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Comma 15 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir
In vigore dal: Il comma 15 entra in vigore dal 1° gennaio 2026. La modifica testuale dell’art. 1, c. 44, secondo periodo, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) sostituisce le parole 2024 e 2025 con 2024, 2025 e 2026, estendendo dunque al periodo d’imposta 2026 l’applicabilità del regime di riferimento.
Testo coordinato
. All’ , le parole: «2024 e 2025»articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La struttura del comma 15: una proroga puntuale
Il comma 15 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha natura di norma di proroga e si limita a modificare un riferimento temporale contenuto in una disposizione preesistente. Il testo è sintetico ma denso: all'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), le parole 2024 e 2025 sono sostituite dalle seguenti: 2024, 2025 e 2026. Il riferimento temporale citato, in via di lettura coordinata, è al testo aggiornato dell'art. 1, c. 44, secondo periodo, della L. 232/2016 che disciplina, fra l'altro, la rivalutazione delle quote di partecipazione e la facoltà di affrancamento del costo fiscale per i soggetti residenti in Italia. La L. 232/2016 ha conosciuto numerose proroghe e adattamenti negli anni successivi (legge di bilancio 2018, 2019, 2020, ecc.), che ne hanno costantemente esteso l'efficacia temporale. La modifica del comma 15 LB 2026 si pone in continuità con questa traiettoria.
Il quadro normativo di riferimento: la L. 232/2016
L'art. 1, c. 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare al secondo periodo, è una norma che la legislazione successiva ha gradualmente esteso, prorogando di anno in anno la finestra di operatività di un regime fiscale agevolato. La precedente formulazione, in vigore al 31 dicembre 2025, conteneva il riferimento 2024 e 2025. Con il comma 15 LB 2026 il riferimento è esteso al triennio 2024, 2025 e 2026.
Per il commercialista che assiste imprese e contribuenti potenzialmente interessati, l'esame del comma 15 deve essere svolto in lettura coordinata con il testo aggiornato dell'art. 1, c. 44, della L. 232/2016, integrato dalla nuova versione introdotta dalla LB 2026. La proroga di un anno consente di estendere al periodo d'imposta 2026 la facoltà di accesso al regime, con le scadenze e gli adempimenti previsti dalla disciplina sostanziale.
Profili di tecnica legislativa
La tecnica della proroga tramite modifica del riferimento temporale è quella tipicamente utilizzata dal legislatore tributario italiano per estendere di anno in anno gli effetti di disposizioni sperimentali o transitorie. La formulazione minimalista del comma 15 (sostituzione di poche parole nel comma 44 della L. 232/2016) non consente di estrapolare autonomamente il contenuto sostanziale della disposizione prorogata: occorre coordinare la lettura con il testo originario e con tutte le modifiche intermedie. La fonte normativa di riferimento per il professionista è pertanto la versione consolidata, alla data del 1° gennaio 2026, dell'art. 1, c. 44, della L. 232/2016, integrata dal comma 15 LB 2026.
Coordinamento con altre proroghe della LB 2026
La LB 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) contiene numerose proroghe analoghe disseminate in vari commi, riconducibili al medesimo schema redazionale: estensione di disposizioni già in vigore mediante modifica del riferimento temporale. Tale tecnica si presta a un esame coordinato di tutte le proroghe disposte dalla legge, per verificare la coerenza sistematica degli interventi e l'eventuale interazione fra le diverse disposizioni rinviate. La lettura coordinata richiede l'identificazione: (1) della disposizione sostanziale richiamata; (2) della estensione temporale operata dalla proroga; (3) delle eventuali modifiche sostanziali contestuali (presenti in altri commi della LB 2026).
L'inquadramento sistematico
Sotto il profilo sistematico, la tecnica della proroga di norme tramite modifica di riferimenti temporali presenta alcuni profili di attenzione. Da un lato, garantisce continuità di disciplina ed evita vuoti normativi; dall'altro, rende complessa la ricostruzione del quadro normativo da parte del contribuente medio, che si trova a dover coordinare testo originario, modifiche intermedie e ultima proroga. L'art. 3 dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) richiama il principio della chiarezza e della trasparenza delle norme tributarie, principio che la tecnica della proroga puntuale rispetta solo formalmente.
Sotto il profilo dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), è comunque rilevante l'art. 1, c. 1, del medesimo Statuto, che impone al legislatore tributario di adottare disposizioni con chiarezza e in modo conoscibile; la proroga del comma 15, pur formalmente conforme, richiede un'attenta lettura coordinata del testo aggiornato.
Considerazioni di sintesi per il professionista
Il comma 15 è una norma di proroga di portata circoscritta, la cui interpretazione sostanziale richiede la consultazione della versione consolidata dell'art. 1, c. 44, secondo periodo, della L. 232/2016. Per il commercialista, l'adempimento operativo è: (1) consultare la versione consolidata dell'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 alla data del 1° gennaio 2026; (2) verificare con cura quale regime sostanziale è effettivamente prorogato al periodo d'imposta 2026; (3) coordinare la lettura con le altre disposizioni della LB 2026 che potrebbero modificare o integrare la disciplina; (4) attendere eventuali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui profili applicativi. In assenza di indicazioni nel testo del comma 15 sull'oggetto sostanziale della proroga, il consulente deve esercitare prudenza interpretativa, basando l'analisi esclusivamente sui testi consolidati delle disposizioni richiamate e su eventuali pronunce ministeriali. Non si rilevano, allo stato, ostacoli alla diretta efficacia della proroga, che opera ex lege dal 1° gennaio 2026. La disposizione potrà produrre effetti applicativi già nelle dichiarazioni dei redditi 2027, relative al periodo d'imposta 2026, secondo le modalità previste dalla disciplina sostanziale richiamata.
Domande frequenti
Cosa fa concretamente il comma 15 della LB 2026?
Il comma 15 della LB 2026 si limita a modificare il riferimento temporale contenuto nell'art. 1, c. 44, secondo periodo, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017): sostituisce le parole 2024 e 2025 con 2024, 2025 e 2026. Si tratta dunque di una norma di proroga che estende al periodo d'imposta 2026 l'efficacia di una disposizione preesistente, già in vigore per il 2024 e il 2025. Per comprendere la portata sostanziale della modifica occorre consultare la versione consolidata dell'art. 1, c. 44, della L. 232/2016, integrata da tutte le modifiche intermedie e dalla nuova proroga del comma 15. La tecnica legislativa della proroga puntuale tramite modifica del riferimento temporale è comune nella legislazione tributaria italiana, ma rende complessa la ricostruzione del quadro normativo applicabile da parte del contribuente.
Da quando si applica la proroga del comma 15?
Il comma 15 della LB 2026 entra in vigore il 1° gennaio 2026 e produce effetto, in forza della modifica del riferimento temporale, per il periodo d'imposta 2026. L'efficacia operativa della disciplina sostanziale richiamata segue le regole previste dall'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 nella sua versione consolidata. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il regime opera per il 2026 in coerenza con quanto già applicato nei due esercizi precedenti. La proroga non richiede l'emanazione di decreti attuativi o di provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate per la sua efficacia, salvo eventuali aggiornamenti dei modelli dichiarativi (Redditi PF, Redditi SP, Redditi SC, IRAP) per il periodo d'imposta 2026, da pubblicare entro l'inizio del 2027.
Come faccio a conoscere il contenuto sostanziale della disposizione prorogata?
È necessario consultare la versione consolidata dell'art. 1, c. 44, secondo periodo, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), come modificata da tutti gli interventi normativi successivi (in particolare, le precedenti leggi di bilancio che hanno già esteso il riferimento temporale al 2024 e al 2025) e dal comma 15 della LB 2026. La consultazione può essere effettuata sulla banca dati Normattiva (www.normattiva.it) o sulla banca dati InfoCDC, sui motori di ricerca giuridici professionali, oppure sulla Gazzetta Ufficiale. L'esame coordinato del testo aggiornato è il presupposto per comprendere quale regime sostanziale è effettivamente prorogato al 2026. In assenza di indicazioni puntuali nel testo del comma 15 sulla materia trattata, è opportuno consultare anche eventuali circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate relative alla disciplina rinviata.
Sono richiesti decreti attuativi per l'efficacia del comma 15?
No. Il comma 15 della LB 2026 è una norma di proroga che opera ex lege a decorrere dal 1° gennaio 2026, senza necessità di decreti attuativi specifici. La disciplina sostanziale richiamata, oggetto della proroga, potrebbe a sua volta prevedere decreti attuativi nel suo testo originario o nelle versioni successive: occorre verificare il testo consolidato dell'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 per identificare eventuali decreti già emanati o ancora attesi. L'Agenzia delle Entrate, secondo prassi, potrà emanare chiarimenti applicativi tramite circolare, risoluzione o risposta a interpello, in particolare per coordinare la proroga con le precedenti edizioni della disciplina richiamata e con eventuali altre modifiche introdotte dalla LB 2026.
Esistono altre proroghe simili nella LB 2026?
Sì. La LB 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), come tipicamente accade nelle leggi di bilancio italiane, contiene numerose proroghe puntuali di disposizioni preesistenti, attuate mediante modifica del riferimento temporale. Tale tecnica legislativa, pur formalmente conforme ai principi dello Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), genera un quadro normativo frammentato che richiede al consulente fiscale una costante attività di consolidamento e di ricostruzione delle versioni aggiornate dei testi. Per la corretta applicazione di ogni proroga, è necessario: (1) identificare la disposizione richiamata; (2) verificare la versione consolidata; (3) coordinare la lettura con le altre disposizioni della LB 2026 che potrebbero incidere sulla medesima materia; (4) attendere eventuali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.