Comma 231 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Si attendono criteri e modalità operative del fondo, presumibilmente con DPCM su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il MEF. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione di cui all’ , convertito, conarticolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 modificazioni, dalla .legge 15 ottobre 2013, n. 119
Norme modificate da questi commi
- Art. 6 TUIR (comma 231): I contributi a finalità assistenziale non rilevano nelle categorie reddituali ex art. 6 TUIR.
In sintesi
Il senso della norma
Il comma 231 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dedicato a consentire alle donne vittime di violenza di genere l'accesso a servizi, strumenti e agevolazioni la cui fruizione è subordinata alla presentazione dell'ISEE. La norma riguarda i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione ai sensi dell'art. 5-bis del DL 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
La ratio: scollegare l'ISEE dal nucleo dell'aggressore
Il problema che la norma intende risolvere è noto agli operatori dei centri antiviolenza: l'ISEE, disciplinato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, si calcola sul nucleo familiare e fotografa redditi e patrimoni dei due anni precedenti. Una donna che fugge da un convivente o coniuge violento spesso risulta «ricca» nel calcolo ISEE perché vi confluisce il reddito del partner; ciò le impedisce di accedere a servizi essenziali (asilo nido a tariffa agevolata, esenzione ticket sanitari, contributi affitto, bonus utenze). Il fondo del comma 231 fornisce una copertura emergenziale a queste situazioni, cofinanziando i servizi nei dodici mesi successivi all'apertura del programma di protezione.
Il legame con il DL 93/2013 e la rete antiviolenza
Il rinvio all'art. 5-bis del DL 14 agosto 2013, n. 93 individua con precisione il presupposto soggettivo: il fondo opera solo per donne effettivamente prese in carico nell'ambito dei programmi di protezione finanziati dal Piano antiviolenza, gestiti dal Dipartimento per le pari opportunità e attuati attraverso i centri antiviolenza e le case rifugio convenzionate con le regioni. La presa in carico è attestata dal centro o dalla casa rifugio e costituisce condizione di accesso al beneficio.
Dodici mesi: una finestra di stabilizzazione
La scelta dei dodici mesi rispecchia la fase più critica del percorso di fuoriuscita dalla violenza. La donna in questa fase costruisce un'autonomia economica, abitativa e lavorativa: garantire l'accesso ai servizi che presuppongono l'ISEE significa non aggiungere ostacoli amministrativi al percorso di emancipazione. Decorso l'anno, l'ISEE corrente disciplinato dall'art. 9 del DPCM 159/2013 dovrebbe già recepire il mutamento del nucleo (la donna ha presumibilmente ottenuto residenza separata, scioglimento della comunione, ecc.).
Profilo fiscale dei contributi erogati
Le somme che il fondo eroga ai servizi (o, attraverso questi, alle beneficiarie) non costituiscono reddito imponibile IRPEF in capo alla donna, in quanto qualificabili come misure di assistenza sociale ai sensi dell'art. 34, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e in linea con la prassi consolidata in materia di sussidi pubblici a finalità sociale. Non rilevano dunque ai fini dell'art. 6 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) e non vanno indicate in dichiarazione dei redditi.
Coordinamento con altre misure
Il fondo si affianca al «reddito di libertà» (art. 105-bis del DL 19 maggio 2020, n. 34) e al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del DL 4 luglio 2006, n. 223. La nuova misura si distingue per essere espressamente strumentale all'accesso ISEE-dipendente: copre quindi la «differenza» tra l'ISEE formalmente alto della donna e i requisiti dei singoli benefici. Resta da definire con DPCM (presumibilmente) le modalità operative di erogazione e i soggetti gestori.
Domande frequenti
Chi può accedere ai benefici del fondo?
Le donne vittime di violenza di genere effettivamente prese in carico nell'ambito degli interventi di protezione di cui all'art. 5-bis del DL 14 agosto 2013, n. 93 (conv. L. 119/2013). La presa in carico è attestata dai centri antiviolenza e dalle case rifugio convenzionati con le regioni. Il beneficio opera per i primi dodici mesi successivi all'avvio del programma di protezione e riguarda servizi, strumenti e agevolazioni la cui fruizione richiede la presentazione dell'ISEE ex DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
Quanto vale il fondo?
La dotazione è di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, allocata nello stato di previsione del MEF. Si tratta di una misura biennale a copertura emergenziale, che non sostituisce ma integra altre forme di sostegno (reddito di libertà ex art. 105-bis DL 34/2020, Fondo pari opportunità ex DL 223/2006). Le modalità operative di erogazione saranno definite da provvedimento attuativo, presumibilmente DPCM su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il MEF.
Le somme ricevute sono tassate IRPEF?
No. I contributi a finalità assistenziale erogati nell'ambito di programmi di protezione antiviolenza non costituiscono reddito imponibile IRPEF in capo alla beneficiaria, in quanto sussidi pubblici a finalità sociale ai sensi dell'art. 34, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 601. Non rilevano quindi ai fini dell'art. 6 del TUIR (DPR 917/1986) e non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi. Resta ferma la possibilità che il provvedimento attuativo precisi modalità e profili dichiarativi.
Perché servono fondi specifici per l'ISEE?
L'ISEE disciplinato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 fotografa redditi e patrimoni del nucleo familiare nei due anni precedenti. Una donna che fugge da un convivente o coniuge violento risulta spesso «ricca» in ISEE perché il calcolo include i redditi del partner, da cui è stata costretta ad allontanarsi. Ciò le preclude l'accesso a tariffe agevolate, contributi affitto, esenzione ticket. Il fondo del comma 231 garantisce, nei 12 mesi più critici, l'accesso a tali servizi indipendentemente dall'ISEE formale, in attesa che l'ISEE corrente ex art. 9 DPCM 159/2013 recepisca il mutamento del nucleo.
È una misura strutturale o emergenziale?
Allo stato attuale il comma 231 limita il finanziamento agli anni 2026 e 2027: si tratta dunque di una misura biennale emergenziale. Tuttavia la sua collocazione nell'impianto del Piano antiviolenza e il rinvio diretto all'art. 5-bis del DL 93/2013 suggeriscono la possibilità di una proroga o stabilizzazione nelle leggi di bilancio successive. L'esperienza dei primi due anni servirà a calibrare la dotazione e potrà dar luogo a una disciplina ISEE differenziata permanente per le situazioni di violenza di genere.