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Comma 14 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026
Testo coordinato
. All’ , di cui al articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente , le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10».della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Norme modificate da questi commi
- Art. 51 TUIR (comma 14): modifica del comma 2 lettera c): soglia di esenzione buoni pasto cartacei da 8 a 10 euro
- Art. 49 TUIR (comma 14): richiamo sistematico per la definizione di redditi di lavoro dipendente cui si applica la deroga
- Art. 95 TUIR (comma 14): deducibilità integrale del costo dei buoni pasto per il datore di lavoro soggetto IRES
- Art. 56 TUIR (comma 14): deducibilità integrale del costo dei buoni pasto per il datore di lavoro imprenditore IRPEF
- Art. 11 D.Lgs. 446/97 IRAP (comma 14): richiamo per la deducibilità ai fini IRAP del costo del lavoro dipendente
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento della norma
Il comma 14 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) modifica chirurgicamente l'articolo 51, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), elevando da 8 a 10 euro la soglia entro la quale le prestazioni sostitutive del servizio di mensa non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. La modifica testuale è minimale: "le parole: 'euro 8' sono sostituite dalle seguenti: 'euro 10'", ma l'impatto pratico per milioni di lavoratori dipendenti italiani è significativo. L'intervento si inserisce nel solco di una progressiva rivalutazione delle soglie di welfare aziendale, dopo che l'importo di 8 euro era rimasto fermo dal 2020 (D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia" convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) nonostante l'incremento del costo della vita.
La disciplina dell'art. 51 c. 2 lett. c) TUIR
L'articolo 51 del TUIR è la norma cardine per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, con il comma 2 che elenca tassativamente le prestazioni e somme che non concorrono alla formazione del reddito (deroghe al principio di onnicomprensività del comma 1). La lettera c) disciplina, in particolare, le prestazioni sostitutive del servizio di mensa: somministrazioni di vitto in mense aziendali (esenti integralmente) o prestazioni e indennità sostitutive in caso di trasferte/lavoro fuori sede. La soglia di esenzione si applica ai cosiddetti buoni pasto cartacei, mentre per i buoni pasto in formato elettronico l'esenzione è storicamente più elevata (oggi 8 euro per i cartacei e 8 euro per gli elettronici nel testo previgente al 2026; con la modifica del comma 14 la nuova soglia di 10 euro si applica ai buoni cartacei richiamati dalla lettera c, con eventuale distinzione di prassi per gli elettronici da verificare nei chiarimenti ministeriali).
Limiti soggettivi e oggettivi
L'esenzione opera, ai sensi dell'articolo 51 c. 2 lett. c) del TUIR, in favore dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 49 del TUIR. Per il datore di lavoro la spesa è integralmente deducibile come costo del lavoro ai sensi dell'articolo 95 del TUIR per i soggetti IRES o dell'articolo 56 del TUIR per i soggetti IRPEF imprenditori. Ai fini IRAP, l'art. 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ne disciplina la deducibilità per i datori di lavoro privati. Sotto il profilo previdenziale, l'esenzione contributiva opera congiuntamente all'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (criterio di armonizzazione tra base imponibile fiscale e contributiva).
Quantificazione del beneficio
L'incremento è di 2 euro al giorno per lavoratore. Su una media di 220-250 giornate lavorative l'anno, si tratta di un incremento del reddito esente di 440-500 euro/anno per lavoratore. Il risparmio fiscale dipende dall'aliquota marginale IRPEF del dipendente: per un lavoratore in aliquota 23% (reddito fino a 28.000 euro dopo la nuova manovra) il risparmio è di circa 100-115 euro/anno; per un dipendente in aliquota 35% il risparmio sale a 154-175 euro/anno; per un dirigente in aliquota 43% (oltre 50.000 euro) il risparmio è di 189-215 euro/anno. A questi vanno aggiunti i risparmi contributivi a carico del lavoratore (circa 9,19% sui 440-500 euro = 40-46 euro/anno) e a carico del datore di lavoro (circa 30% = 132-150 euro/anno).
Adempimenti per il sostituto d'imposta
Il datore di lavoro deve adeguare i propri software paghe per gestire la nuova soglia dal 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore). In Certificazione Unica 2027 (anno d'imposta 2026) i buoni pasto cartacei fino a 10 euro/giorno non vanno esposti tra i redditi di lavoro dipendente; oltre soglia vanno tassati ordinariamente. L'eventuale erogazione di buoni pasto in numero superiore a uno per giorno lavorato (problema già affrontato dalla prassi AdE in passato) resta soggetta alle regole ordinarie. Il datore deve inoltre coordinare la disciplina con la normativa sui buoni pasto per i lavoratori in smart working (art. 18 L. 22 maggio 2017, n. 81), che generalmente li riconosce anche nelle giornate di lavoro agile salvo diversa pattuizione collettiva.
Riferimenti normativi e dottrinali
I principali riferimenti normativi sono: articolo 51 del TUIR (reddito di lavoro dipendente); articolo 49 del TUIR (definizione redditi di lavoro dipendente); articolo 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153 (armonizzazione fiscale-contributiva); per la prassi storica, la circolare AdE 23 dicembre 1997, n. 326 (commento all'art. 48 - oggi 51 - del TUIR) e i successivi chiarimenti AE sul buono pasto elettronico. Si raccomanda di attendere la circolare di prassi che l'Agenzia delle entrate emanerà sui chiarimenti applicativi della Legge di Bilancio 2026 per una conferma operativa.
Domande frequenti
Da quando si applica la nuova soglia di esenzione di 10 euro per i buoni pasto cartacei?
La nuova soglia di 10 euro al giorno si applica dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della L. 30 dicembre 2025, n. 199. La modifica deriva dal comma 14 dell'articolo 1, che sostituisce nell'articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) le parole "euro 8" con le parole "euro 10". I sostituti d'imposta devono adeguare i software paghe per gestire la nuova soglia già sulle competenze del mese di gennaio 2026; in Certificazione Unica 2027 (anno d'imposta 2026) i buoni pasto cartacei fino a 10 euro/giorno non vanno esposti tra i redditi imponibili. Eventuali importi erogati oltre soglia restano tassati ordinariamente come reddito di lavoro dipendente.
La nuova soglia di 10 euro si applica anche ai buoni pasto elettronici?
La modifica del comma 14 della L. 199/2025 incide testualmente sull'articolo 51 c. 2 lett. c) del TUIR, che storicamente disciplina i buoni pasto cartacei con la soglia di 8 euro (ora 10). I buoni pasto in formato elettronico hanno una soglia di esenzione tradizionalmente più elevata (8 euro nel testo previgente al 2026) e sono generalmente disciplinati dalla stessa lettera c). Il dato letterale della modifica suggerisce un riallineamento al rialzo della soglia base. Per una conferma operativa è opportuno attendere la circolare interpretativa dell'Agenzia delle entrate sui chiarimenti della Legge di Bilancio 2026 o le indicazioni che potranno arrivare dal Ministero del lavoro/INPS per il versante contributivo.
Il datore di lavoro può dedurre integralmente il costo dei buoni pasto?
Sì. Il costo dei buoni pasto erogati ai lavoratori dipendenti è integralmente deducibile per il datore di lavoro come costo del lavoro ai sensi dell'articolo 95 del TUIR (per i soggetti IRES) e dell'articolo 56 del TUIR (per i soggetti IRPEF imprenditori). La deducibilità non è condizionata al rispetto della soglia di esenzione in capo al lavoratore: anche eventuali importi eccedenti i 10 euro/giorno restano deducibili per il datore (concorrendo al reddito imponibile del dipendente con il connesso aumento del costo del lavoro). Ai fini IRAP, l'articolo 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 prevede una specifica disciplina di deducibilità del costo del lavoro per i datori privati.
I buoni pasto erogati per le giornate di smart working rientrano nell'esenzione fino a 10 euro?
Sì, in linea generale sì. L'articolo 18, comma 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (disciplina del lavoro agile) prevede che il lavoratore in smart working abbia diritto allo stesso trattamento economico e normativo riconosciuto ai colleghi che eseguono la prestazione in azienda, salva diversa previsione della contrattazione collettiva. Il buono pasto, qualora previsto dal CCNL o dal contratto individuale, spetta anche nelle giornate di lavoro agile e gode dell'esenzione IRPEF fino a 10 euro/giorno ai sensi dell'articolo 51 comma 2 lettera c) del TUIR come riformulato. La prassi dell'Agenzia delle entrate (risposte a interpelli del 2020-2021 durante il periodo emergenziale) ha generalmente confermato l'estensione del beneficio al lavoro a distanza, salvo accordi specifici.
L'esenzione di 10 euro vale anche ai fini contributivi previdenziali?
Sì. In virtù del principio di armonizzazione fiscale-contributiva di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la base imponibile contributiva è tendenzialmente allineata alla base imponibile fiscale del reddito di lavoro dipendente. Le somme che non concorrono al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51 del TUIR (D.P.R. 917/1986) sono di norma escluse anche dalla base imponibile dei contributi obbligatori INPS. I buoni pasto cartacei fino a 10 euro/giorno saranno quindi esenti sia da IRPEF sia da contributi a carico del lavoratore (circa 9,19%) e del datore di lavoro (circa 30%). Si raccomanda di verificare eventuali messaggi INPS di chiarimento operativo nei primi mesi del 2026 per il pieno allineamento delle procedure di trasmissione UNIEMENS.