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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 972 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. A ciascuno dei due istituti con ordinamento speciale rispettivamente di cui al decreto del Ministro , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agostodell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005 2005, e di cui al , pubblicatodecreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 novembre 2005 nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, in occasione dei venti anni dalla loro istituzione, è attribuito un contributo, a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari rispettivamente a 1 milione di euro e complessivamente a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali.

In sintesi

  • Il comma 972 attribuisce contributi a due istituti universitari ad ordinamento speciale per i venti anni dalla loro istituzione.
  • Un istituto riceve 1 milione di euro annui dal 2026; l’altro 2 milioni di euro annui dal 2026.
  • I contributi vanno a incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario (FFO).
  • L’obiettivo è riequilibrare la distribuzione del finanziamento ai due istituti.
  • Le risorse possono essere impiegate per investimenti tecnologici e infrastrutturali oltre che per lo sviluppo ordinario.
Gli istituti ad ordinamento speciale

Il comma 972 della Legge di Bilancio 2026 attribuisce contributi annui strutturali a due istituti universitari ad ordinamento speciale. Si tratta di istituti istituiti rispettivamente con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 luglio 2005 (pubblicato in G.U. n. 178 del 2 agosto 2005) e con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18 novembre 2005 (pubblicato in G.U. n. 279 del 30 novembre 2005). L’ordinamento speciale è un regime particolare disciplinato dall’articolo 1 della legge 18 luglio 1989, n. 268 e successive modifiche, che riconosce a determinate istituzioni universitarie peculiarità di disciplina giuridica, di articolazione organizzativa e di percorsi formativi rispetto al sistema ordinario delle università statali. Tipicamente si tratta di istituti di eccellenza ad alta vocazione scientifica e ridotto numero di studenti, talvolta con corsi di dottorato di prevalente orientamento.

Modalità di finanziamento

I contributi del comma 972 vanno a incremento della «quota base» del Fondo di funzionamento ordinario (FFO), che è lo strumento principale di finanziamento ordinario delle università statali italiane disciplinato dall’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L’FFO è composto da una quota base (legata al costo storico e al fabbisogno standard) e da una quota premiale (legata a criteri di performance, qualità della didattica, ricerca e internazionalizzazione). L’assegnazione al «quota base» significa che i contributi sono stabilmente acquisiti al bilancio dell’ateneo, senza essere soggetti al meccanismo di valutazione annuale tipico della quota premiale. La distribuzione del contributo è 1 milione di euro al primo istituto e 2 milioni complessivi al secondo, ambedue con decorrenza dall’anno 2026, su base annua, dunque finanziamento strutturale e ricorrente.

Riequilibrio della distribuzione del finanziamento

La finalità dichiarata dalla norma è di «riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale». Si tratta di un’evidente risposta del legislatore alla rilevazione di un disequilibrio tra i due istituti, dovuto presumibilmente a differenze di dimensione, popolazione studentesca, costo standard o caratteristiche didattico-scientifiche. L’intervento si colloca nel quadro della disciplina del fabbisogno standard del sistema universitario disciplinato dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, sul fabbisogno finanziario delle università, e dal decreto interministeriale annuale di riparto dell’FFO. Il principio di adeguatezza del finanziamento alla missione degli atenei discende dall’articolo 33, sesto comma, della Costituzione, che afferma il diritto delle università e dei collegi di alta cultura di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Profili tributari per gli istituti beneficiari

Sotto il profilo fiscale, le università statali e gli istituti ad ordinamento speciale sono enti pubblici qualificabili come enti non commerciali ai fini IRES (articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR), con regime fiscale agevolato per le attività istituzionali. L’attribuzione di contributi a valere sul Fondo di funzionamento ordinario rientra nelle ordinarie modalità di finanziamento dell’attività istituzionale e non genera materia imponibile IRES (non si tratta di reddito da attività commerciale). Sotto il profilo IVA, gli istituti universitari sono soggetti passivi limitatamente alle attività commerciali eventualmente svolte (es. corsi a pagamento per imprese, servizi a terzi). Le attività didattiche istituzionali sono esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR 633/1972. Le acquisizioni di beni e servizi degli istituti sono soggette al regime dello split payment ex articolo 17-ter del DPR 633/1972, con l’IVA versata direttamente all’erario dall’ente acquirente.

Le scuole superiori di alta formazione nel sistema universitario italiano

Le istituzioni universitarie ad ordinamento speciale rappresentano un segmento di eccellenza del sistema accademico italiano. Tra le più note storiche figurano la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la SISSA di Trieste, l’IUSS di Pavia, il GSSI di L’Aquila, l’IMT di Lucca, l’Università per Stranieri di Perugia e di Siena. Si tratta di istituzioni caratterizzate da ridotto numero di studenti, alto rapporto docenti-studenti, selezione meritocratica all’ingresso, frequenza obbligatoria, residenzialità (quando prevista), forte orientamento alla ricerca e al dottorato. La disciplina dell’ordinamento speciale è contenuta nella legge 18 luglio 1989, n. 268, articolo 1, che consente al Ministero di adottare, con decreto, ordinamenti diversi da quello universitario ordinario per istituzioni di particolare rilievo scientifico e culturale. Il finanziamento strutturale di tali istituti riconosce il valore strategico del modello di alta formazione personalizzata, particolarmente significativo per la formazione dei futuri ricercatori e per il trasferimento tecnologico.

Trasparenza e rendicontazione

L’impiego delle risorse del comma 972 segue le ordinarie regole di gestione finanziaria delle università, disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, sull’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico. Gli istituti devono integrare le risorse nel bilancio di previsione, con specifica indicazione del capitolo di provenienza (FFO, quota base, incremento ex comma 972), e rendicontare l’impiego nel bilancio consuntivo. Sussistono inoltre obblighi di trasparenza ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con pubblicazione delle informazioni rilevanti sulla sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. La Corte dei conti esercita il controllo di gestione sull’impiego delle risorse pubbliche, anche tramite la Sezione di controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Il MUR, nella propria funzione di indirizzo e coordinamento, può richiedere agli istituti relazioni periodiche sull’impiego delle risorse aggiuntive e sui risultati conseguiti, anche per orientare future scelte di programmazione.

Domande frequenti

Quali sono i due istituti ad ordinamento speciale destinatari?

La norma non li nomina espressamente ma li identifica tramite i decreti istitutivi: il decreto MIUR 8 luglio 2005 (G.U. n. 178 del 2 agosto 2005) e il decreto MIUR 18 novembre 2005 (G.U. n. 279 del 30 novembre 2005). Si tratta di istituti universitari ad ordinamento speciale di alta formazione scientifica, identificati dalla data dei rispettivi decreti istitutivi del 2005. Per individuare formalmente gli enti, occorre consultare il testo dei due decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La distinzione di importo tra 1 milione (al primo) e 2 milioni complessivi (al secondo) riflette presumibilmente la differente dimensione organizzativa e didattica dei due istituti, anche in considerazione del riequilibrio dichiarato dalla norma.

Le risorse possono essere usate per investimenti?

Sì. Il comma 972 prevede espressamente che i contributi siano destinati a sostenere lo sviluppo degli istituti, «comprensivo dei necessari investimenti tecnologici e infrastrutturali». La formulazione è ampia: include sia spese correnti per il funzionamento ordinario sia spese in conto capitale per attrezzature scientifiche, sistemi informatici, biblioteche digitali, riqualificazione di laboratori, infrastrutture didattiche. La concreta destinazione è rimessa all’autonomia universitaria, nel rispetto delle ordinarie regole di gestione finanziaria di cui al D.Lgs. 18/2012 sulla contabilità economico-patrimoniale delle università. L’ente dovrà comunque rispettare le regole sulla pianificazione triennale e la rendicontazione delle spese al MUR, in coerenza con le finalità del finanziamento dichiarate dalla legge.

I contributi sono soggetti a tassazione IRES?

No, in via generale i contributi pubblici al funzionamento istituzionale degli enti pubblici universitari non sono soggetti a tassazione IRES, in quanto rientrano nelle attività istituzionali degli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR. L’ente pubblico universitario non svolge per le proprie attività istituzionali un’attività commerciale rilevante ai fini IRES. Diverso è il caso delle attività commerciali eventualmente svolte dall’ateneo (es. consulenze a imprese, prestazioni a pagamento, locazioni di immobili a soggetti privati), per le quali si applica la tassazione ordinaria IRES con scorporo del relativo reddito ai sensi dell’articolo 144 TUIR. I contributi del comma 972, in quanto a sostegno del funzionamento istituzionale, non rientrano nelle attività commerciali.

I contributi si cumulano con altre misure di sostegno?

Sì, in linea generale i contributi del comma 972 si cumulano con le altre risorse del Fondo di funzionamento ordinario (FFO) ordinariamente assegnate agli istituti tramite il decreto di riparto annuale del MUR. Si cumulano altresì con eventuali contributi specifici da bandi PRIN, PRIN PNRR, PNRR missione 4, accordi di programma o protocolli con altri enti. Il principio di non duplicazione è rispettato poiché il contributo del comma 972 ha finalità generale di sostegno al funzionamento, mentre i bandi competitivi hanno finalità specifiche per singoli progetti. L’ente dovrà comunque rispettare le regole di rendicontazione separata e il principio di tracciabilità delle spese, evitando doppia copertura della medesima spesa con più fonti di finanziamento.

Cosa cambia per la quota premiale dell’FFO?

Il comma 972 destina i contributi a incremento della «quota base» dell’FFO, dunque non incide sul meccanismo della quota premiale. La quota premiale dell’FFO è legata a criteri di performance: valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall’ANVUR, qualità della didattica e dell’internazionalizzazione, capacità di attrazione di risorse esterne. Tali criteri non sono toccati dal contributo del comma 972, che ha natura strutturale e ricorrente. I due istituti beneficiari continueranno a partecipare al riparto della quota premiale secondo le regole ordinarie, sulla base dei propri risultati nella ricerca e nella didattica. Il maggior finanziamento di quota base offre però più risorse per investire in qualità e attrattività, con potenziali effetti positivi anche sulla performance valutata.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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