ristoranti, pizzerie, paninoteche, gelaterie, pub, mense, anche nelle versioni a domicilio e da asporto purché collegate a una struttura fissa); b) i lavoratori del comparto turismo, espressione che include alberghi, residence, villaggi turistici, agriturismi, case vacanze, agenzie di viaggio, tour operator e — per espressa previsione — gli stabilimenti termali. Restano fuori i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e gli amministratori. La norma non richiede un livello reddituale massimo, a differenza di precedenti versioni della misura: occorrerà verificare il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate.

Ambito oggettivo: lavoro notturno e festivo

Il trattamento è calcolato sulle retribuzioni lorde corrisposte per due tipologie di prestazione: il lavoro notturno e il lavoro straordinario nei giorni festivi. Il rinvio mobile al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 è centrale per qualificare le due fattispecie. È lavoro notturno, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 66/2003, l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; il lavoratore notturno è chi lavora durante il periodo notturno almeno tre ore o, in difetto di contrattazione collettiva, almeno 80 giorni lavorativi all’anno. Il lavoro straordinario, definito dall’art. 1, comma 2, lett. c), e disciplinato dall’art. 5 del medesimo decreto, è quello prestato oltre l’orario normale settimanale di 40 ore.

Misura del beneficio

Il trattamento è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione alle prestazioni notturne e a quelle straordinarie festive. La base di calcolo coincide con la retribuzione fiscale lorda, comprensiva delle maggiorazioni contrattuali di legge previste dai CCNL turismo e pubblici esercizi. Il bonus è un trattamento integrativo e non una detassazione percentuale: il sostituto d’imposta lo eroga in busta paga in aggiunta alla retribuzione ordinaria, e ne recupera l’importo in compensazione (cfr. comma 21, che richiama l’art. 17 D.Lgs. 241/1997).

Trattamento fiscale e previdenziale

La norma stabilisce che il trattamento non concorre alla formazione del reddito: ciò significa esclusione dal reddito imponibile IRPEF di cui all’art. 51 TUIR, con conseguente irrilevanza ai fini delle addizionali regionali e comunali e ai fini ISEE (per quest’ultima va però verificata la prassi). L’orientamento storico, confermato dalle istruzioni AE sui precedenti bonus turismo, è che il beneficio resti invece nella base imponibile contributiva, salvo diversa indicazione del decreto attuativo. Il trattamento è compatibile con la detassazione dei premi di risultato (art. 1, c. 182, L. 208/2015) e con il taglio del cuneo fiscale di cui all’art. 1 D.L. 5/2024.

Decorrenza e durata

L’agevolazione opera per le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, finestra che copre la stagione invernale, primaverile ed estiva. Le imprese del settore devono pianificare la corretta tracciabilità delle ore notturne e festive straordinarie con apposita causale in busta paga; l’Agenzia delle entrate, in passato, ha richiesto un codice tributo dedicato per il modello F24 (es. 1702 per la versione 2023). È verosimile l’emanazione di un provvedimento direttoriale, anche se la norma non lo richiede espressamente. Si raccomanda di documentare con apposita dichiarazione del lavoratore la mancata fruizione del bonus presso altro datore di lavoro, in caso di rapporti plurimi.

Coordinamento con altre agevolazioni

Il bonus si affianca alla disciplina ordinaria delle maggiorazioni notturne e festive previste dai CCNL Pubblici Esercizi, Turismo Confcommercio, Federalberghi e Terme. Non incide sulla disciplina dei fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, né sul welfare aziendale. Le imprese che fruiscono di agevolazioni contributive per assunzioni di giovani o donne nel settore turistico possono cumulare il bonus, restando il trattamento integrativo un beneficio del lavoratore e non del datore. Cumulabile, in linea generale, con il regime forfetario per il datore di lavoro persona fisica, posto che il trattamento è esterno al reddito d’impresa.

Aspetti operativi e rischi

Per il commercialista, gli adempimenti pratici riguardano: 1) verifica del contratto applicato e qualificazione del lavoratore come dipendente del comparto agevolato; 2) corretta individuazione delle ore notturne e festive straordinarie nei cedolini, anche tramite circolare interna; 3) coordinamento con il consulente del lavoro per l’applicazione del codice tributo F24 in compensazione; 4) verifica retroattiva ad agosto 2026 del rispetto del tetto di spesa eventualmente previsto dal decreto attuativo. Rischi tipici: applicazione del bonus a personale non rientrante nell’art. 5 L. 287/1991 (es. addetti a esercizi commerciali alimentari puri); doppio utilizzo del bonus in caso di più rapporti di lavoro; errata qualificazione delle ore (notturne ma non straordinarie, o festive ma non straordinarie, ecc.).

Conclusione

Il comma 18 LB 2026 conferma la centralità del settore turistico nelle politiche di sostegno fiscale al lavoro, riproponendo uno schema oramai consolidato. La misura, per quanto temporanea e di importo contenuto, rappresenta un’opportunità concreta di incremento del netto in busta paga per centinaia di migliaia di lavoratori stagionali e indeterminati. L’efficacia operativa richiederà un provvedimento attuativo che chiarisca le modalità dichiarative, l’eventuale tetto reddituale e l’impatto contributivo. Si invita a leggere il comma 18 in combinato disposto con il comma 21, che disciplina la compensazione del credito da parte del sostituto d’imposta.

Domande frequenti

Quali lavoratori possono beneficiare del trattamento integrativo del 15%?

Beneficiano del bonus i lavoratori dipendenti di due macro-categorie: a) gli addetti agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dall’art. 5 della L. 287/1991 (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, mense aziendali e simili); b) i lavoratori del comparto turismo, intendendosi alberghi, residence, villaggi turistici, agriturismi, case vacanze, agenzie di viaggio e tour operator, oltre agli stabilimenti termali espressamente inclusi. Restano esclusi gli autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, gli amministratori e i lavoratori dipendenti di settori diversi. Il bonus spetta a prescindere dalla tipologia contrattuale (tempo determinato o indeterminato, full-time o part-time), purché siano effettuate concrete prestazioni di lavoro notturno o straordinario festivo nel periodo agevolato.

Su quali retribuzioni si calcola il 15%?

La base di calcolo è costituita dalle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e per il lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, secondo le definizioni del D.Lgs. 66/2003. Il lavoro notturno è quello prestato nel periodo che comprende almeno sette ore consecutive tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre lo straordinario è quello eccedente l’orario normale settimanale di 40 ore. La retribuzione lorda comprende le maggiorazioni contrattuali. Il trattamento integrativo del 15% si somma quindi alla paga ordinaria e alle maggiorazioni, costituendo un’ulteriore componente netta in busta paga, non assoggettata a IRPEF né alle addizionali regionali e comunali.

Per quale periodo è riconosciuto il bonus?

Il trattamento integrativo speciale si applica alle prestazioni di lavoro notturno e straordinario festivo effettuate dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026. La finestra temporale è più ampia di quella prevista nelle precedenti edizioni del bonus turismo, coprendo l’intera stagione invernale, primaverile ed estiva. Per le prestazioni rese dopo il 30 settembre 2026 il bonus non spetta, salvo eventuale proroga con norma successiva. Le imprese devono prestare attenzione alla data di effettuazione della prestazione (e non al momento di erogazione della retribuzione) per individuare correttamente le competenze agevolabili.

Come viene erogato concretamente il bonus al lavoratore?

Il bonus è erogato direttamente in busta paga dal sostituto d’imposta, ossia dal datore di lavoro, in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Il datore di lavoro recupera l’importo anticipato compensandolo orizzontalmente con altre imposte e contributi dovuti, tramite F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, come stabilito dal comma 21 della Legge di Bilancio 2026. È verosimile che l’Agenzia delle entrate istituisca un apposito codice tributo, come avvenuto per le precedenti versioni del bonus turismo. Il lavoratore non deve presentare alcuna istanza, ma è consigliato sottoscrivere una dichiarazione di unicità del rapporto nel caso di pluralità di datori di lavoro.

Il trattamento integrativo concorre alla base contributiva o all’ISEE?

La norma stabilisce espressamente che il trattamento non concorre alla formazione del reddito: ne deriva l’esclusione dalla base imponibile IRPEF, dalle addizionali regionali e comunali e, di regola, dalla base imponibile delle ritenute. Non è però specificato il trattamento previdenziale: in coerenza con la prassi consolidata sui precedenti bonus turismo, l’importo dovrebbe restare nella base imponibile contributiva, salvo diversa indicazione del provvedimento attuativo. Quanto all’ISEE, l’importo, in quanto reddito esente da IRPEF erogato dal datore di lavoro, andrà verosimilmente dichiarato nella sezione dei redditi esenti, salvo chiarimenti operativi dell’INPS o del Ministero del lavoro.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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