Comma 663 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Rottamazione Riscossione
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; applicazione immediata agli enti che approvano l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Testo coordinato
. All’ , dopo il comma 1-ter èarticolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 inserito il seguente: «1-quater. L’ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all’Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all’allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all’ , compreso il fondo anticipazione diallegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 liquidità, con deliberazione di giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. L’eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall’anno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
Norme modificate da questi commi
- Art. 97 Costituzione (comma 663): Principio di buon andamento e equilibrio dei bilanci pubblici nella rideterminazione del risultato
- Art. 119 Costituzione (comma 663): Autonomia finanziaria degli enti locali nei percorsi di risanamento
- Art. 81 Costituzione (comma 663): Equilibrio di bilancio e ripiano del disavanzo decennale
- Art. 1 CCII (comma 663): Coordinamento con disciplina dell’insolvenza per debitori commerciali in massa passiva OSL
- Art. 2407 Codice Civile (comma 663): Responsabilità del revisore dei conti nel parere ex comma 1-quater
In sintesi
L'intervento sul TUEL: il senso del nuovo comma 1-quater
Il comma 663 della Legge di Bilancio 2026 inserisce nell'art. 259 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali, TUEL) il nuovo comma 1-quater, con un intervento mirato sulla disciplina del dissesto finanziario e in particolare sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. La norma chiude un nodo applicativo che aveva generato contenzioso e differenze interpretative tra Corte dei conti, MEF e Servizio bilanci enti locali: come si calcola il risultato di amministrazione all'inizio del percorso di risanamento, quando una parte del patrimonio è già stata trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione (OSL) istituito dall'art. 252 TUEL?
L'architettura del dissesto: chi fa cosa
Per inquadrare la novità serve ricordare la struttura del dissesto ex artt. 244-269 TUEL. Quando l'ente locale non può più pagare debiti certi liquidi ed esigibili, dichiara il dissesto e si attiva un sistema a doppio binario: (i) l'OSL, organo nominato dal Presidente della Repubblica, gestisce in via separata la massa passiva dei debiti pregressi e la corrispondente massa attiva (residui attivi, mutui, alienazioni straordinarie); (ii) l'ente locale prosegue la gestione ordinaria sulla base di un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 259 TUEL), che deve garantire la sostenibilità futura. Il comma 1-quater incide su questo secondo binario, chiarendo la base di calcolo del risultato d'amministrazione di partenza.
Il problema risolto: la doppia contabilizzazione
Prima della novella, gli enti dissestati si trovavano in difficoltà nell'applicare l'allegato 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione contabile): il risultato d'amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi includeva infatti voci che erano state trasferite all'OSL. Il rischio era duplice: (i) sovrastimare il disavanzo in capo all'ente, addossandogli passività che l'OSL avrebbe liquidato con le risorse straordinarie; (ii) doppia contabilizzazione dei medesimi importi nel piano di riequilibrio e nel piano di estinzione OSL. La nuova norma impone l'elisione contabile della massa trasferita, riportando il risultato d'amministrazione alla sua dimensione effettivamente in capo all'ente per la gestione futura.
Il fondo anticipazione di liquidità: la novità sostanziale
Il comma 1-quater stabilisce esplicitamente che il calcolo «compreso il fondo anticipazione di liquidità». Il riferimento è al FAL erogato ai sensi dell'art. 1, comma 13, D.L. 35/2013 (conv. L. 64/2013) e disposizioni successive, che ha consentito agli enti locali in crisi di ottenere finanziamenti dalla Cassa Depositi e Prestiti per pagare debiti commerciali, da restituire in 30 anni. La Corte costituzionale, con sentenza n. 4/2020, ha qualificato il FAL come partita di giro non utilizzabile per finanziare la spesa corrente, imponendone l'accantonamento. L'inserimento esplicito nella rideterminazione del comma 1-quater significa che il fondo entra a pieno titolo nel calcolo del risultato, evitando elusioni o costruzioni artificiose.
Il ripiano decennale: l'aspetto più favorevole
La norma prevede che il disavanzo emerso dalla rideterminazione possa essere ripianato in dieci anni a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. È una concessione importante rispetto alle regole ordinarie: l'art. 188 TUEL impone in via generale il ripiano entro l'esercizio successivo, mentre il piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis TUEL prevede massimo 20 anni ma con condizioni stringenti. Il regime decennale del comma 1-quater è self-executing: non richiede approvazione ministeriale o piano specifico, basta la rideterminazione contabile e il parere dell'organo di revisione. È quindi più rapido ed efficace del predissesto ex art. 243-bis ss. TUEL.
Procedura: la giunta delibera
Il comma 1-quater attribuisce la competenza alla deliberazione di giunta — e non al consiglio — previo parere dell'organo di revisione. La scelta segue la logica dell'art. 48 TUEL: gli atti di gestione e contabili sono di competenza giuntale, mentre il consiglio interviene sui documenti programmatori principali. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato resta competenza consiliare ex art. 259, comma 1, ma la pre-determinazione del risultato d'amministrazione è atto preparatorio che il consiglio recepisce nell'ipotesi stessa. L'organo di revisione — collegio dei revisori dei conti ex artt. 234-241 TUEL — ha funzione di garanzia e responsabilità ex art. 240 TUEL, con conseguente vaglio sostanziale del calcolo.
Coordinamento con la riscossione AMCO (comma 662)
Il comma 663 va letto in tandem con il comma 662 della stessa LB 2026: gli enti dissestati o in predissesto sono spesso anche quelli con magazzino fiscale stagnante, candidati naturali all'obbligo di affidamento ad AMCO. La rideterminazione del risultato d'amministrazione al netto della massa OSL diventa il cruscotto contabile per misurare l'effettiva esposizione e per impostare il piano di riscossione AMCO. In prospettiva, la combinazione delle due norme delinea un modello di turnaround dei comuni in crisi: pulizia contabile dal pregresso (OSL + rideterminazione), ripiano gestibile (10 anni), recupero crediti rafforzato (AMCO). Un disegno coerente, la cui efficacia dipenderà dalla qualità dell'attuazione e dai decreti correlati.
Impatto pratico per i revisori
Per il revisore dei conti che deve esprimere il parere ex comma 1-quater, le verifiche centrali sono: (i) correttezza dell'individuazione della massa passiva e attiva trasferita all'OSL, sulla base del decreto di nomina e dei verbali di consegna; (ii) integrità del FAL e corretto accantonamento ex Corte cost. 4/2020; (iii) riconciliazione con il rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso; (iv) simulazione del piano decennale di ripiano e verifica della sostenibilità rispetto ai vincoli di pareggio ex art. 162 TUEL. Il parere ha natura obbligatoria ma non vincolante, fermo restando il regime di responsabilità del revisore ex art. 240 TUEL e art. 2407 c.c. richiamato. Aspetto rilevante: la rideterminazione produce effetti immediati sui valori del bilancio di previsione e sul fabbisogno di copertura.
La giurisprudenza della Corte costituzionale sul FAL
Per comprendere fino in fondo il senso della norma sul fondo anticipazione liquidità serve ripercorrere la giurisprudenza della Corte costituzionale che ne ha definito la natura giuridica. La sentenza n. 4/2020 ha qualificato il FAL come partita di giro: si tratta di un'anticipazione di cassa dalla Cassa Depositi e Prestiti che l'ente deve restituire in 30 anni, e che pertanto non genera nuova capacità di spesa. Le successive pronunce (sent. 80/2021, 110/2021, 184/2022) hanno rafforzato la disciplina: vietato l'utilizzo del FAL come copertura di spesa corrente, obbligo di accantonamento integrale e di rappresentazione separata nel bilancio. Il comma 663 LB 2026 recepisce questo orientamento, imponendo l'inclusione del FAL nella rideterminazione: ne esce una fotografia veritiera della posizione finanziaria dell'ente, senza i mascheramenti contabili che in passato hanno talvolta consentito di rinviare il dissesto formale.
Sviluppi giurisprudenziali della Corte dei conti
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgono un ruolo decisivo sulla disciplina del dissesto e del predissesto. La L. 213/2012 e successive modificazioni ha rafforzato i poteri di vigilanza, con il controllo successivo dei rendiconti e l'attivazione delle procedure di dissesto guidato ex artt. 6 D.Lgs. 149/2011 e 243-quater TUEL. La rideterminazione ex comma 1-quater entrerà nel perimetro di vigilanza: la sezione regionale dovrà verificare correttezza dei calcoli, integrità del FAL, congruità del piano decennale di ripiano. La giurisprudenza contabile recente (es. Sez. Aut. Corte dei conti, delib. n. 32/SEZAUT/2020 sui piani di riequilibrio) ha sviluppato standard severi: il piano deve essere realistico e sostenibile, con assunzioni prudenziali sui flussi attesi e con coperture certe del minor gettito atteso da agevolazioni tributarie.
Implicazioni per i creditori dell'ente
Anche i creditori privati dell'ente locale dissestato hanno interesse alla corretta applicazione del comma 663. La rideterminazione al netto della massa OSL determina infatti la capienza dell'ente per onorare i debiti commerciali maturati dopo la dichiarazione di dissesto, fuori dal perimetro OSL ex art. 252 TUEL. La massa OSL riguarda solo i debiti pregressi alla dichiarazione; per i debiti successivi vale la gestione ordinaria, soggetta al piano di riequilibrio e ai vincoli del comma 1-quater. I creditori dovranno valutare i tempi attesi di liquidazione e l'eventuale ricorso al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 sui ritardi nei pagamenti delle PA, oltre alle tutele specifiche dei creditori in massa passiva ex artt. 254-256 TUEL (concorso alla pari sulla massa attiva con riduzione percentuale). Il comma 663, pur tecnico, ha quindi effetti indiretti su un'intera filiera commerciale.
Connessioni con la gestione del personale
Il dissesto comporta blocco delle assunzioni ex art. 243 TUEL e riduzione del personale ex art. 259, comma 6, TUEL. La rideterminazione del risultato d'amministrazione incide indirettamente sulla durata di questi vincoli: un risultato più favorevole, depurato dalla massa OSL, può consentire una più rapida uscita dal regime restrittivo, una volta esaurito il piano decennale di ripiano. Il D.L. 25 giugno 2024, n. 86 (conv. L. 113/2024) ha già introdotto alcune deroghe al blocco assunzioni per gli enti dissestati con piano di rientro virtuoso, e il comma 663 si inserisce in questa direzione: dare strumenti contabili più precisi per misurare la performance del risanamento e calibrare le deroghe in modo proporzionato.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Il Comune di Tiziopoli ridetermina dopo il trasferimento OSL
Il Comune di Tiziopoli (30.000 abitanti) ha dichiarato dissesto nel febbraio 2026. L'OSL nominato a marzo ha acquisito una massa passiva di 18 milioni (debiti fornitori, sentenze esecutive, oneri tributari) e una massa attiva di 6 milioni (residui IMU recuperabili, alienazione di un immobile). A dicembre 2026, la giunta deve approvare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2027-2029. Il dott. Tizio, ragioniere capo, prepara la rideterminazione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2025: parte dal valore lordo di -22 milioni del rendiconto, scorpora i 12 milioni netti trasferiti all'OSL (18 passivi — 6 attivi) e include il FAL di 4 milioni già accantonato ex Corte cost. 4/2020. Risultato d'amministrazione rideterminato: -10 milioni di disavanzo. La giunta delibera ex comma 1-quater il ripiano in dieci quote costanti da 1 milione l'anno dal 2027 al 2036. Il collegio dei revisori esprime parere favorevole. Il consiglio recepisce nell'ipotesi che inoltra alla Commissione per la stabilità finanziaria ex art. 261 TUEL.
Caso pratico 2 — Il Comune di Caia e il contenzioso sul FAL
Il Comune di Caia (8.000 abitanti) approva nel maggio 2026 la rideterminazione ex comma 1-quater includendo nel calcolo il FAL di 2,5 milioni erogato dalla CDP nel 2021. Un consigliere di opposizione, dott. Sempronio, impugna la deliberazione davanti al TAR sostenendo che il FAL non andrebbe incluso perché rappresenta un debito già coperto da rate trentennali. Il TAR respinge: il comma 1-quater impone esplicitamente l'inclusione del FAL e la giurisprudenza costituzionale (sent. 4/2020) ha già chiarito che si tratta di una partita di giro da rappresentare nel bilancio. Il dott. Sempronio si rivolge alla Corte dei conti in sede di controllo successivo; la sezione regionale conferma la legittimità del calcolo. Il Comune di Caia mantiene il ripiano decennale di 800.000 euro l'anno e procede serenamente con l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il caso conferma la natura self-executing della norma e la rilevanza del parere positivo del revisore come scudo tecnico.
Domande frequenti
Cosa cambia per un Comune già in dissesto dal 2024?
Gli enti che hanno già dichiarato dissesto e approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato prima del 1° gennaio 2026 non sono toccati direttamente: la norma si applica agli enti che approvano l'ipotesi dopo l'entrata in vigore. Per i procedimenti in corso o per enti che torneranno in dissesto, la rideterminazione ex comma 1-quater diventa obbligatoria. È possibile che gli enti già in fase di risanamento chiedano una rimodulazione, ma servirebbe norma specifica. Per i Comuni che hanno approvato ipotesi negli ultimi mesi del 2025 vale la regola del tempus regit actum: si applica la disciplina vigente al momento della delibera. La novella, comunque, è di favore: chi ha già rideterminato senza poter scorporare la massa OSL avrebbe potuto sovrastimare il disavanzo.
Il fondo anticipazione liquidità FAL viene cancellato dal calcolo?
No, esattamente il contrario: il comma 1-quater impone di includere il FAL nella rideterminazione del risultato d'amministrazione. La scelta riprende l'orientamento della Corte costituzionale, sentenza n. 4/2020, che ha qualificato il FAL come partita di giro da accantonare e non da considerare come risorsa libera. Includerlo nel calcolo significa rendere visibile l'esposizione complessiva dell'ente verso la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), evitando rappresentazioni edulcorate. Per l'ente in dissesto questo non aggrava la posizione perché la restituzione del FAL avviene su 30 anni e gli accantonamenti sono coperti dalla gestione ordinaria. Il principio è di verità contabile: il bilancio deve mostrare tutto, anche le partite difficili da metabolizzare.
Perché il ripiano in 10 anni e non gli ordinari 20 del predissesto?
La norma offre un regime intermedio: più lungo del ripiano ordinario di un esercizio ex art. 188 TUEL, ma più breve del piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis TUEL che può arrivare a 20 anni. Il senso è che la rideterminazione comma 1-quater scatta dopo il trasferimento all'OSL, quindi su una base depurata: il disavanzo residuo dovrebbe essere fisiologico e gestibile in tempi più brevi. Inoltre, il dissesto comporta già sacrifici tributari e tariffari massimi (art. 251 TUEL), aliquote IMU e addizionale IRPEF al massimo, blocco delle assunzioni. Prolungare oltre 10 anni il ripiano avrebbe consolidato la fase emergenziale; con 10 anni si bilancia la sostenibilità finanziaria con la prospettiva di uscita dal regime straordinario.
Chi delibera la rideterminazione: giunta o consiglio?
La giunta comunale, previo parere del collegio dei revisori. La scelta è tecnica e segue il riparto art. 48 TUEL: gli atti di gestione e contabili sono di competenza giuntale, mentre il consiglio approva i documenti programmatori principali. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato resta competenza consiliare ex art. 259, comma 1, TUEL, ma la rideterminazione del risultato d'amministrazione è atto preparatorio che il consiglio recepisce. Il parere dell'organo di revisione (collegio dei revisori dei conti, artt. 234-241 TUEL) è obbligatorio ma non vincolante; in caso di parere negativo, la giunta può comunque deliberare ma deve motivare ampiamente, esponendosi al vaglio della Corte dei conti. La responsabilità del revisore ex art. 240 TUEL impone vaglio sostanziale, non solo formale.
Cosa è l'Organismo straordinario di liquidazione e come si rapporta al comma 663?
L'OSL è un organo nominato dal Presidente della Repubblica ex art. 252 TUEL al momento della dichiarazione di dissesto. Gestisce in modo autonomo e separato la massa passiva (debiti pregressi certi liquidi ed esigibili) e la corrispondente massa attiva (residui attivi recuperabili, alienazioni straordinarie, mutui ex art. 255 TUEL). Lavora per chiudere il pregresso, mentre l'ente locale prosegue la gestione ordinaria sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il comma 663 fissa il punto di raccordo contabile: nel calcolare il risultato d'amministrazione iniziale dell'ente, si scorpora ciò che è passato all'OSL, evitando duplicazioni e dando una rappresentazione veritiera. L'OSL conclude tipicamente in 5-7 anni; il comma 663 dà respiro di 10 anni all'ente per pulire il residuo.