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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 26 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Norma di decorrenza che chiarisce l’ambito temporale di applicazione delle modifiche al regime degli impatriati introdotte dal comma 25 della stessa Legge di Bilancio 2026. Le nuove regole si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza ai fini dell’articolo 43 del codice civile nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2026).

Testo coordinato

. Le disposizioni di cui al comma 25 si applicano ai soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’ a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.articolo 43 del codice civile

In sintesi

  • Norma di decorrenza per il nuovo regime impatriati modificato dal comma 25 LB 2026.
  • Il riferimento alla residenza è quello dell'articolo 43 del codice civile (luogo di dimora abituale e domicilio).
  • Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, ossia il 1° gennaio 2026.
  • I soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2025 restano assoggettati alla disciplina previgente (D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, art. 5, e norme antecedenti).
  • Il dies a quo è identificato in modo tecnico tramite il rinvio alla nozione civilistica di residenza, distinta dalla residenza fiscale ex art. 2 TUIR.
Inquadramento

Il comma 26 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) detta la regola di decorrenza temporale del nuovo regime degli impatriati introdotto dal comma 25 della stessa legge (modifica del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, art. 5). La norma stabilisce che le disposizioni del comma 25 si applicano ai soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, ossia il 1° gennaio 2026.

La residenza ex art. 43 del codice civile

L'articolo 43 del codice civile definisce due nozioni distinte di collegamento territoriale:

  • domicilio: il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi;
  • residenza: il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Il comma 26 LB 2026 fa riferimento esplicito alla residenza ex art. 43 c.c. La residenza civilistica si caratterizza per l'elemento oggettivo della dimora (permanenza fisica reiterata) e l'elemento soggettivo dell'abitualità (intenzione di stabilirsi durevolmente). Non è sufficiente l'iscrizione anagrafica, ma occorre la concreta presenza nel territorio dello Stato.

Il dies a quo

Il dies a quo per l'applicazione del nuovo regime è il 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026. I soggetti che hanno acquisito la residenza ex art. 43 c.c. in Italia prima di tale data restano fuori dal nuovo regime e continuano ad applicare la disciplina previgente. Quelli che acquisiscono la residenza dal 1° gennaio 2026 in poi sono assoggettati al nuovo regime ex comma 25 LB 2026.

Coordinamento con la residenza fiscale ex art. 2 TUIR

La norma utilizza la residenza civilistica come parametro di decorrenza, ma il regime impatriati è un'agevolazione di natura tributaria. La residenza fiscale è disciplinata dall'articolo 2, comma 2, del TUIR (DPR 917/1986), modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, art. 1, che considera fiscalmente residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta (oltre 183 giorni) hanno: (i) la residenza ex art. 43 c.c. in Italia; oppure (ii) il domicilio ex art. 43 c.c. (qui inteso come luogo dove si sviluppano le relazioni personali e familiari) in Italia; oppure (iii) sono presenti nel territorio dello Stato (criterio della presenza fisica); oppure (iv) sono iscritti nell'anagrafe della popolazione residente in Italia (presunzione iuris tantum, modificata dal D.Lgs. 209/2023).

Il rinvio del comma 26 LB 2026 alla sola residenza ex art. 43 c.c. (e non alla residenza fiscale ex art. 2 TUIR) potrebbe creare disallineamenti operativi: ad esempio, un soggetto che acquisisce la residenza civilistica nel dicembre 2025 (con dimora abituale a Milano), pur acquisendo la residenza fiscale solo nel 2026 (perché nel 2025 la dimora in Italia è inferiore a 183 giorni), secondo il dato letterale del comma 26 rientrerebbe nel regime previgente, in quanto la residenza ex art. 43 c.c. è stata acquisita prima del 1° gennaio 2026. Si attendono chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Effetti sui contribuenti

Si profilano tre categorie di soggetti:

  1. Residenza civilistica acquisita entro il 31 dicembre 2025: applicano la disciplina previgente dell'art. 5 D.Lgs. 209/2023 nel testo originario (impatriati 2024-2025) o la disciplina ulteriormente antecedente dell'art. 16 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (per chi rientra in regime transitorio).
  2. Residenza civilistica acquisita dal 1° gennaio 2026: applicano la nuova disciplina del comma 25 LB 2026 (modifica art. 5 D.Lgs. 209/2023 vigente).
  3. Soggetti che acquisiscono la residenza fiscale ex art. 2 TUIR nel 2026 ma con residenza civilistica acquisita nel 2025: situazione ambigua, da chiarire con prassi ministeriale.
Il regime impatriati: contesto storico

Il regime fiscale degli impatriati ha avuto una stratificazione normativa complessa:

  • art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147: prima versione, agevolazione 50% reddito lavoro per 5 anni;
  • D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con L. 28 giugno 2019, n. 58): ampliamento con agevolazione 70% (90% al Sud) per 5 anni, estendibile a 10 con figli minori o acquisto immobile;
  • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, art. 5: nuovo regime impatriati dal 2024 con riduzione: agevolazione 50% (60% con figli), limite reddituale 600.000 euro, durata 5 anni, requisiti di alta qualificazione o di residenza estera triennale;
  • comma 25 LB 2026: ulteriore modifica (oggetto di trattazione separata nel sito).
Il significato del rinvio civilistico

L'uso del rinvio all'art. 43 c.c. anziché all'art. 2 TUIR ha probabilmente la finalità di evitare comportamenti elusivi: chi avesse atteso al limite ultimo per il trasferimento, sperando di rientrare nel regime previgente, è vincolato al momento di acquisizione della dimora abituale. La residenza fiscale, infatti, ha natura retroattiva al 1° gennaio dell'anno in cui si verificano i presupposti per oltre 183 giorni: pertanto fare riferimento alla sola residenza fiscale avrebbe consentito di applicare il regime previgente anche a soggetti effettivamente trasferiti dopo il 1° gennaio 2026 (entrata in vigore della legge).

Esempio applicativo

Tizio, ingegnere italiano residente a Berlino dal 2020, decide di rientrare in Italia. Scenario 1: si trasferisce a Milano il 1° ottobre 2025, acquisisce dimora abituale (firma contratto locazione, traslada effetti personali, iscrizione AIRE cancellata, iscrizione anagrafica). Residenza civilistica ex art. 43 c.c. dal 1° ottobre 2025. Ai sensi del comma 26 LB 2026, Tizio applica il regime impatriati previgente (art. 5 D.Lgs. 209/2023 testo originale del 2024). Pur acquisendo la residenza fiscale ex art. 2 TUIR solo per il periodo d'imposta 2026 (perché nel 2025 ha trascorso in Italia solo 92 giorni, inferiori a 183), il rinvio civilistico del comma 26 conduce a escluderlo dal nuovo regime. Scenario 2: Tizio si trasferisce il 1° febbraio 2026 con dimora abituale dalla stessa data. Ai sensi del comma 26 LB 2026, applica il nuovo regime introdotto dal comma 25.

Adempimenti

Per fruire del regime impatriati, il contribuente deve, in dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro RC o RL a seconda della tipologia di reddito), barrare l'apposita casella e indicare l'agevolazione. Inoltre, deve mantenere la residenza in Italia per almeno 4 anni (pena la decadenza con recupero dell'agevolazione fruita ex art. 5 D.Lgs. 209/2023). Sono necessari documenti probatori della precedente residenza estera (almeno 3 anni d'imposta consecutivi).

Indicazioni per il professionista

Per il commercialista che assiste clienti che intendono rientrare in Italia: (i) verificare il momento esatto di acquisizione della residenza ex art. 43 c.c. (data del trasferimento di dimora, non semplicemente iscrizione anagrafica); (ii) raccogliere documentazione probante (contratti di locazione, utenze, iscrizioni scolastiche dei figli, contratti di lavoro); (iii) valutare la convenienza fiscale del regime previgente vs. nuovo regime ex comma 25; (iv) in caso di acquisizione della residenza a cavallo tra fine 2025 e inizio 2026, predisporre un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) per ottenere certezza sull'applicazione del regime.

Domande frequenti

Da quando si applica il nuovo regime impatriati della LB 2026?

Ai sensi del comma 26 della Legge di Bilancio 2026, le disposizioni del comma 25 (che modificano il regime impatriati di cui all'art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai fini dell'articolo 43 del codice civile a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ossia dal 1° gennaio 2026. I soggetti che hanno trasferito la residenza civilistica in Italia entro il 31 dicembre 2025 restano assoggettati alla disciplina previgente (art. 5 D.Lgs. 209/2023 nel testo originario applicabile dal 2024).

Cosa intende il comma 26 per «residenza» ex art. 43 c.c.?

L'articolo 43 del codice civile distingue domicilio (sede principale degli affari e interessi) da residenza (luogo di dimora abituale). Il comma 26 della Legge di Bilancio 2026 fa riferimento espresso alla residenza: occorre dunque la presenza fisica reiterata nel territorio dello Stato unita all'intenzione di stabilirvisi durevolmente (elemento oggettivo + elemento soggettivo). Non è sufficiente la mera iscrizione anagrafica, ma serve l'effettivo radicamento personale. Il rinvio civilistico è diverso dalla nozione di residenza fiscale ex art. 2 TUIR, che richiede oltre 183 giorni di permanenza nel periodo d'imposta.

Cosa succede se ho acquisito la residenza in Italia il 20 dicembre 2025?

Se al 20 dicembre 2025 hai acquisito la residenza ex art. 43 c.c. in Italia (dimora abituale documentata: contratto di locazione, iscrizione anagrafica, presenza fisica continuativa, trasferimento degli effetti personali), il comma 26 della Legge di Bilancio 2026 ti esclude dalle nuove disposizioni del comma 25: applichi il regime impatriati previgente (art. 5 D.Lgs. 209/2023 nel testo originario del 2024), che prevede agevolazione del 50% del reddito di lavoro (60% con figli minori), per cinque anni, con limite reddituale di 600.000 euro. Resta fermo l'obbligo di mantenere la residenza in Italia per almeno quattro anni, pena la decadenza.

Il comma 26 fa riferimento alla residenza fiscale o civilistica?

Il comma 26 della Legge di Bilancio 2026 fa riferimento alla residenza civilistica ex art. 43 del codice civile, non a quella fiscale ex art. 2 del TUIR (DPR 917/1986). Il rinvio civilistico permette di ancorare il dies a quo a un momento puntuale (acquisizione della dimora abituale), evitando le ambiguità legate al criterio dei 183 giorni dell'art. 2 TUIR (che opera a posteriori sul periodo d'imposta). Può verificarsi un disallineamento: soggetto con residenza civilistica acquisita nel 2025 ma residenza fiscale acquisita solo nel 2026. In questi casi limite, è consigliabile un interpello all'Agenzia delle Entrate ex art. 11 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).

Devo già barrare la casella in dichiarazione 2026 per il nuovo regime?

Per il periodo d'imposta 2026 (dichiarazione Redditi PF 2027), i soggetti che hanno acquisito la residenza civilistica ex art. 43 c.c. in Italia dal 1° gennaio 2026 e che possiedono i requisiti del nuovo regime ex comma 25 LB 2026 (alta qualificazione professionale o residenza estera triennale, ecc.) potranno fruire dell'agevolazione barrando l'apposita casella nei quadri RC (lavoro dipendente) o RL (lavoro autonomo) del modello Redditi PF, indicando i redditi nella misura agevolata. La modulistica ufficiale e le istruzioni saranno aggiornate dall'Agenzia delle Entrate in vista della scadenza dichiarativa del 30 settembre 2027 (modello Redditi PF 2027 anno d'imposta 2026).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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